Question time Camera, intervento del ministro Calderoli

 

Le compartecipazioni sono espressamente previste tra le fonti di finanziamento di Regioni ed enti locali dall'articolo 119, secondo comma, della Costituzione e costituiscono uno dei perni del federalismo fiscale, la cui completa attuazione è prevista, nell’ambito del PNRR, entro il primo trimestre del 2026.
Circa i paventati rischi per la finanza pubblica legati alla variabilità delle risorse attribuite alle Regioni, che hanno natura più generale rispetto al tema dell’autonomia differenziata, segnalo che l’adeguatezza delle risorse regionali rispetto alle funzioni attribuite è garantita dal meccanismo di monitoraggio, introdotto al Senato in sede referente, che prevede una ricognizione annuale da parte della Commissione paritetica dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati e, in caso di scostamento, l’adozione con decreto del MEF delle necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione e le conseguenti regolazioni finanziarie sulla base dei dati del gettito a consuntivo. Inoltre, sono stati previsti ulteriori meccanismi di monitoraggio, con riferimento all’effettiva garanzia in ciascuna Regione dell’erogazione dei LEP e alla verifica da parte della Corte dei conti della congruità degli oneri finanziari conseguenti all’autonomia differenziata. Quanto alle preoccupazioni di un’incapienza delle compartecipazioni regionali, osservo che, per assicurare piena corrispondenza tra costi delle funzioni trasferite e risorse per il loro esercizio, la compartecipazione potrà riguardare anche più tributi erariali.
Ciò posto, pur nell’impossibilità di una compiuta valutazione ex ante, occorre considerare che il perimetro delle materie oggetto di attribuzione è tassativamente fissato dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Inoltre, da una prima e provvisoria ricognizione della Ragioneria generale, il totale delle risorse statali potenzialmente riconducibili a tali materie (che per oltre l’80 per cento riguarda istruzione e sanità) sarebbe ampiamente coperto sia dal gettito IRPEF sia da quello IVA.
Come recentemente precisato anche dal Professor Cassese, solo dopo l’individuazione dei diritti civili e sociali e dei relativi LEP, già operata dal CLEP, è ora possibile procedere alla determinazione dei connessi costi e fabbisogni standard. Dunque, soltanto al termine di questo percorso potrà essere definito in dettaglio il quadro finanziario complessivo nelle materie suscettibili di autonomia differenziata e potrà emergere l’eventuale necessità di prevedere risorse aggiuntive al fine di garantire l’effettività dei LEP su tutto il territorio nazionale.

 

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(testo a cura dell'Ufficio Stampa)