Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni urgenti in materia di geotermia. (16-2-2015)
Toscana
Legge n.17 del 16-2-2015
n.8 del 25-2-2015
Politiche infrastrutturali
10-4-2015 / Impugnata
La legge regionale, che detta norme urgenti in materia di geotermia è censurabile, relativamente alla disposizione contenuta nell’ articolo 1 , commi 1 e 2, per i motivi di seguito specificati .
I commi 1 e 2 dell’articolo 1, recitano :
1. Al fine di assicurare l'installazione di 150 MW di potenza geotermoelettrica aggiuntiva, garantendo la sostenibilità ambientale e socio economica dei territori interessati dai permessi di ricerca relativi alle risorse geotermiche, la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con deliberazione:
a) il numero massimo dei pozzi esplorativi da assentire;
b) i criteri e i parametri per la loro corretta distribuzione sul territorio.
2. Fino all'approvazione del provvedimento di cui al comma 1 e, comunque, non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono sospesi i procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca e delle relative proroghe, degli atti di assenso per la realizzazione di pozzi esplorativi, nonché degli atti ad essi preordinati relativi all'alta ed alla media entalpia.
Le descritte norme, in combinato disposto, nel prevedere la sospensione dei procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca geotermica e delle relative proroghe, nonché degli atti di assenso per la realizzazione di pozzi esplorativi e degli atti ad essi preordinati relativi all’alta e media entalpia, fino all’intervenuta determinazione del numero massimo di pozzi esplorativi assentibili e dei relativi criteri di distribuzione territoriale, si riflettono negativamente sugli investimenti nella produzione dì energia elettrica da fonte rinnovabile geotermica in quanto possono corrispondentemente ritardare le procedure autorizzative alla costruzione e all'esercizio di detti impianti. Deve infatti affermarsi un’unitarietà del corpus normativo relativo al settore geotermico, comprendente la disciplina sia della ricerca che della coltivazione delle risorse geotermiche. In proposito l’art. 8, comma 1 del D. Lgs. n. 22/2010 afferma l’inscindibilità dei profili della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche, considerato che il permesso di ricerca integra un antecedente logico ed un presupposto giuridico per il rilascio della concessione di coltivazione, in un rapporto di presupposizione logica tra le attività di ricerca delle risorse geotermiche e la produzione di energia da fonte geotermica (condotta in forza di concessione di coltivazione di dette risorse).
Il rilascio di detti permessi è infatti condizione per ottenere il combustibile rinnovabile di alimentazione degli impianti che sfruttano le risorse geotermiche per la produzione dell'energia elettrica, per il teleriscaldamento, per il riscaldamento c/o raffrescamento di piccole o medie utenze.
Ciò premesso è dunque indubbio che le previsioni regionali in esame incidono sulla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» rientrante nella competenza legislativa concorrente delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, oltre a violare il vincolo, imposto dall' art. 117 Cost, all’esercizio della competenza legislativa anche regionale, del rispetto dell’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, sotto i profili di seguito illustrati.
Premesso che l’art. 2, comma 1, D.Lgs. 387/2003 contempla tra le fonti rinnovabili la fonte energetica geotermica, si osserva che la Corte Costituzionale ha già censurato disposizioni regionali recanti la sospensione, fino all’adozione di atti pianificatori, anche entro un termine massimo definito, delle procedure autorizzative per la realizzazione di impianti di produzione energetica alimentati da fonti rinnovabili, affermendo che i principi fondamentali in materia si ricavano dalla legislazione statale e, attualmente, dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).
L'art. 12, comma 3, di detto decreto legislativo n. 387/2003 prevede che «La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico».
Il successivo comma 4 prevede che «L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. [...] Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni».
L'indicazione del termine, contenuto nell'art. 12, comma 4, deve qualificarsi quale principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», in quanto tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo (cfr. sentenze n. 383 e n. 336 del 2005). “ (Corte Cost. n. 384/2006).
La prevista sospensione dei permessi di ricerca (e relative proroghe) e gli atti di assenso per la realizzazione di pozzi esplorativi, quindi, considerata, come detto l’unitarietà del corpus normativo relativo al settore geotermico, comprendente la disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche, finisce per porsi in contrasto con le sopra citate norme statali, che costituiscono principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», come tali vincolanti la competenza legislativa regionale concorrente ai sensi dell’articolo 117, comma 3 della Costituzione.
Inoltre, la moratoria procedimentale stabilita con la legge regionale in esame, impedendo per un non esiguo lasso di tempo il rilascio di titoli permissivi, collide con l’ordinamento internazionale e comunitario. La Corte Costituzionale infatti , in riferimento a procedure autorizzative concernenti impianti alimentati da fonti rinnovabili “(…) ha già rilevato che la normativa internazionale (Protocollo di Kyoto addizionale alla Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato l’11 dicembre 1997, ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120) e quella comunitaria (direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE e direttiva 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE) manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili al fine di eliminare la dipendenza dai carburanti fossili; ha, conseguentemente, dichiarato l’illegittimità, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., di una disposizione regionale che prevedeva limiti massimi autorizzabili di potenza di energia da fonti rinnovabili (sentenza n. 124 del 2010).” (Corte Cost. n. 85/2012).
Peraltro, ove la sospensione (seppur temporanea) degli atti di assenso di cui all’art. 1 della legge regionale in esame , fosse da riferirsi anche al rilascio dell’intesa regionale ex art. 3, comma 2-bis del D.Lgs. n. 22/2010 per i permessi di ricerca per impianti pilota, si possono utilmente richiamare le considerazioni già svolte dalla Corte Costituzionale rispetto a disposizioni regionali comportanti l’automatico diniego dell’intesa per progetti di infrastrutture energetiche ritenuti incompatibili con atti generali regionali, per cui “(…) le norme regionali impugnate determinano una procedura di cooperazione – segnata dalla prevalente volontà di una parte – distinta dall’intesa, individuata invece in via ordinaria dal legislatore statale quale presupposto necessario ai fini del contemperamento degli interessi dei diversi livelli territoriali di governo, e conseguentemente violano l’art. 117, terzo comma, Cost., nonché il principio di leale collaborazione.
Al riguardo, la Corte Costituzionale , anche in specifico riferimento alla materia di potestà concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», ha costantemente affermato che «la previsione dell’intesa, imposta dal principio di leale collaborazione, implica che non sia legittima una norma contenente una “drastica previsione” della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso» (ex plurimis, sentenza n. 165 del 2011), ma che siano invece necessarie «idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze» (ex plurimis, sentenze n. 278 e n. 121 del 2010), come presupposto fondamentale di realizzazione del principio di leale collaborazione (ex plurimis, sentenze n. 117 del 2013, n. 39 del 2013, n. 24 del 2007 e n. 339 del 2005).
Pertanto norme regionali che determinano un irragionevole pregiudiziale irrigidimento della posizione della Regione nella trattativa, “ producono, tra l’altro, l’effetto paradossale di precludere qualsiasi potere di negoziazione al Presidente della Giunta regionale, comunque costretto a negare a priori l’intesa, anche in caso di convergenza tra interesse statale e interesse regionale nella localizzazione e realizzazione dei menzionati impianti.” (Corte Cost. n. 182/2013)

L’articolo 1, commi 1 e 2 , della legge regionale in esame viola quindi i principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» rientrante nella competenza legislativa concorrente delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, oltre a violare il vincolo all’esercizio della competenza legislativa anche regionale, del rispetto dell’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali imposto dall' art. 117 , comma 1 della Costituzione .

Per i motivi sopra enunciati la norma regionale deve quindi essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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