Dettaglio Legge Regionale

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti). (5-8-2014)
Liguria
Legge n.21 del 5-8-2014
n.10 del 6-8-2014
Politiche infrastrutturali
30-9-2014 / Impugnata
L’articolo 5 della legge regionale n. 21/2014, dettando disposizioni difformi dalla normativa statale in tema di rifiuti, viola l’art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione (con riferimento alla potestà legislativa esclusiva in materia di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”). Inoltre, dal momento che la normativa statale è attuativa di quella europea, viola l’art. 117, comma 1, della Costituzione.

In particolare, la disposizione censurata inserisce l’articolo 24-bis nella l.r. n. 1/2014. Tale norma assoggetta “i gestori di impianti di discarica per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che non siano in grado di assicurare, tramite idonei sistemi di pretrattamento dei rifiuti prima della collocazione in discarica, la separazione fra la frazione secca e la frazione umida e la successiva stabilizzazione di quest'ultima” all’obbligo di presentare alla Regione e alla Provincia, entro il 30 settembre 2014, dei “programmi di adeguamento”, nei quali, individuati gli interventi di adeguamento necessari, è fissato il crono-programma di realizzazione degli stessi, da concludere entro e non oltre il 31 dicembre 2015 (comma 1). La mancata presentazione dei programmi di adeguamento di cui al comma 1 da parte dei gestori delle discariche nei termini indicati, ovvero la mancata approvazione di detti programmi nell'ambito della conferenza di cui al comma 3, comporta la immediata decadenza ope legis dell'autorizzazione all'esercizio (comma 7). La mancata realizzazione degli interventi per il trattamento dei rifiuti nei termini previsti comporta la sospensione ope legis dell'autorizzazione all'esercizio (comma 8).
A carico dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, che conferiscono i propri rifiuti indifferenziati agli impianti di discarica, è posto l’obbligo di presentare, entro il 31 ottobre 2014, dei “programmi organizzativi” che indicano le azioni volte ad incrementare la raccolta differenziata delle frazioni riciclabili, le azioni finalizzate all'avvio o al potenziamento della raccolta differenziata della frazione organica, con il conseguente conferimento, a partire dal 1° gennaio 2015, a specifici impianti di trattamento diversi dalle discariche, la determinazione e relativa tempistica della percentuale di intercettazione della frazione organica da raggiungere (comma 2). La mancata presentazione o approvazione di questi programmi organizzativi, ovvero la mancata realizzazione degli interventi per la raccolta differenziata nei termini previsti, comporta il divieto di conferimento dei rifiuti indifferenziati negli impianti di discarica (comma 9).
I provvedimenti in merito ai programmi di adeguamento e ai programmi di organizzazione sono adottati dalla Provincia nell’ambito di una conferenza di servizi che deve concludersi entro il 31 dicembre 2014 (comma 3). Sino all’adozione di tali provvedimenti “Gli impianti di discarica continuano ad operare con le modalità operative previste dai provvedimenti autorizzativi in corso…” (comma 5).

La disciplina descritta, procrastinando sino al 31 dicembre 2014 l’entrata in vigore dell’obbligo di collocare in discarica esclusivamente rifiuti trattati, consente il conferimento, sino a tale data, di rifiuti urbani indifferenziati, in contrasto con il disposto degli articoli 7 e 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. L’art. 17 del d.lgs. n. 36/2003, difatti, dispone, al comma 1, che “Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2006, i rifiuti per cui sono state autorizzate” (detto termine è stato prorogato al 31 dicembre 2008 per effetto dell’art. 1, comma 184, L. 296/2006). Il comma 7 dispone, altresì, che “Le Regioni adeguano la loro normativa alla presente disciplina”.

La disposizione regionale impugnata contrasta con la normativa statale di riferimento, e in particolare con l’articolo 7 del citato d.lgs. n. 36/2003, di attuazione della Direttiva discariche (1999/31/CE), anche sotto un altro profilo.
A norma del comma 9, infatti, la mancata presentazione da parte dei comuni di programmi organizzativi volti ad implementare la raccolta differenziata, o la mancata approvazione degli stessi da parte della Provincia, comporta “il divieto di conferimento dei rifiuti indifferenziati negli impianti di discarica”. Così disponendo, il divieto di conferimento di rifiuti indifferenziati è limitato ai soli comuni che non hanno presentato i programmi organizzativi, in evidente contrasto con l’art. 7, d.lgs. n. 36/2003, che fissa il principio secondo cui “i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento (...)”. A questa regola generale è possibile derogare nei soli casi previsti dallo stesso articolo 7, ovvero quando si tratti di “rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile” (lettera a) oppure di “rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente” (lettera b). La sola raccolta differenziata, quindi, non fa venire meno la necessità di sottoporre a preventivo trattamento i rifiuti indifferenziati residuali, se oltre alla prova di aver conseguito gli obiettivi progressivi di riduzione dei RUB da collocare in discarica, non viene dimostrato che il trattamento non contribuisce a prevenire o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente e i rischi per la salute umana e non è indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. La disposizione regionale censurata, nella parte in cui consente ai comuni che hanno presentato il programma organizzativo, il conferimento tout court in discarica della frazione dei rifiuti indifferenziati che residuano dalla raccolta differenziata senza subordinarlo alla previa verifica che il trattamento, per le caratteristiche del rifiuto, non sia necessario, contrasta con le disposizioni statali di riferimento appena richiamate.

Sotto un diverso profilo, i commi 7 e 8 della disposizione censurata, nel disciplinare casi di decadenza e di sospensione ope legis dell’autorizzazione all’esercizio non previsti dalla vigente normativa nazionale (art. 208, d.lgs. n. 152/2006), appaiono finalizzati a legittimare una ulteriore fase transitoria di conferimento dei rifiuti indifferenziati in discarica, in violazione della direttiva 2008/98/UE.

Alla luce delle precedenti considerazioni, si evidenzia che le disposizioni recate dai commi 5, 7, 8, 9 dell’articolo 24-bis appaiono in contrasto, oltre che con la normativa nazionale sopra citata, anche con la consolidata e ben nota giurisprudenza della Corte Costituzionale.

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