Dettaglio Legge Regionale

Bilancio di previsione finanziario 2023-2025. (24-4-2023)
Piemonte
Legge n.6 del 24-4-2023
n.16 del 24-4-2023
Politiche economiche e finanziarie
22-6-2023 / Impugnata
L'art. 8, rubricato "Trasferimenti di cassa in favore della gestione sanitaria. Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 24/2016", interviene sul testo della legge regionale n. 24/2016, modificando il comma 2 dell'art. 14 nel senso che dal 2023 e fino al 2032 è garantito il trasferimento di cassa in favore della gestione sanitaria - da prelevare dal conto di tesoreria della gestione ordinaria - per importi (riferiti a ciascun anno) pari a euro 93 milioni negli esercizi dal 2023 al 2025 e a euro 92 milioni negli esercizi dal 2026 al 2032, da destinare alla riduzione dei residui passivi verso le aziende sanitarie regionali al 31 dicembre 2015.

Tuttavia, gli importi e la tempistica indicati nella legge regionale n. 26/2014 erano stati determinati per consentire la restituzione integrale, entro il 2026, della liquidità regionale dovuta nei confronti del SSR, pari a 1 miliardo e 505 milioni di euro, come disposto durante le riunioni del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato permanente per la verifica dei LEA - riferiti al periodo in cui la Regione Piemonte era in piano di rientro.
Va infatti premesso che dal 29 luglio 2010 al 21 marzo 2017 la Regione era soggetta al Piano di rientro di riqualificazione, riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, commi 173 e 180, della legge n. 311/2004 (breviter: Piano di rientro dal disavanzo sanitario).

Con riferimento allo Stato Patrimoniale 2015, i predetti Tavoli, nella riunione del 21 luglio 2016, avevano rilevato che "sulla base di quanto comunicato dalla Regione, erano emerse risorse extra-FSR assegnate e non erogate agli enti del SSR e somme prelevate dal c/c di tesoreria da parte della Regione per finalità non sanitarie per complessivi 1 miliardo e 505 milioni di euro, per la sola parte corrente". Tale circostanza, ritenuta di gravità evidente, rappresentava inoltre un fondamentale elemento di valutazione circa la conclusione positiva del piano di rientro. Pertanto, veniva chiesto alla Regione di voler far conoscere le iniziative per garantire la restituzione al SSR del quantum dovuto.
Nella riunione del 16 novembre 2016, la Regione aveva presentato una proposta di restituzione delle somme in merito alla quale i Tavoli chiedevano alla Regione medesima di prevedere un numero di annualità non superiore a dieci (2017 - 2026), disponendo che dal 2017 al 2022 era garantito il trasferimento di cassa in favore della gestione sanitaria (da prelevare dal conto di tesoreria della gestione ordinaria) per importi pari a euro 65 milioni annui nel 2017 e 2018 e ad euro 113 milioni annui per ogni esercizio dal 2019 al 2022, da destinare alla riduzione dei residui passivi verso le aziende sanitarie regionali al 31 dicembre 2015.

Infine, nella riunione del 21 marzo 2017 (nella quale il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario si è concluso) i Tavoli tecnici prendevano atto dell'approvazione della legge regionale n. 24/2016 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie) che, all'art. 14 (Adozione di misure per il raggiungimento da parte delle aziende sanitarie regionali dell'obiettivo del rispetto dei tempi di pagamento) al comma 2 disponeva che dal 2023 al 2026 è garantito il trasferimento di cassa in favore della gestione sanitaria (da prelevare dal conto di tesoreria della gestione ordinaria) per importi pari a euro 200 milioni nel 2023, a euro 220 milioni nel 2024, a euro 240 milioni nel 2025, a euro 263 milioni nel 2026, da destinare alla riduzione dei residui passivi verso le aziende sanitarie regionali al 31 dicembre 2015. Al riguardo, quindi, i Tavoli tecnici rilevavano che il programma di restituzione della liquidità al SSR per 1 miliardo e 505 milioni di euro - in attuazione dell'art. 14 della legge regionale n. 24/2016 - coincideva con quanto richiesto dai Tavoli medesimi nella riunione del 16 novembre 2016.

Oggi tuttavia l'art. 8 della legge regionale de qua (Trasferimenti di cassa in favore della gestione sanitaria) interviene unilateralmente modificando l’art. 14, comma 2, della legge regionale n. 24/2016 nelle tempistiche (prolungate dal 2026 al 2032). La strutturazione dei trasferimenti previsti nella versione ante novella dell’art. 14, comma 2, della legge regionale n. 24/2016, prevedeva che i due terzi dell’impegno finanziario regionale fossero trasferiti sugli ultimi quattro esercizi (dal 2023 al 2026). Il nuovo art. 8, pur non modificando il totale dei trasferimenti di cassa in favore della gestione sanitaria da prelevare dal conto di tesoreria della gestione ordinaria, ne prevede tempi più lunghi (dal 2026 al 2032) ed importi annui conseguentemente ridotti. La rimodulazione renderebbe sostenibile per la Regione il pagamento dell’impegno assunto mediante il mero prolungamento temporale.

Tuttavia, l’intervento della Regione è assolutamente unilaterale, contraddicendo le risultanze dei Tavoli (a composizione mista regionale-ministeriale) e venendo meno al canone di leale collaborazione che informa i rapporti tra Regioni e Stato (ex artt. 5 e 120 Cost). La disposizione cardine che rileva è l’art. 120 Cost., con il quale il principio di leale collaborazione viene costituzionalizzato: si afferma che lo Stato esercita i poteri sostitutivi “nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione”. Il principio de quo, che sembrerebbe operare solo nell’ambito dell’esercizio del potere sostitutivo statale, è stato esteso dalla Corte costituzionale (sentenze n. 282/2002 e n. 303/2003) confermandone la portata generale. Tale principio non può pertanto che «operare su tutto l’arco delle relazioni» fra Stato e autonomie territoriali.

In più, la norma censurata rappresenta un’ipotesi di violazione di accordi derivanti da norme regionali in contrasto con i Piani di rientro, che hanno legittimato la Corte costituzionale, a far data dalla sentenza n. 100/2010, a sancire la violazione del principio in materia di coordinamento della finanza pubblica. La modifica normativa, dunque, violando l'art. 1, commi 173 e 180, della legge n. 311/2004, contrasta con i principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.

Alla luce di quanto rappresentato, la modifica normativa di cui all'art. 8 della legge regionale in esame contrasta con il principio di leale collaborazione ex artt. 5 e 120 Cost. e con i principi di coordinamento della finanza pubblica ex art. 117, terzo comma, Cost. e pertanto va impugnata ex art. 127 Cost.

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