Dettaglio Legge Regionale

Autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC). (24-4-2023)
Calabria
Legge n.16 del 24-4-2023
n.93 del 24-4-2023
Politiche infrastrutturali
22-6-2023 / Impugnata
La legge regionale, che detta norme riguardanti l’autorizzazione del servizio di noleggio con conducente (NCC), eccede dalle competenze regionali ed è quindi censurabile relativamente alla disposizion e contenuta nell’articolo 1, commi 1 e 2, che, ponendosi in contrasto con la disciplina statale interposta dettata dagli articoli 5 e 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché con l'articolo 10-bis, commi 3 e 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, risulta violare la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione. Le medesime disposizioni regionali inoltre, sottraendo competenze che la richiamata disciplina statale di riferimento ascrive in capo ai comuni, risulta anche violare il principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 118 della Costituzione. In particolare:

- l'articolo 1 della legge regionale in esame prevede, al comma 1, che la Regione Calabria rilascia a Ferrovie della Calabria S.r.l., già abilitata, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 11 agosto 2003, n. 218 all'esercizio del servizio di noleggio di autobus con conducente, titoli autorizzatori non cedibili. Ai sensi del successivo comma 2, detti titoli autorizzatori sono rilasciati nel limite massimo di duecento autovetture, per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 nell'ambito del medesimo territorio regionale, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 6 della stessa legge n. 21/1992 e nelle more della specifica disciplina normativa, da adottarsi entro un anno dall’entrata in vigore della legge regionale.
In merito si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 8 della predetta legge n. 21 del 1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e autovetture sono rilasciate dalle amministrazioni comunali attraverso bando di pubblico concorso ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine del veicolo, con possibilità di gestire tali autorizzazioni in forma singola o associata.
Si evidenzia, altresì, che l'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 prevede l'istituzione presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di quelle titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzette e natante, affidando ad apposito decreto ministeriale la individuazione delle specifiche tecniche di attuazione e le modalità di registrazione.
Lo stesso articolo 10-bis, al comma 6, statuisce che «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante».
A tal proposito, si evidenzia che la nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lett. e), dell'art. 117 Cost., nell'ambito dell' individuazione delle materie di esclusiva attribuzione legislativa dello Stato, pacificamente include gli interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza, ed in particolare quelli che disciplinano le modalità di esercizio delle attività economiche, il regime di accesso al mercato e il libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese.
Tale competenza è stata esercitata dallo Stato con le disposizioni di rango primario di cui agli articoli 5 e 8 della citata legge n. 21 del 1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”. La prima delle richiamate disposizioni, rubricata "Competenze comunali", dispone che i comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono il numero ed il tipo di veicoli da adibire ad ogni singolo servizio, nonché i requisiti e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente; la seconda disposizione stabilisce invece che le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali attraverso bando di pubblico concorso ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine del veicolo, con possibilità di gestire tali autorizzazioni in forma singola o associata.
La normativa regionale in esame appare dunque all'evidenza lesiva della predetta competenza statale, nella misura in cui affida direttamente ad un unico soggetto, precisamente la società Ferrovie della Calabria S.r.l., le autorizzazioni per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente, incidendo così sulla competizione tra operatori economici nel relativo mercato. La legge regionale inoltre appare lacunosa nella parte in cui non chiarisce come saranno gestite le autorizzazioni (definite "non cedibili") da parte di Ferrovie della Calabria s.r.l. ed in particolare come saranno individuati i conducenti che effettivamente svolgeranno il servizio.
Ancora, la sottrazione della relativa competenza ai comuni ad opera della fonte legislativa regionale, in contrasto con la disciplina statale di riferimento, risulta anche violare il principio di sussidiarietà consacrato dall'articolo 118 della Costituzione.
Merita ulteriormente osservare che l'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 prevede l'istituzione presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di quelle titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, affidando ad apposito decreto ministeriale la individuazione delle specifiche tecniche di attuazione e le modalità di registrazione.
Lo stesso articolo 10-bis, al comma 6, statuisce che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante".
La norma regionale in esame si pone dunque in contrasto anche con la disposizione statale sopra richiamata, che nel regolare le modalità di accesso al mercato, costituisce anch'essa esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di concorrenza.
Né in contrario vale richiamare la disposizione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, che attribuisce ai comuni la facoltà di bandire concorsi straordinari, in conformità o in deroga alla prevista programmazione numerica, per l'assegnazione a titolo gratuito o oneroso di nuove licenze (art. 6, lett. b), o di rilasciare titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza (art. 6, lett. e).
Ed infatti, se da un lato la invocata disposizione non consente di superare la censura relativa alla violazione del precetto di cui all'articolo 118 della Costituzione, essendo la relativa competenza autorizzatoria attribuita ai comuni e non alla Regione, dall'altro, a fronte del generale divieto di cui al citato articolo 10-bis, comma 6 del D.L. 135/2018, non è percorribile la via dell'applicazione di una norma precedente, quale è l'articolo 6 del D.L. 223/2006, che in concreto si tradurrebbe in un agevole strumento per eludere il richiamato divieto.

Per le ragioni esposte, l’articolo 1 della legge regionale deve essere impugnato ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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