Dettaglio Legge Regionale

Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione. (9-8-2012)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.16 del 9-8-2012
n.22 del 16-8-2012
Politiche infrastrutturali
9-10-2012 / Impugnata
La legge regionale n. 16 del 9/8/2012, recante "Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione" eccede dalle competenze statutarie ,presentando profili di illegittimità costituzionale relativamente alla disposizione contenuta nell’articolo 54, per i motivi di seguito specificati .
La noma contenuta nell’articolo 54 prevede che il personale della società di cui all’ articolo 52 della medesima legge, (Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di cessazione della gestione liquidatoria, regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del commercio e servizi, è trasferito nei ruoli dell’Amministrazione regionale, previa verifica dei requisiti ed “eventuale” selezione.
Tale norma è in palese contrasto con l’articolo 97 della Costituzione prevedendo un inquadramento riservato, senza esperimento delle procedure concorsuali pubbliche.
Inoltre, la stessa si pone in contrasto con le disposizioni normative vigenti in materia di vincoli assunzionali, costituiti dall’articolo 1, commi 557 e 562 della L. n. 296/2006 e dell'articolo 76, comma 7 del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, secondo le quali, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno debbono assicurare la riduzione complessiva delle spese di personale, "garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale", ponendo altresì il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento,
Pertanto la disposizione si pone in conflitto con l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell’ottica del coordinamento della finanza pubblica.
Va osservato che l’articolo 4 dello Statuto Speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, pur attribuendo alla Regione una potestà legislativa molto ampia, non prevede la materia del coordinamento della finanza pubblica, per la quale la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, deve quindi rispettare i principi fondamentali fissati dalle norme statali.
Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene che sussistano i motivi per l’impugnativa costituzionale del provvedimento in esame ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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