Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012). (29-12-2011)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.18 del 29-12-2011
n.1 del 5-1-2012
Politiche economiche e finanziarie
5-3-2012 / Impugnata
Con la legge in esame la Regione Friuli Venezia Giulia approva le disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione. La legge finanziaria per il 2012 rappresenta un importante strumento di raccordo con la legge di bilancio per la regolazione delle grandezze di finanza pubblica; predispone, inoltre, il quadro di riferimento finanziario necessario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale al fine di attuare la politica volta al raggiungimento degli obiettivi definiti nella relazione politico-programmatica regionale (RPPR).
Tuttavia, la legge regionale è censurabile in quanto eccede dalla competenze statutarie di cui agli artt. 4, 5 e 6 dello Statuto Speciale della Regione, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1 , e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento di finanza pubblica, prevista per le Regioni ordinarie dall’art.117, terzo comma, della Costituzione, ed estesa, ex art. 10 della legge costituzionale n. 3/2011, alla Regione Friuli Venezia Giulia quale forma di autonomia più ampia, cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare. Come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale, il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi agli obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, che grava sulle Regioni ad autonomia ordinaria in base all’art. 119 della Costituzione, si impone anche alle Regioni a statuto speciale nell’esercizio della propria autonomia finanziaria.
In particolare la legge in oggetto presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale :
1. L’art. 11 della legge in esame recante “Interventi in materia di attività culturali e sportive”, dispone ai commi 113, 118, 261, 264 e 282 la fruizione di contributi (per la promozione del cinema di qualità, per la valorizzazione e conservazione del patrimonio cinematografico di interesse regionale, per le attività culturali dei Comuni di Coseano e di Sedegliano nonché per il Teatro stabile di Udine), anche in relazione alle spese sostenute dai beneficiari nell’anno 2011.
Le suddette disposizioni normative nella parte in cui consentono la fruizione di contributi per le spese sostenute prima dell’entrata in vigore della legge regionale senza predeterminazione dei criteri sottesi all’assegnazione dei contributi, violano gli artt. 97, primo comma, della Costituzione, con riferimento al rispetto dei principi generali del buon andamento della pubblica amministrazione, e 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.

2. L’art. 13, comma 30, della legge in esame prevede che “L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio entro il 30 giugno 2012 alla Comunità collinare del Friuli, in via straordinaria, un fondo di 250.000 euro per il sostegno delle attività svolte dal consorzio per i comuni aderenti. L'assegnazione è forfetaria e non soggetta a rendicontazione”.
La suddetta disposizione nella parte in cui consente la fruizione di contributi in relazione a spese non soggette, in via generale, ad obbligo di rendicontazione, viola l’art. 97, primo comma, della Costituzione, con riferimento al rispetto dei principi generali di buon andamento e trasparenza cui deve informarsi l’attività della Pubblica Amministrazione, l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.

3. L’art. 13, comma 32, della legge in esame prevede che “L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare per l'anno 2012 un fondo di 500.000 euro, a favore dei Comuni per la compensazione di particolari situazioni. ...; l'assegnazione non è soggetta a rendicontazione salvo che la Giunta preveda diversamente con riferimento a singole fattispecie”.
La suddetta disposizione nella parte in cui consente la fruizione di contributi in relazione a spese non soggette, in via generale, ad obbligo di rendicontazione, viola l’art. 97, primo comma, della Costituzione, con riferimento al rispetto dei principi generali di buon andamento e trasparenza cui deve informarsi l’attività della Pubblica Amministrazione, nonché l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.

4. L’art. 13, comma 52, prevede che “…, le Province possono attuare processi di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio presso le medesime, alla data di entrata in vigore della presente legge, con rapporto di lavoro a tempo determinato, che abbia già maturato, alla medesima data, almeno 18 mesi di esperienza lavorativa nel settore delle politiche del lavoro, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale”.
Tale disposizione regionale si pone in contrasto con l’art. 17, comma 10, del D.L. n. 78/2009 il quale non consente una generica salvaguardia di tutte le stabilizzazioni, anche se programmate ed autorizzate, ma prevede che “Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.
Pertanto la suddetta disposizione regionale, nella parte in cui prevede processi di stabilizzazione del personale non conformi alla suddetta normativa statale, viola il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione , l’art. 97 della Costituzione in materia di accesso ai pubblici uffici, nonché l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.

5. L’art. 15, comma 4, della legge in esame prevede che “Per le finalità di cui al comma 18 dell'articolo 13 della legge regionale 24/2009, la disciplina di cui all'articolo 12, comma 19, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), trova applicazione anche con riferimento al personale regionale in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2006,…”
Tale disposizione regionale si pone in contrasto con l’art. 17, comma 10, del D.L. n. 78/2009 il quale non consente una generica salvaguardia di tutte le stabilizzazioni, anche se programmate ed autorizzate, ma prevede che “Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.
Pertanto la suddetta disposizione regionale, nella parte in cui prevede processi di stabilizzazione del personale non conformi alla suddetta normativa statale, viola il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, l’art. 97 della Costituzione in materia di accesso ai pubblici uffici, nonché l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.

6. L’art. 15, comma 10, della legge in esame dispone che “Per le graduatorie già in essere alla data di entrata in vigore della presente norma, fatto salvo il diritto all'immediata ricollocazione in graduatoria e al riconoscimento ai fini giuridici dell'eventuale progressione acquisita, il beneficio economico sarà riconosciuto, con diritto agli arretrati, previo reperimento delle risorse previste dagli accordi integrativi. La corresponsione del beneficio economico dovuto sarà comunque riconosciuta prima della corresponsione al personale di emolumenti relativi a procedure di progressione riferite alla decorrenza successiva.”
La disposizione, nella misura in cui prevede benefici economici per il personale, contrasta con l’articolo 9, comma 21, del d.l. n. 78/2010 in base al quale per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte per gli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto ai fini esclusivamente giuridici.
La norma, pertanto, viola l’art. 117, comma 3, della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Pertanto la suddetta disposizione normativa, determina, la violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, che riserva allo Stato il compito di fissare i principi di coordinamento della finanza pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.

7. L’art. 16, comma 1 condiziona l’obbligo di contribuzione a titolo di solidarietà e perequazione, posto a carico della regione Friuli Venezia Giulia dai commi da 151 a 159 dell’articolo 1 della legge 220/2010, alla piena ed effettiva attuazione dell’articolo 119 della Costituzione e alla verifica che un omologo contributo venga richiesto a tutte le autonomie territoriali del Paese.
Al riguardo, si rileva che tale obbligo è stato concordato nel quadro dell’Accordo sottoscritto a Roma in data 29/10/2010 - privo di qualsivoglia condizione alla liquidazione delle somme - e che gli effetti positivi sui saldi di finanza pubblica sono stati già scontati nell’ambito di norme legislative inderogabili.
Pertanto, la prevista possibilità di condizionare l’erogazione delle somme risultanti ad una sorta di controllo ex post riservato alla Regione è lesiva del principio di leale collaborazione sulla base del quale l’Accordo è stato stipulato.
Tale norma quindi contrasta con le disposizioni legislative contenute nei citati commi da 151 a 159 dell’articolo 1 della legge 220/2010 e viola l’articolo 81, quarto comma della Costituzione, nonché l’art.119, secondo comma della Costituzione.

8. Le disposizioni dell’art. 18 della legge in esame, che disciplina le regole del patto di stabilità interno per gli enti locali della Regione, non garantiscono il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Nello specifico presentano profili di illegittimità costituzionale i commi 3, 7, 8 e 11 del suddetto articolo 18 per i seguenti motivi:

- il comma 3, che modifica il comma 6 dell’articolo 12 della legge regionale n. 17 del 2008, prevede come ulteriore obiettivo rispetto al conseguimento dell’equilibrio economico quello della progressiva riduzione del debito. Tale obiettivo viene declinato nel successivo comma 7, modificativo del comma 12 del citato art. 12, secondo le seguenti modalità: a) per le province e i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti lo stock di debito deve essere ridotto del 2 per cento nel 2012, dell’1 per cento a decorrere dal 2013 rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell’anno precedente; b) per i comuni con popolazione compresa tra 5001 e 10.000 abitanti lo stock di debito deve essere ridotto dell’1 per cento nel 2012, dello 0.5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell’anno precedente. Per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la riduzione è solo consigliata. Il comma 8, modificativo del comma 13 del citato art. 12, prevede la tipologia di enti esonerati, mentre il comma 16 dell’articolo 12 della medesima legge n. 17 del 2008, che non ha subito mutamenti per effetto della presente legge, indicata le eventuali voci di debito da escludere dalla riduzione.
Il tetto massimo al di sopra del quale scatta l’obbligo viene infatti rappresentato da un certo differenziale rispetto al debito medio procapite. Le modalità invece individuate dalla regione utilizzano come parametro di riferimento lo stock di debito in assoluto non parametrato alla popolazione. L’effetto di riduzione potrebbe verosimilmente essere inferiore rispetto a quello auspicato dalla norma nazionale, chiedendo pertanto uno sforzo minore rispetto agli analoghi enti delle regioni a statuto ordinario.

- Il comma 11, che introduce il comma 21-bis all’art. 12, della L.R. n. 17/2008 (concernente norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione) dispone che “A fini conoscitivi e di trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per le valutazioni sull'andamento dei saldi di finanza pubblica, sono richiesti contestualmente all'invio delle informazioni di cui al comma 21, i dati necessari per la costruzione del saldo di competenza mista”.
Ferma restando la facoltà della Regione di modificare ed adattare le regole nazionali del patto di stabilità interno, tale il monitoraggio non consente di verificare che le regole regionali applicate agli enti della Regione siano tali da garantire, comunque, il conseguimento della correzione dell’indebitamento netto ascritto agli enti della regione Friuli secondo le tempistiche stabilite da legislatore nazionale.
Infatti la Corte Costituzionale, con sentenza n. 229/2011, sancisce “la competenza statale a fissare una tempistica uniforme per tutte le Regioni, circa la trasmissione di dati attinenti alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica, può logicamente dedursi dalle esigenze di coordinamento, specie in un ambito – come quello del patto di stabilità interno – strettamente connesso alle esigenze di rispetto dei vincoli comunitari. Tempi non coordinati delle attività di monitoraggio – strumentali, queste ultime, allo scopo di definire, per ciascun anno, i termini aggiornati del patto di stabilità – provocherebbero difficoltà operative e incompletezza della visione d’insieme, indispensabile perché si consegua l’obiettivo del mantenimento dei saldi di finanza pubblica.
La premessa per la determinazione del quadro nazionale – da inserirsi in quello europeo – è la disponibilità preventiva di dati certi e completi. Non è pertanto accettabile che i termini per la comunicazione dei dati, che le singole Regioni, anche a statuto speciale, fissano al proprio interno, nei rapporti con gli enti locali, siano successivi a quelli stabiliti su base nazionale. Non le singole date – stabilite ed eventualmente modificate dalle leggi statali – costituiscono principi fondamentali, ma il necessario allineamento cronologico, che consenta lo svolgimento armonico e coordinato di tutte le procedure atte a rendere concreto l’impegno ad osservare il patto di stabilità.
La premessa per la determinazione del quadro nazionale – da inserirsi in quello europeo – è la disponibilità preventiva di dati certi e completi. Non le singole date – stabilite ed eventualmente modificate dalle leggi statali – costituiscono principi fondamentali, ma il necessario allineamento cronologico, che consenta lo svolgimento armonico e coordinato di tutte le procedure atte a rendere concreto l’impegno ad osservare il patto di stabilità”.
Inoltre, si segnala che, ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica deve essere perseguito e dimostrato con riferimento al saldo di competenza mista così come individuato dalla normativa nazionale. La Regione, in virtù delle disposizioni recate dall’articolo 1, comma 155, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, può modificare le regole, purché resti fermo l’obiettivo complessivo espresso in termini di competenza mista. Manca, quindi, nella disciplina regionale del patto, una disposizione che consenta di verificare che le regole regionali applicate agli enti della Regione siano tali da garantire, comunque, il conseguimento della correzione dell’indebitamento netto ascritto agli enti della regione Friuli.
Si segnala, altresì, che, al fine del coordinamento della finanza pubblica, il monitoraggio di cui si lamenta l'assenza deve prevedere la stessa tempistica adottata da tutti gli enti locali presenti sul territorio nazionale.

Le suddette norme regionali contrastano, pertanto, con l’articolo 8 della legge 183 del 2011 che reca disposizioni circa la riduzione del debito pubblico degli enti territoriali e, conseguentemente, violano gli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione che riservano allo Stato i principi in materia di coordinamento della finanza pubblica.

9. L’art. 18, comma 24, della legge in esame dispone che a decorrere dal 2012 gli enti locali regionali possono contrarre mutui fino al limite del 12 % delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.
Tale disposizione si pone in contrasto l’articolo 204, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (concernente le regole particolari per l'assunzione di mutui) che consente all’ente locale di “assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato in misura non superiore al 12 per cento per l’anno 2011, l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014”.

Pertanto, la disposizione regionale in esame viola l’art. 117, terzo comma, della Costituzione,
nonché l’art. 119, secondo comma, della Costituzione, in materia coordinamento della finanza pubblica.



Per le motivazioni esposte, le disposizioni sopra indicate devono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.

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