Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni di manutenzione e adeguamento della normativa regionale. (28-6-2011)
Liguria
Legge n.15 del 28-6-2011
n.11 del 29-6-2011
Politiche ordinamentali e statuti
22-7-2011 / Impugnata
Con la legge in esame la Regione Liguria intende dettare disposizioni di manutenzione ed adeguamento della normativa regionale.

La legge regionale è censurabile per le seguenti disposizioni:

1) l'articolo 8, dispone che "Nei casi in cui occorra garantire la continuità del servizio, le ferie dei dipendenti che proseguono il loro rapporto di lavoro con la Regione Liguria con forma contrattuale diversa che comporti la cessazione o il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico possono essere convertite, previa intesa con il dipendente interessato, garantendo, anche dal punto di vista teorico, l'invarianza della spesa finale".

Tale norma contrasta con l'articolo 18, comma 9 del CCNL comparto Regioni - Enti locali del 1995 che stabilisce che le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili, salvo che per le ferie residue all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e non fruite per esigenze di servizio.

Pertanto la norma, nella parte in cui prevede che anche durante il collocamento in aspettativa le ferie dei dipendenti possano essere "convertite" per tutta la durata dell'incarico, viola le disposizioni recate dal citato CCNL, contrastando con l'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, la quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile, con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, nonché con l'articolo 117, comma 3 Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.

2) l'articolo 9, prevede che "dal 1° gennaio 2012 le spese per il personale preposto agli Uffici stampa, attuati dalla normativa regionale ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche ammiilistrazioni) e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono ai fini della determinazione dei limiti di spesa del personale e dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

Tale norma, derogando all'applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 28 del decreto legislativo n. 78/2010, viola i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, nonché l'articolo 117, comma 3 Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Per i suddetti motivi, si ritiene di promuovere la questione di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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