Dettaglio Legge Regionale

Modifica della legge regionale 6 giugno 2008, n. 12 (Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modificazioni e integrazioni). (29-9-2010)
Liguria
Legge n.15 del 29-9-2010
n.13 del 6-10-2010
Politiche infrastrutturali
18-11-2010 / Impugnata
La legge regionale, che modifica la l.r. 12/2008, è censurabile relativamente alla norma contenuta nell'articolo 1, comma 1.
Tale disposizione, infatti, modifica la lettera G) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 12/2008, e, dopo aver affermato che il prelievo venatorio è consentito da un ora prima del sorgere del sole fino al tramonto fa però salvo “quanto previsto da comma 7 bis dell’articolo34 della l.r. 29/1994” il quale consente la caccia, nelle forme dell’appostamento fisso o temporaneo, alla selvaggina migratoria fino a mezzora dopo il tramonto.
Ciò si pone in contrasto con la norma statale contenuta nell’articolo 18, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che prevede che la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole solo fino al tramonto, precetto la cui violazione risulta peraltro sanzionata dall’articolo 31, comma 1, lettera g),della medesima legge n.157/1992.
La norma regionale attribuisce pertanto alla Regione Liguria competenze che non le sono proprie, ovvero quelle di ampliare l’orario del prelievo venatorio stabilite dalla normativa statale che, nel fare ciò, individua standard minimi ed uniformi di tutela validi sull’intero territorio nazionale.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 391/2005, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di analoghe disposizioni di altra regione, ha affermato che procrastinare a dopo il tramonto il periodo venatorio giornaliero "incide sul nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica".
La norma regionale , quindi, contrastando con la richiamata normativa statale afferente alla materia della “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” per la quale lo Stato ha la competenza esclusiva, presenta profili di illegittimità per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione.
Per questi motivi la legge deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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