Dettaglio Legge Regionale

Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 28 del 28 giugno 1994 individuazione,classificazione,istituzione,tutela e gestione delle aree protette in Basilicata. (29-1-2010)
Basilicata
Legge n.4 del 29-1-2010
n.6 del 1-2-2010
Politiche infrastrutturali
19-3-2010 / Impugnata
La legge regionale, che modifica la L.R. n. 28 del 28 giugno 1994 recante l’ individuazione,classificazione,istituzione,tutela e gestione delle aree protette in Basilicata, presenta aspetti di illegittimità costituzionale relativamente alla disposizione contenuta nell’articolo 1 che aggiunge il comma 9 all’articolo 19 della citata l.r. n. 28/1994.
Detta norma regionale stabilisce che gli enti Parco regionali, i cui territori sono ricompresi nei Piani Paesistici di Area Vasta, nel rispetto delle finalità istitutive dei parchi, delle previsioni e dei vincoli stabiliti dalla legislazione vigente, possono adottare, mediante un apposito Regolamento Provvisorio del Parco approvato dal Consiglio Regionale, provvedimenti specifici , anche in deroga ai divieti stabiliti nel comma 3 del medesimo articolo 19, fino all’approvazione del Piano del Parco per l’esercizio delle attività consentite. Tale regolamento viene adottato sentito il parere della Terza Commissione Consiliare Permanente competente in relazione alla congruità delle deroghe previste rispetto alla legislazione vigente e previo parere del Comitato Scientifico per l’Ambiente istituito dall’art. 11 della medesima legge regionale n.28 del 1994.
In proposito si rappresenta che l’art. 22, comma 1, lettera d), della legge n. 394/1991 (legge quadro sulle “Aree protette”) prescrive per l’adozione dei regolamenti delle aree naturali protette regionali il rispetto dei principi di cui all’art. 11 della stessa legge, secondo cui , come specificato al comma 3 del medesimo articolo 11, “nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat”. Tale dettato, recepito testualmente nel terzo comma dell’art. 19 della L. R. n. 28 del 28 giugno 1994 , viene quindi derogato dalla descritta disposizione della legge regionale in esame.
La norma regionale risulta pertanto censurabile sia perché attribuisce al Consiglio regionale un potere regolamentare in materia che , invece, gli articoli 11, comma 1, e 25 della legge n. 394/1991 attribuiscono alla competenza dell’Ente Parco, sia perché viola i divieti inderogabilmente posti dalla stessa legge statale n. 394/1991 con il suddetto art. 11, comma 3, che attiene a principi generali di salvaguardia dell’ambiente.
Le citate disposizioni statali sono da considerasi espressione della competenza esclusiva dello stato in materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», e quindi la loro violazione concreta un contrasto con l’art. 117, co. 2, lett s) della Costituzione.
Per questi i motivi la legge deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’articolo127 della Costituzione.

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