Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010. (28-12-2009)
Liguria
Legge n.63 del 28-12-2009
n.24 del 30-12-2009
Politiche economiche e finanziarie
10-2-2010 / Impugnata
La legge in esame è censurabile per i motivi che di seguito si espongono.

- Il comma 6 dell’articolo 1 della legge in oggetto che modifica la legge regionale 11 marzo 2008, n. 5, recante “Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", introduce l’articolo 27 bis che disciplina la finanza di progetto.
Tale norma è da ritenersi in contrasto con l’articolo 4, comma 3 dello stesso decreto legislativo n. 163/06 in quanto materia ricadente nella competenza esclusiva dello Stato.
I commi 2 e 3 dell’art. 27-bis prevedono la presentazione di uno studio di pre-fattibilità per interventi realizzabili con capitale privato, non previsti negli strumenti di programmazione. Se l’amministrazione ritenga tale proposta di pubblico interesse, ha facoltà di ricercare mediante procedura di evidenza pubblica i soggetti che intendano concorrere al ruolo di promotore, modificando di conseguenza gli atti di programmazione.
Tali previsioni contrastano con l’art 153, comma 19, d.lgs. n. 163/2006, secondo cui per gli interventi non previsti negli atti di programmazione triennale i privati possono presentare proposte a mezzo di studi di fattibilità. In tal caso l’amministrazione è obbligata a valutare le proposte.
Il meccanismo previsto dalla legge regionale elimina l’obbligo di esame delle proposte da parte delle Amministrazioni destinatarie; inoltre introduce una nozione di studio di “pre-fattibilità” del quale non si comprende l’esatta differenza rispetto allo studio di fattibilità. Si incide, in tal modo, su una procedura di evidenza pubblica, che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Inoltre il comma 4 dell’art. 27-bis dispone che la Giunta regionale adotta con proprio provvedimento linee guida in tema di finanza di progetto relativamente ad opere di interesse dell’Amministrazione regionale. La previsione è incostituzionale in quanto le linee guida sono quelle contenute nella normativa statale, all'articolo 153 del Codice e, relativamente alle opere di interesse dell’Amministrazione regionale, le linee guida vanno adottate seguendo la normativa statale di riferimento.
Il d.lgs n. 163/06, infatti, all’art. 4 disciplina il riparto di competenze legislative tra Stato Regioni e Province autonome, individuando, al comma 2 le materie oggetto di competenza esclusiva dello Stato. Negli ambiti e nei profili normativi di competenza esclusiva dello Stato, le Regioni non possono prevedere disciplina diversa dal codice, e in detti ambiti e profili lo Stato mantiene potere regolamentare per dettare la disciplina esecutiva e attuativa del codice in relazione ai contratti non solo delle amministrazioni ed enti centrali, ma anche delle Regioni.
Al riguardo si ricorda la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 401/2007, che ribadisce le regole per i criteri di aggiudicazioni delle gare precisando che le Regioni non possono stabilire una disciplina diversa. La Corte con successiva sentenza la n. 431/2007, ha tra l’altro dichiarato l’illegittimità di due leggi regionali (la n. 12 del 2006 della Regione Campania e la n. 33 del 2006 della Regione Abruzzo), che dettavano norme sulla scelta del contraente difformi da quelle previste dallo Stato.
La norma in esame, pertanto, violando le disposizioni stabilite dal Codice dei contratti pubblici, contrasta con l’art. 117, comma 2 lett. e) ed l), della Costituzione, che riservano alla competenza esclusiva dello Stato la tutela della concorrenza e l'ordinamento civile, nonché l'art. 117, comma 1 della Costituzione, il quale prevede che le Regioni esecitano la potestà legislativa nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

L'articolo 4, stabilisce che può essere corrisposto a tutto il personale appartenente alle categorie B e C, al quale è attribuita la responsabilità del procedimento, il compenso per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, previsto dall’art. 17, comma 2, lett. f) del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie locali.
Così disponendo, la norma regionale si pone in contrasto con le disposizioni contenute nel titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale) del D.Lgs. n. 165/2001 che indica le procedure da seguire in sede di contrattazione e l’obbligo del rispetto della normativa contrattuale. Il trattamento economico, infatti, è una delle voci che va normata a livello di contrattazione collettiva e non con legge regionale.
La norma in esame, pertanto, violando i principi contenuti nel d. lgs. n. 165/01, in particolare nel Titolo III (art. 40 e ss.), contrasta con l’art. 117, comma 2 lett. l) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile (contratti collettivi).

L'art. 5 consente di bandire concorsi pubblici per titoli ed esami per soggetti che siano in possesso contestualmente dei seguenti requisiti:
a) almeno un anno di attività maturato nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Regione Liguria;
b) presenza in servizio presso la Regione Liguria alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) titolarità di uno dei seguenti rapporti con la Regione Liguria:
- contratto di somministrazione di lavoro;
- contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. In tale fattispecie non operano i divieti previsti dall’articolo 3, comma 94, lettera b), ultimo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008) e successive modificazioni e integrazioni.
Al riguardo si premette che la legislazione statale in materia di stabilizzazione è stata di recente profondamente modificata dall’art. 17, comma 10, del d.l. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009. In ogni caso le procedure di cui trattasi sono previste solo per il tempo determinato e per il personale che abbia svolto attività lavorativa per almeno un triennio. Le suddette disposizioni trovano applicazione per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs.n. 165/2001, comprese quindi le regioni.
Così disponendo, la norma regionale configura una modalità di assunzione riservata, in contrasto con i principi di accesso ai pubblici uffici di cui all’art. 97 della Costituzione e dalla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale.
Inoltre la norma in esame, prevedendo la possibilità di stabilizzazione del personale con contratto di somministrazione di lavoro nonché con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, prevede la possibilità di espletere concorsi riservati a personale già titolare di altre forme di rapporto di lavoro flessibile, escluse dalla normatva statale di riferimento di cui all'articolo 1, commi 557 e 558 della l. n. 296/06, nonché dell'articolo 3, commi 90 e 94, della l. n. 244/07, e della circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 5/08, che non ammette la stabilizzazione del personale in servizio con forme contrattuali di lavoro differenti dal tempo determinato. La disposizione, quindi, contrasta con i principi di ragionevolezza e di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.
Si fa inoltre presente che la lett. c), della norma in esame, stabilisce che per i contratti lavoro subordinato a tempo determinato non operano i divieti previsti dall’art. 3, comma 94, lett b), ultimo periodo della l. n. 244/2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali divieti, invece, non possono non operare in caso di stabilizzazione; l'ultimo periodo del'articolo 3, comma 94, lett. b), esclude dalla procedura di stabilizzazione il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/01, nonché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle Università e negli enti di ricerca. La disposizione, quindi, contrasta con i principi di ragionevolezza e di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.
Inoltre, la generalizzata previsione di copertura dei posti vacanti nella dotazione organica, non è in linea con la vigente normativa in materia di contenimento delle spese per il personale e ne consegue, pertanto, una violazione dell’art. 117, comma 3, della Costituzione che inquadra la materia del coordinamento della finanza pubblica tra quelle di legislazione concorrente.

L'art. 6 stabilisce che le procedure selettive per la progressione verticale, già bandite entro il 31 dicembre 2010, siano portate a conclusione e i candidati vincitori siano riclassificati e le relative graduatorie rimangano in vigore per tre anni. Al riguardo si fa presente che le progressioni, siano esse economiche che di carriera, debbono avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. n. 150/2009. In proposito si ricorda che gli artt. 23 e 24 del citato decreto stabiliscono, rispettivamente, per le progressioni economiche che le stesse siano attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti e che l’attribuzione al personale interno, per quanto attiene quelle giuridiche, debbono avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 52, comma 1 bis, introdotto dall’art. 62 del d.vo 150/2009, per cui le amministrazioni pubbliche possono coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2010, i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici con riserva non superiore al 50 per cento a favore del personale interno.
L'articolo in esame, invece, nel prevedere genericamente la conclusione delle procedure selettive per la progressione verticale, si pone in contrasto con la normativa statale su richiamata, violando l'articolo 117, comma 3 in riferimento alla materia del coordinamento della finanza pubblica tra quelle di legislazione concorrente, nonché in contrasto con i principi di ragionevolezza e di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

L'art. 7 stabilisce che per il personale in trasferta il tempo occorrente per il viaggio è da considerarsi utile al fine del completamento dell’orario di lavoro e per il calcolo del lavoro straordinario con corresponsione del relativo compenso.
Al riguardo si segnala che l’orario di lavoro, ordinario e straordinario, è una materia riservata alla contrattazione collettiva. Ne consegue un contrasto con le disposizioni contenute nel titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale) del d.lgs. N. 165/2001 che indica le procedure da seguire in sede di contrattazione e l’obbligo del rispetto della normativa contrattuale.
La norma in esame, pertanto, contrasta con l’art. 117, comma 2 lett. l) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile (contratti collettivi).

L'art.8 stabilisce che al personale della Giunta regionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con sede di lavoro a Bruxelles, venga corrisposta una indennità di servizio di tredicimila euro lordi annui.
Si precisa che gli emolumenti da corrispondere al personale debbono essere espressamente stabiliti dalle disposizioni contrattuali di comparto.
Ne consegue, pertanto, un contrasto con le disposizioni contenute nel titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale) del d.lgs. N. 165/2001 che indica le procedure da seguire in sede di contrattazione e l’obbligo del rispetto della normativa contrattuale.
La diposizione si pone in contrasto con l’art. 117, comma 2 lett. l) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile (contratti collettivi).

L'art. 28, introducendo l’art. 5 bis alla l.r. n. 38/1990, prevede che possono essere stipulati contratti a termine ed instaurati rapporti di collaborazione, consulenza o di cui all’articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato), anche in deroga agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni. La normativa statale su richiamata, tuttavia, dispone espressamente che per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le ordinarie procedure di reclutamento e che soltanto per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili.
Così disponendo, la norma regionale si pone in contrasto con il principio di eguaglianza fra i cittadini di cui all’art. 3 della Costituzione di accesso ai pubblici uffici e di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, nella parte in cui consentono di stipulare contratti a termine e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, senza tenere conto delle disposizioni e requisiti fissati dagli artt. 7 e 36 del d.lgs. N. 165/2001, principi ai quali la regione si deve attenere.
Inoltre, viola l’art. 117, comma 2 lett. l) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile (contratti collettivi).

Per i suddetti motivi si ritiene di proporre questione di legittimità costituzionale.

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