Dettaglio Legge Regionale

Polizia locale e politiche di sicurezza urbana. (29-12-2009)
Basilicata
Legge n.41 del 29-12-2009
n.56 del 30-12-2009
Politiche ordinamentali e statuti
19-2-2010 / Impugnata


Con la legge in esame la Regione Basilicata detta norme in materia di polizia locale e politiche di sicurezza urbana, dando attuazione ai principi contenuti nella legge n. 65/1986 "Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale".

La legge regionale è censurabile per le seguenti motivazioni:

1) l'articolo 4, comma 2, lettera c), prevede che gli appartenenti alla polizia locale dei comuni e delle province esercitano “funzioni di polizia giudiziaria secondo le disposizioni della vigente legislazione statale, rivestendo, a tal fine, la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria riferita ai Comandanti, Ufficiali e Ispettori di polizia locale, a seguito di nomina da parte dell’amministrazione di appartenenza in riferimento al disposto dell’art. 55 del codice di procedura penale, e di agente di polizia giudiziaria, riferita agli assistenti-Istruttori e agli agenti di polizia locale”. Tale disposizione, pur in presenza del richiamo alla vigente legislazione statale, si pone in contrasto con la competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione penale disposta dalla lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 Cost., in quanto la regione non ha competenza legislativa in materia di corpi di polizia giudiziaria.

Infatti, la polizia giudiziaria, a norma degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, opera di propria iniziativa e per disposizione o delega dell'Autorità giudiziaria, ai fini dell'applicazione della legge penale. Pertanto, "la regione non è competente a disporre il riconoscimento, indipendentemente dalla conformità o dalla difformità rispetto alla legge dello Stato", come affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 313/2003;

2) l'articolo 4, comma 2, lettera q) e comma 4, nella parte in cui prevede che possano essere raggiunte intese di collaborazione nell'attività di pubblica sicurezza tra le amministrazioni locali, anche al di fuori dei rispettivi territori di appartenenza, inviandone comunicazione al Prefetto solo nel caso in cui riguardino personale avente la qualità di agente in servizio armato, invade l'ambito di competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117, comma 2, lettera h) Cost. e si pone in contrasto con la legge n. 65/86, che definisce "ausiliarie" le funzioni di pubblica sicurezza della polizia locale (art. 5, comma 1, lettera c)). La norma statale inoltre, prevede che gli addetti al servizio di polizia municipale collaborino, " nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità" (art 3);

3) L’articolo 11, comma 1, lettera d) ove dispone quale requisito ulteriore rispetto a quelli previsti dalle leggi vigenti per l’ammissione ai concorsi per posti di polizia locale il “non essere in possesso dello status di obiettore di coscienza”, si pone in contrasto con la legge n. 226 del 2004 che all’articolo 1 prevede la sospensione a decorrere dal 1 gennaio 2005 delle chiamate per lo svolgimento del servizio di leva invadendo la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui alla lettera h) dell'art.117, 2° co., Cost.;

4) gli articoli 19, con l'allegato A, 20, 21 con l'allegato E e 22 con l'allegato D, prevedono che il colore, le forme, le mostreggiature e i gradi delle uniformi appaiono strettamente somiglianti a quelli in uso alla polizia di Stato, in contrasto con quanto stabilito all'articolo 6 della L. n. 65/86, che stabilisce che le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle forze di polizia e delle forze armate dello Stato. Anche in tal caso si ravvisa la violazione della competenza esclusiva statale di cui all'art.117, co.2, lett.h) Cost.;

5) l'articolo 26 che istituisce un numero telefonico unico regionale per la polizia locale, si pone in contrasto con la direttica 2002/22/CE, recepita con d.lgs. 1/8/2003 n. 259, che ha imposto agli stati membri di istituire il numero unico di emergenza "112" (112 N.U.E.), al fine di garantire ai cittadini adeguata risposta alle chiamate di emergenza attraverso un sistema di gestione unificato delle telefonate, come previsto dall'articolo 8 del d.l. 25/9/09 n. 135, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 20/11/2009 n. 166.

La previsione statale infatti, serve alla cittadinanza per evitare differenti numeri di emergenza e il rischio di sovrapposizioni. La norma regionale quindi viola l'articolo 117, comma 1 della Costituzione che impone alle Regioni l'osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

Per tali motivi la legge deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

« Indietro