Dettaglio Legge Regionale

Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti. (6-11-2007)
Piemonte
Legge n.21 del 6-11-2007
n.45 del 9-11-2007
Politiche socio sanitarie e culturali
21-12-2007 / Impugnata
La legge regionale in esame, che detta "Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti", presenta profili di illegittimità costituzionale in quanto eccede dalle competenze legislative regionali, presentando i seguenti profili di illegittimità costituzionale:
1) le disposizioni di cui all'art. 3, introducendo l'obbligo di un consenso scritto da parte dei genitori o dei tutori del minore per il trattamento con sostanze psicotrope che non è previsto dalle norme nazionali sulla prescrizione dei farmaci stupefacenti o psicotropi (D.P.R. n. 309/1990, "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"), eccedono dalla competenza legislativa concorrente della Regione in materia di "tutela della salute", contrastando con l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto incidono direttamente sul merito di scelte proprie dell'arte medica, in assenza - o in difformità - di determinazioni assunte a livello nazionale.
La necessità del consenso informato è attualmente prevista dalla legislazione vigente solo in casi determinati, come ad esempio la sperimentazione clinica sull'uomo di medicinali ancora in fase di autorizzazione all'immissione in commercio o per lo studio di nuove indicazioni terapeutiche di farmaci già commercializzati (artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 211/2003 "Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico"), la sottoposizione ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV (art.5, comma 3 della legge n.135/1990 "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'Aids"), la donazione e la ricezione di sangue e di emocomponenti (artt.9 e 11 del D.M. 3/3/2005 "Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti"). Il consenso informato non è invece richiesto dalla legislazione nazionale vigente per il trattamento dei minori con sostanze psicotrope.
La disposizione in esame, dunque, pone delle limitazioni alla prescrivibilità di un'ampia gamma di medicinali, e soprattutto sottopone la decisione del medico - che prescrive nel rispetto della mormativa vigente, secondo la professionalità acquisita mediante studi specifici ed un'abilitazione professionale - alla discrezionalità di genitori e tutori che non hanno le conoscenze scientifiche necessarie.
La Corte Costituzionale (con le sentenze nn. 282 del 2002 e 338 del 2003) ha già avuto modo di stabilire che interventi legislativi volti ad incidere su scelte proprie dell'arte medica non sono ammissibili ove nascano da pure valutazioni di discrezionalità politica, e non prevedano l'elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi - di norma nazionali o sovranazionali - a ciò deputati, dato l'essenziale rilievo che, a questi fini, rivestono gli organi tecnico-scientifici. La Corte aggiunge che sono proprio tali determinazioni assunte a livello nazionale (tra cui il d.lgs. n.112/1998 e il d.lgs. n.300/1999) che, garantendo condizioni di fondamentale uguaglianza su tutto il territorio nazionale, evitano che si introduca una disciplina differenziata, sul punto, per una singola Regione. La disciplina generale del consenso informato è da considerarsi infatti espressione di un principio fondamentale in materia di tutela della salute, come peraltro si evince anche dall'art. 115, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 112 del 1998 e dall'art. 47-ter, comma 1, lett. a e b) del d. lgs. n. 300 del 1999. la previsione legislativa non può quindi che essere rimessa allo Stato e non alle singole legislazioni regionali, le quali creano una differente regolamentazione all'interno del territorio nazionale.
Le disposizioni di cui all'art. 3 devono pertanto ritenersi illegittime laddove prescindono dai principi fondamentali rinvenibili nel sistema della legislazione statale vigente, presentandosi invece come una scelta legislativa autonoma, non fondata su specifiche acquisizioni tecnico-scientifiche verificate da parte degli organismi competenti.

Per i motivi esposti, si ritiene che l'art. 3 della legge in esame debba essere impugnata ai sensi dell'art. 127 Cost.

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