Dettaglio Legge Regionale

Istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie (7-7-2020)
Puglia
Legge n.21 del 7-7-2020
n.99 del 9-7-2020
Politiche socio sanitarie e culturali
3-9-2020 / Impugnata
La legge della Regione Puglia n. 21 del 7 luglio 2020, recante “ Istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie”, presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 2, comma 3, per invasione della competenza esclusiva statale riguardante l’ordinamento civile, e per contrasto con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), e terzo comma, della Costituzione.

In particolare, l’art. 2, nel disciplinare l’organizzazione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie, al comma 3, stabilisce che “Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano triennale di fabbisogni del personale delle aziende sanitarie locali (ASL) deve prevedere il dirigente psicologo per la programmazione e la valutazione delle nuove attività, nell'ambito del personale a tempo determinato”.

Così disponendo, la norma regionale, che prevede che per la programmazione e valutazione delle nuove attività il piano triennale dei fabbisogni del personale delle aziende sanitarie locali (ASL) deve prevedere la figura del dirigente psicologo nell’ambito del personale a tempo determinato, è illegittima sotto un duplice aspetto.

1) Innanzitutto non si ritiene che ricorrano le condizioni stabilite dall’ordinamento statale per l’utilizzo del contratto a tempo determinato. Infatti, l’art. 36 del D. lgs. 165/2001, dopo aver stabilito, al comma, 1, che le pubbliche amministrazioni, per le esigenze connesse al proprio fabbisogno ordinario, assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, prevede, al comma 2, che le medesime possano ricorrere al contratto a tempo determinato solo a fronte di “comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall’art. 35” del citato d. lgs. 165/2001. Tale limitazione ha la finalità di evitare un uso distorto del lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni ed è volta a rendere tale forma contrattuale del tutto residuale rispetto alla regola generale dell’utilizzo del personale di ruolo, fissata al comma 1 della citata norma statale.
Su tali premesse va quindi rilevato che la posizione del dirigente psicologo, individuata dalla norma regionale, appare connessa a esigenze che non sembrano né temporanee né eccezionali. Invero, il requisito della temporaneità è riferibile alla sola fase di sperimentazione del servizio di psicologia di base, fissata in un anno dall'articolo 1 della medesima legge regionale, ma non appare riferibile invece all’esigenza organizzativa e funzionale che, anche attraverso tale figura, la Regione intende perseguire, ovvero l'organizzazione di un servizio di supporto psicologico territoriale che, per sua natura, certamente costituisce un fabbisogno ordinario e permanente. Per le stesse considerazioni non può dirsi verificato il requisito della eccezionalità, richiesto dalla norma statale sopracitata.
Pertanto l’art. 2, comma 3, della legge regionale in esame, ponendosi in contrasto con le condizioni previste dalla normativa statale in materia di contratti di pubblico impiego, viola l'art. 117, secondo comma, lett. 1), della Costituzione, che assegna allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile.

2) Inoltre, nel segnalare che la Regione Puglia è in Piano di rientro (Piano del 2010-2012, a seguito dell’Accordo del 29 novembre 2010, e successivi programmi operativi) e che le assunzioni devono essere definite nell'ambito degli obiettivi del predetto Piano, si evidenzia che la disposizione diretta a prevedere la figura del dirigente psicologo nel piano triennale di fabbisogni del personale delle aziende sanitarie locali (ASL), nell'ambito delle determinazioni relative al personale a tempo determinato, non è in linea con le disposizioni statali vigenti in materia di assunzioni di personale degli enti del servizio sanitario che prescrivono il rispetto dei vincoli di spesa, e in particolare non è in linea con i vincoli di spesa stabiliti dall’art. 11 del decreto-legge n. 35/2019 (convertito in legge n. 60 del 2019), che prevede che la Regione debba indirizzare e coordinare la spesa di personale degli enti del servizio sanitario regionale in conformità ai limiti di spesa dal medesimo articolo stabiliti e verificati dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’art 12 dell’Intesa 23 marzo 2005 sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Treno e di Bolzano.
Pertanto, il mancato esplicito richiamo nella norma regionale alla summenzionata normativa statale e, in particolare, alle disposizioni contenute negli obiettivi del predetto piano di rientro rendono la previsione in esame svincolata dalle predette disposizioni di legge, ponendola così in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica contenuti nella legislazione statale sopra menzionata, nonché nell’art. 2, commi 80 e 95, l. n. 191/2009 - secondo i quali, in costanza di piano di rientro, è preclusa alla regione l’adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla sua piena attuazione -, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Per i motivi esposti l’art. 2, comma 3, della regionale in esame a deve essere impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

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