Dettaglio Legge Regionale

Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche – deleghe e norme urbanistiche particolari). (24-12-2019)
Liguria
Legge n.29 del 24-12-2019
n.19 del 31-12-2019
Politiche infrastrutturali
25-2-2020 / Impugnata
La legge regionale che reca e “Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - deleghe e norme urbanistiche particolari)”, è censurabile con riferimento alla norma contenuta nell’articolo 4, comma 1, lettera b) che, per i motivi di seguito specificati, viola dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nelle materie “protezione civile” e “governo del territorio”.
In particolare, l’articolo 4, comma 1, lettera b), nel sostituire il comma 2 dell’articolo 7-bis della legge regionale n. 29 del 1983, prevede che:
“2. Gli enti delegati, nel caso di deposito dei progetti, esercitano il controllo sugli stessi con metodo a campione, con le modalità fissate nel provvedimento di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettera c).”.
In via preliminare, a livello generale, occorre ricordare che con l’articolo 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono state apportate rilevanti modificazioni agli articoli 59, 65, 67, 93 del d.P.R. n. 380 del 2001 ed è stato, altresì, inserito, nello stesso d.P.R., il nuovo articolo 94-bis, da ultimo modificato dall’articolo 9-quater del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156.
Tale articolo 94-bis, al comma 2, stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 del predetto TUE e che “Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono” soltanto “confermare le disposizioni vigenti. Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, già adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c).”. Lo stesso comma 2 dell’articolo 94-bis del TUE demanda alle Regioni l’adozione di specifiche elencazioni di adeguamento alle linee guida a seguito della loro emanazione. In proposito, si fa presente che, a seguito della trasmissione da parte di questo Ministero del testo delle predette linee guida, è in corso presso codesto Dipartimento la relativa istruttoria, ai fini dell’acquisizione dell’intesa della Conferenza unificata.
Pertanto, interventi normativi regionali che modifichino la disciplina regionale nella materia de qua potrebbero generare sovrapposizioni della stessa normativa regionale a quella statale, causando ambiguità e incertezza in ordine alla disciplina applicabile in concreto. Ciò, dovendo ricordare il consolidato orientamento della Corte costituzionale, sia in tema di distorsioni applicative di disposizioni legislative (ex plurimis, sentenza n. 107 del 2017 e n. 89 del 2019), sia con riferimento alla circostanza che le disposizioni contenute nel Capo IV del testo unico per l’edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001) che dispongono determinati adempimenti procedurali per le zone sismiche costituiscono principio fondamentale quando rispondono ad esigenze unitarie, da ritenere particolarmente pregnanti a fronte del rischio sismico (C. Cost. n. 232 del 2017; n. 60 del 2017, n. 300 e n. 101 del 2013; 201 del 2012; n. 254 del 2010; n. 248 del 2009; n. 182 del 2006).

Tanto premesso, con specifico riferimento all’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale in esame, si rilevano profili di criticità, per due ordini di motivi.
Sotto un primo aspetto, la disposizione si riferisce ai casi di deposito di progetti. Nell’ambito della legge regionale n. 29 del 1983, il deposito dei progetti è disciplinato dall’articolo 6 che tuttavia riguarda tipologie di lavori che non corrispondono a quelle indicate all’articolo 94-bis comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001.
In proposito, si segnala che:
- come già precisato, l’articolo 94-bis del TUE, al comma 2, stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali (sole) non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 del predetto d.P.R.;
- ai sensi del comma 5, dell’articolo 93 dello stesso TUE “Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell’asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all’articolo 65”.
Pertanto, in base alle disposizioni di principio contenute nel TUE, per tutti gli interventi, nelle more dell’emanazione delle linee guida previste dal comma 2 dell’articolo 94-bis (che dovranno individuare, dal punto di vista strutturale, gli interventi di cui al comma 1, nonché le varianti di carattere non sostanziale per le quali soltanto non occorre il preavviso di cui all’articolo 93) , occorre effettuare, in zone sismiche, la denuncia ex art. 93 del TUE (preavviso scritto e contestuale deposito del progetto e dell’asseverazione di cui al comma 4 del medesimo articolo), valida anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all’articolo 65.
Per un altro profilo, la disposizione regionale prevede l’esercizio del controllo sugli interventi con metodo a campione.
Al riguardo, si rileva un contrasto con il parametro interposto rappresentato dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’articolo 94-bis del TUE, secondo cui esclusivamente per gli interventi di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza” di cui al comma 1, lett. b) o lettera c) del medesimo articolo, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione. Ne deriva che in base alla normativa statale di riferimento tutti gli interventi “rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità” debbono essere oggetto di verifica e controllo.
La divaricazione della disciplina regionale dalla normativa statale di principio determina, di conseguenza, la violazione dell’articolo 117, terzo comma, Cost., nelle materie “protezione civile” e “governo del territorio”.


Per questi motivi la legge regionale, limitatamente alla norma indicata, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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