Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi. (28-11-2019)
Sicilia
Legge n.19 del 28-11-2019
n.54 del 30-11-2019
Politiche ordinamentali e statuti
23-1-2020 / Impugnata

La legge della Regione Siciliana recante: "Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi", prevede che gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità in corso di erogazione e quelli non ancora erogati dall’Assemblea regionale siciliana, il cui ammontare è definito alla data del 31 dicembre 2011 sulla base delle previgenti norme dei regolamenti interni all’Assemblea, siano ridotti, a decorrere dal 1° dicembre 2019, considerando il loro importo lordo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 1 della legge in esame.

In via preliminare si rappresenta il quadro normativo vigente in materia.

L’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, commi da 964 a 967, lo Stato ha previsto, nell’ambito delle misure di coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa, che le Regioni ridetermino i trattamenti previdenziali e i vitalizi già in essere nei confronti di coloro che abbiano rivestito le cariche di Presidente della Regione, di Consigliere regionale o di Assessore regionale, sulla base di criteri e parametri definiti con apposita Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 1, commi 965, 966 e 967).
A tal fine, le Regioni avevano l’obbligo di approvare le nuove disposizioni entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio statale (termine poi prorogato al 30 maggio 2019 dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 giugno 2019, n. 58) ovvero, ove occorresse procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data.
In caso di mancato adempimento nei termini la legge prevede l’applicazione di una specifica sanzione nei confronti degli Enti consistente nella decurtazione di una quota pari al venti per cento dei trasferimenti erariali al netto di quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale (comma 965 dell’articolo 1 L. n. 145/2018).
La citata Intesa è stata adottata il 3 aprile 2019 e prevede in particolare i seguenti criteri e parametri per la rideterminazione degli assegni vitalizi:
a) la rideterminazione si applica agli assegni vitalizi comunque denominati, diretti, indiretti o di reversibilità, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla normativa vigente;
b) la rideterminazione si applica agli assegni vitalizi in corso di erogazione e quelli non ancora erogati, con esclusione dei trattamenti previdenziali il cui ammontare è stato definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo;
c) la spesa per gli assegni vitalizi rideterminati non può superare la spesa che la Regione avrebbe sostenuto per l’erogazione dei medesimi assegni ricalcolati sulla base della nota metodologica allegata all’Intesa, incrementata fino al 26% e comunque di un importo necessario a garantire che gli assegni vitalizi ricalcolati non siano inferiori a due volte il trattamento minimo INPS;
d) l’ammontare dell’assegno vitalizio, a seguito della rideterminazione, non può comunque superare l’importo erogato ai sensi della normativa vigente.
L’Intesa stabilisce, inoltre:
- che gli importi dei vitalizi derivanti dalla rideterminazione sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall’anno successivo all’applicazione della rideterminazione, sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo;
- che l’applicazione effettiva delle leggi regionali può essere differita di sei mesi per consentire alle Regioni di espletare gli adempimenti amministrativi necessari ai fini della rideterminazione degli assegni vitalizi;
- le modalità di ricalcolo degli assegni vitalizi sulla base del metodo contributivo previsto dalla nota metodologica allegata all’Intesa;
Sulla base del punto 2 dell’Intesa Stato-Regioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato, sempre il 3 aprile 2019, uno specifico documento di indirizzo volto ad armonizzare le normative regionali, prevedendo l’applicazione, in sede di rideterminazione degli assegni vitalizi, di specifiche clausole di salvaguardia al fine di tutelare i principi di proporzionalità, ragionevolezza e di tutela dell’affidamento.
Pertanto, in base al combinato disposto dell’Intesa della Conferenza Stato-Regioni e del documento d’indirizzo della Conferenza delle Regioni, la spesa per gli assegni vitalizi rideterminati non può dunque superare la spesa che la Regione avrebbe sostenuto per l’erogazione dei medesimi assegni ricalcolati sulla base del metodo contributivo sancito dalla nota metodologica, incrementata fino al 26%.

La Regione, peraltro, non ha osservato gli obblighi di comunicazione che documentano il rispetto delle condizioni di cui al comma 965 dell’articolo 1 della l.n. 145/2018, ossia l'invio della documentazione attestante l'adempimento, cui la legge statale ricollega una specifica sanzione.


La legge regionale contiene delle previsioni che eccedono dalle competenze legislative attribuite alla Regione dagli articoli 14 e 17 dello statuto speciale per la Sicilia (Regio decreto legislativo 15/05/1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2).
In particolare, l’articolo 1 ai commi 12 e 13 prevedono quanto segue:

a) il comma 12 prevede una riduzione individuale degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità, secondo le modalità di calcolo contributivo previste dall'articolo 1, limitatamente ad un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n.19/2019;

b) il successivo comma 13 stabilisce inoltre che il periodo di cinque anni di cui al comma 12 sia valevole anche nel caso di applicabilità della riduzione individuale aggiuntiva degli assegni del 5 per cento per la parte eccedente l'importo di 37.000 euro lordi annui nonché dell'ulteriore quota aggiuntiva del 5 per cento per la parte eccedente l'importo di 62.000 euro lordi annui.

Entrambi i commi dell'articolo 1 della citata legge regionale non rispettano le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 965 e 966, della legge di bilancio n. 145 del 2018 ai sensi delle quali, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le regioni anche ad autonomia speciale, sono tenute a rideterminare la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale; obbligo il cui inadempimento è peraltro sanzionato dal medesimo comma 965.

Tale rideterminazione deve avvenire, ai sensi del successivo comma 966, secondo i criteri ed i parametri deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive normative.

In particolare, le norme della legge regionale sopra richiamate risultano difformi dalle previsioni statali nonché dai criteri ed ai parametri contenuti nell'Intesa deliberata dalla Conferenza Stato-regioni il 3 aprile 2019 (Repertorio atti n. 56/CSR) e nell'allegata nota metodologica per il ricalcolo degli assegni vitalizi sulla base del metodo contributivo. Infatti, la previsione che la disciplina contenuta nella legge regionale sia limitata nella sua applicazione ad un periodo di tempo determinato (cinque anni) e non costituisca, pertanto, una norma a regime muta la natura dell'intervento previsto dalla normativa statale in una misura temporalmente contingente.

Come ribadito dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. da ultimo sentenza n. 103 del 2018), i principi fondamentali stabiliti dallo Stato nell'esercizio della competenza legislativa in materia di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche alle autonomie speciali "in quanto funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l'unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea." Inoltre, "I rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali sono, tuttavia, regolati dal principio dell'accordo, inteso come vincolo di metodo (e non già di risultato) e declinato nella forma della leale collaborazione ", alla quale è da ricondurre la citata Intesa Stato- Regioni deliberata in data 3 aprile 2019. Inoltre, va ricordato che secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell’esercizio della competenza di coordinamento di finanza pubblica si applicano anche alle autonomie speciali (cfr. sentenze n.62/2017, n. 40/2016, n. 82 e 46/2015), in quanto funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l'equilibrio economico finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l'unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall'appartenza dell'Italia alla Unione europea (sentenza n. 175/2014).

Inoltre, la difformità delle disposizioni regionali dalla citata Intesa violano il principio di leale collaborazione, costituzionalmente garantito, come afferma la Corte Costituzionale che "le intese in sede di Conferenza Stato regioni rappresentano la via maestra per conciliare esigenze unitarie e governo autonomo del territorio. Ne deriva che il principio di leale collaborazione che si realizza mediante accordi, anche in una accezione minimale, impone alle parti che sottoscrivono un accordo ufficiale in una sede istituzionale di tenere fede ad un impegno assunto" (sentenze n. 31 del 2006 e n. 58 del 2007).

Per le considerazioni sopra esposte, le previsioni di cui ai commi 12 e 13 dell'articolo 1 della legge regionale contrastano con le disposizioni legislative statali di cui ai commi 965, 966 e 967 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 e della citata Intesa, prevista dalla normativa statale, deliberata in Conferenza Stato-Regioni, in violazione del principio di coordinamento di finanza pubblica di cui all'articolo 117, comma 3 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione che deve presiedere ai rapporti tra lo Stato e le Regioni e del principio di uguaglianza e ragionevolezza, di cui all'articolo 3 della Costituzione, in quanto la norma censurata darebbe luogo, per la Regione Siciliana, ad una disciplina diversa da quella adottata in materia dalle altre Regioni.




Per i suesposti motivi, si ritiene di promuovere la questione di legittimità, dinanzi alla Corte Costituzionale della legge regionale in esame, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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