Dettaglio Legge Regionale

Legge di stabilità regionale 2019. (13-3-2019)
Basilicata
Legge n.2 del 13-3-2019
n.12 del 14-3-2019
Politiche economiche e finanziarie
8-5-2019 / Impugnata
La Legge Basilicata n.2 pubblicata sul B.U.R n. 12 del 14/03/2019 recante “Legge di stabilità regionale 2019” presenta profili di non conformità al dettato costituzionale con riferimento agli articoli 7, comma 1, 11, 15 e 18, secondo le motivazioni che di seguito si rappresentano e va pertanto impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

L'articolo 7 della legge regionale anzidetta, sotto la rubrica “Benefici per la salvaguardia delle risorse idriche", ha previsto, al comma 1 che "Per la tutela e la garanzia del mantenimento delle condizioni ambientali delle fonti di approvvigionamento idrico da acquifero, per dare seguito all'implementazione di politiche tese allo sviluppo sostenibile nonché per il completamento delle opere afferenti le reti di distribuzione, è riconosciuto ai Comuni macrofornitori, individuati ai sensi della D.G.R. n. 459 del 10 aprile 2015, per gli esercizi 20.19 e 2020, un contributo di compensazione ambientale pari a due centesimi di euro (€ 0,02) per ogni metro cubo di acqua immessa in rete eccedente il fabbisogno comunale.”
Al successivo comma 3, è previsto, altresì, che gli oneri rinvenienti da tale disposizione graveranno sul bilancio regionale.
In linea astratta, la norma può dirsi legittima nella previsione dell'utilizzo del contributo di "compensazione ambientale" attribuito ai Comuni per lo svolgimento delle attività volte al mantenimento delle condizioni ambientali delle fonti di approvvigionamento idrico ai fini delle politiche per uno sviluppo sostenibile.
Se è pur vero che la regione non ha indicato quali siano i parametri di riferimento per la determinazione del contributo, è altresì vero che è nella piena facoltà della stessa destinare somme che gravano sul proprio bilancio regionale al mantenimento delle condizioni ambientali delle fonti di approvvigionamento idrico, configurando tale previsione una misura di tutela della risorsa idrica e quindi un costo ambientale come disciplinato dal DM 39/2015.
Di contro, per la verifica dell'effettiva destinazione di tali somme al mantenimento ambientale delle fonti di approvvigionamento, sarebbe opportuno che sia prevista una rendicontazione delle spese da parte dei comuni beneficiari del contributo.
E’ invece gravata da profili di criticità la previsione normativa in esame laddove prevede la destinazione del contributo di compensazione ambientale "al completamento delle opere afferenti alle reti di distribuzione" che, relativamente alle reti di distribuzione ad uso potabile, si configurano quali interventi riguardanti il Servizio idrico Integrato (SII).
Sebbene sia possibile concorrere con fondi pubblici, unitamente alla tariffa del SII, alla realizzazione degli interventi relativi al SII, nel caso in esame la Regione effettua un'errata attribuzione del contributo de quo ai comuni, piuttosto che al gestore unico Acquedotto Lucano affidatario del servizio nell’ATO unico regionale.
Infatti, sulla base della normativa vigente, gli interventi attinenti al SII sono realizzati dal gestore affidatario del servizio e non già dai comuni e i relativi costi trovano, o potrebbero trovare, copertura in tariffa, come disciplinato dall'art. 154 del D.lgs. 152/2006 e dalla regolazione di settore emanata dalla competente Autorità di regolazione (ARERA).
Pertanto, la norma regionale, nell'attribuire tali somme ai comuni per tale impropria destinazione, comporta:
- una possibile illegittima duplicazione dei costi, in quanto ricadenti sul contributo in argomento, individuato ai sensi della DGR n. 459/2015, nonché sulla tariffa del servizio idrico integrato;
- una illegittima attribuzione ai comuni di funzioni relative al SII. Infatti, il legislatore regionale non considera che la normativa vigente ha spogliato i singoli comuni di ogni competenza in materia di servizio idrico integrato, attribuendo agli enti di governo d'ambito, a cui i comuni partecipano obbligatoriamente per legge (art. 147, co. 1, del D.lgs. 152/2006), la competenza in materia di organizzazione, pianificazione degli interventi e affidamento del SII, e al gestore affidatario del SII l'onere di erogare il servizio e realizzare gli interventi pianificati.
Alla luce di quanto fin qui rappresentato e del quadro normativo comunitario e statale, la legge regionale in argomento è da ritenersi in contrasto con il parametro costituzionale di cui al secondo comma, lettera s). dell'art. 117 Cost., in quanto essa interviene in una materia, quella della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», attribuita in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato (ex multis, Corte Cost., sentenze n. 54 del 2012, n. 244 e n. 33 del 2011, n. 331 e n. 278 del 2010, n. 61 e n. 10 del 2009), in seno alla quale "devono ritenersi riconducibili le disposizioni in materia di tutela delle acque contenute principalmente nella parte III del decreto legislativo n. 152/2006" (Corte Cost. sentenza n. 229 del 2017).
Ne deriva dunque che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare, anche in attuazione degli obblighi comunitari, livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, imponendosi come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino.
Per i motivi esposti, la legge della Regione Basilicata n. 2 del 2019 deve essere impugnata per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. s) Cost., in riferimento ai parametri statali interposti dianzi citati.

L'Articolo 11 "Disposizioni in materia di consorzi industriali" prevede stanziamenti per il Piano di risanamento di euro 2.100.000,00 per l'anno 2019, euro 2.500.000,00 per l'anno 2020 ed euro 5.000.000,00 per l'anno 2021.
Al riguardo, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza è, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e dell'articolo 10 comma 1 della legge regionale n. 18 del 5.2.2010, ente pubblico economico, dotato, tra l'altro, della “più ampia autonomia imprenditoriale in termini di programmazione strategica, organizzazione, gestione e produzione di beni e/o servizi in via diretta o mediata".
Si deve ritenere, quindi, che i Consorzi industriali svolgano attività economica e, pertanto, i contributi ad essi destinati devono configurarsi come aiuti di Stato.
Del resto la stessa citata L.R. 5 febbraio 2010, n. 18 "Misure finalizzate al riassetto ed al risanamento dei consorzi per lo sviluppo industriale", in diverse parti del testo, richiama al rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
I contributi per il Piano di risanamento dei consorzi industriali di cui alla norma in questione devono considerarsi aiuti di Stato e devono quindi essere compatibili con la relativa normativa per essere concessi.
Di norma, in caso di contributi in base ad un Piano di risanamento, la normativa di riferimento è la Comunicazione della Commissione sugli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (2014/C 249/01) e i contributi da concedere devono essere notificati alla Commissione europea per la preventiva autorizzazione sulla base dei presupposti e delle condizioni di cui alla suddetta Comunicazione, prima della relativa erogazione e la disposizione normativa dovrebbe contenere la clausola c.d. di stand still.
Per il caso di specie, tuttavia, si deve segnalare che gli Orientamenti prevedono che gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione possano essere concessi solo una volta ogni dieci anni (principio dell'aiuto «una tantum»).
Pertanto, atteso che i contributi in questione non rispettano detta condizione, si ritiene che i contributi di cui all'art. 11 non siano compatibili con la normativa in materia di aiuti di Stato e si pongono in contrasto con l'articolo 117, comma primo, della Costituzione.

Per le motivazioni sopra indicate, le norme regionali citate devono essere impugnate ai sensi dell’art. 127, comma primo, della Costituzione.

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