Dettaglio Legge Regionale

Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri Interventi per la modifica dell’ordinamento regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021. (21-10-2021)
Emilia Romagna
Legge n.14 del 21-10-2021
n.299 del 21-10-2021
Politiche economiche e finanziarie
14-12-2021 / Impugnata
La legge della Regione Emilia Romagna n. 14 del 21/10/2021, recante “Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell’ordinamento regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021” presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale.

§§§

L’articolo 16 della legge in regionale in oggetto contrasta con gli standard di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema posti dal legislatore statale nell'esercizio delle competenze esclusiva di cui all' art. 117, comma secondo, lettere e) e s), Cost per i motivi di seguito indicati.
L'articolo 16, sotto la rubrica «Disposizioni per il rispetto della tempistica di realizzazione degli interventi del servizio idrico integrato», al comma 1, prevede che "al fine di consentire il rispetto delle tempistiche per la realizzazione degli interventi del servizio idrico integrato previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), gli affidamenti del servizio in essere, conformi alla vigente legislazione, la cui scadenza sia antecedente alla data del 31 dicembre 2027, sono allineati a detta data".

La norma anzidetta, pur nell'ottica condivisibile dell'interesse di garantire il rispetto della tempistica di realizzazione degli interventi previsti nel PNRR, introduce un sostanziale meccanismo di proroga degli affidamenti del Servizio Idrico Integrato in essere, ponendosi, in quanto tale, in contrasto con la vigente disciplina statale in materia e, in particolare, con l'art. 149 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che al comma 1, recita:
"L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.
La disposizione regionale in parola, nel disciplinare, dunque, aspetti specifici afferenti la materia degli affidamenti del servizio idrico che la normativa nazionale espressamente attribuisce all'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, configura una violazione di un sistema, che trova relativa disciplina nel citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede che il territorio di ciascuna Regione sia diviso in ambiti ottimali in cui operi un "Ente di governo", partecipato obbligatoriamente dai Comuni, cui è normativamente attribuito il compito di effettuare la pianificazione d'ambito e di affidare il servizio sulla base delle regole del diritto dell'Unione europea.
Nell'ambito poi di una lettura costituzionalmente orientata del contesto normativo dianzi rassegnato, va rilevato, altresì, che le menzionate disposizioni normative settoriali statali recate dal decreto legislativo n. 152 del 2006, risultano ascrivibili alla «tutela della concorrenza» in base a un indirizzo costante della Corte Costituzionale secondo cui devono essere ricondotte ai titoli di competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., sia la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato (sentenze n. 67 del 2013, n. 142 e n. 29 del 2010, n. 246 del 2009), sia le forme di gestione e le modalità di affidamento al soggetto gestore (sentenze n. 117 e n..32 del 2015,n.228 del 2013, n.62 del 2012,n. 187 e n. 128 del 2011,n. 325 del 2010), spettando, pertanto, allo Stato «la disciplina del regime dei servizi pubblici locali, vuoi per i profili che incidono in maniera diretta sul mercato, vuoi per quelli connessi alla gestione unitaria del servizio» (sentenza n. 173 del 2017; nello stesso senso, sentenze n. 65 del 2019 e n. 160 del 2016).
In particolare, il Giudice delle Leggi «ha chiarito che la disciplina diretta al superamento della frammentazione verticale della gestione delle risorse idriche, con l'assegnazione a un'unica Autorità preposta all'ambito delle funzioni di organizzazione, affidamento e controllo della gestione del servizio idrico integrato, è ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, essendo essa diretta ad assicurare la concorrenzialità nel conferimento della gestione e nella disciplina dei requisiti soggettivi del gestore, allo scopo di assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio (sentenze n. 325 del 2010 e n. 246 del 2009)» (Corte Cost. sentenza n. 93 del 2017, le cui conclusioni, sono state riconfermate di recente con la sentenza n. 16 del 2020).
Nel riparto, quindi, delle attribuzioni tra lo Stato e le Regioni ad autonomia ordinaria, sia la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, sia le forme di gestione e le modalità di affidamento al soggetto gestore, vanno ricondotte ai titoli di competenza "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente", di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e) e s), Cost., fermo restando che, nel settore idrico, le Regioni possono dettare norme che tutelino più intensamente la concorrenza rispetto a quelle poste dallo Stato. (Precedenti citati: sentenze n. 117 del 2015, n. 32 del 2015, n. 228 del 2013, n. 67 del 2013, n. 62 del 2012, n. 187 del 2011, n. 128 del 2011, n. 325 del 2010, n. 142 del 2010, n. 29 del 2010 e n. 246 del 2009; sentenza n. 307 del 2009).

Per i motivi esposti, l'articolo 16 della legge regionale in oggetto è illegittimo, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. e) e s) Cost., in riferimento ai parametri statali interposti dianzi citati.

§§§

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la legge regionale in parola, nell’articolo 16 sopra indicato, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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