Dettaglio Legge Regionale

Legge per il governo del territorio. (11-3-2005)
Lombardia
Legge n.12 del 11-3-2005
n.11 del 16-3-2005
Politiche infrastrutturali
13-5-2005 / Impugnata

La legge, che reca una compita disciplina in materia di governo del territorio , è censurabile per i seguenti motivi:

1) - L’art.9 (commi 12 e 13) prevede la possibilità da parte del proprietario dell’area di realizzare direttamente attrezzature e servizi per la cui attuazione è preordinato il vincolo espropriativo, indicati dal “Piano dei servizi”.
- l’art.11, comma tre, in materia di “compensazione”, stabilisce in via generale che le amministrazioni locali possano attribuire aree in permuta o diritti edificatori trasferibili su aree edificabili a titolo di compensazione della cessione gratuita di “aree destinate alla realizzazione di interventi di interesse pubblico o generale, non disciplinate da piani e da atti di programmazione”. In particolare, il secondo capoverso del medesimo comma recita: “In alternativa a tale attribuzione di diritti edificatori, sulla base delle indicazioni del piano dei servizi, il proprietario può realizzare direttamente gli interventi di interesse pubblico o generale, mediante accreditamento o stipulazione di convenzione con il comune per la gestione del servizio”.
Tali disposizioni, specie per i lavori sopra la soglia comunitaria, contrastano con la normativa comunitaria e statale che disciplina le modalità di affidamento degli appalti pubblici di lavori e servizi. In particolare violano i principi generali del Trattato comunitario sulla tutela della concorrenza e nell’ambito del mercato specifico degli appalti, le direttive 92/50 ( servizi), 93/36/CE (forniture), 93/37 ( lavori pubblici), e 93/38/CE (settori esclusi). Direttive attuate rispettivamente dal D.Lgs. 157/95,d.Lgs.n.358/92 e n.402/98, dalla L.109/94 e dai d.Lgs. N. 158/95 e 525/1999. Tutte le citate direttive europee prevedono procedure di aggiudicazione ad evidenza pubblica , distinte in base ai concetti di procedura aperta (asta pubblica), procedura ristretta (licitazione privata e appalto concorso) e procedura negoziata (trattativa privata ma solo in casi eccezionali). In particolare i lavori pubblici, ex art.19,c.1 della L.109/94 possono essere realizzati esclusivamente mediante contratto di appalto o di concessione di lavori pubblici (esclusi i lavori in economia e alcuni lavori del ministero della difesa). Concessione che negli anni la legge ha progressivamente equiparato all’appalto per evitare che diventasse da strumento di sostituzione dei privati alla p.a. nella realizzazione di opere di competenza della p.a. stessa a strumento per eludere la disciplina comunitaria sugli appalti.
Da segnalare, sempre in materia di “urbanistica consensuale”, la sentenza 12 luglio 2001 della VI sez. della Corte di Giustizia europea in tema di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione. Nel caso in cui il titolare di una “concessione edilizia” (parametro di giudizio era la legge n.10/1977) o di un piano di lottizzazione realizzi direttamente le opere di urbanizzazione a scomputo (totale o parziale) dei contributi dovuti per il rilascio della concessione si tratta di “appalto di lavori” in base alla normativa comunitaria. Dunque nel caso in cui il valore stimato dell’opera eguagli o superi la soglia comunitaria (art.6 Dir.93/37/CE) la direttiva comunitaria trova applicazione e con essa il procedimento di evidenza pubblica. La sentenza non vuole vietare la possibilità di convenzioni tra amministrazione e privati sulle opere di urbanizzazione ma incide sul modo di realizzarle (imponendo procedure ad evidenza pubblica). Si veda in tal senso l’art.2, comma 5, della l.n.109/94 e succ. mod. secondo il quale “per le singole opere d'importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla citata direttiva 93/37/CEE”.
Pertanto l’art. 9, commi 12 e 13 e l’art. 11, comma 3, secondo periodo , della legge regionale della Lombardia eccedono il limite dei vincoli comunitari di cui all’art. 117, primo comma della Costituzione.

2)- la norma contenuta nell’articolo 19, comma 2, lettera b) n. 2) stabilisce che il piano territoriale regionale definisce gli indirizzi generali per il riassetto del territorio ai fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici;
- le disposizioni di cui agli articoli 55, comma 1, lettera b) e 57, comma 1 lettere a) e b) prevedono che gli indirizzi per l’assetto del territorio, ai fini della prevenzione dei rischi geologici e idrogeologici e della loro mitigazione, nonché le direttive per la prevenzione del rischio sismico e l’individuazione delle zone sismiche,vengano emanate dalla Giunta regionale.
Tali disposizioni si pongono in contrasto con le norme di cui all’articolo 107 del d.leg.vo n. 112/98 e all’articolo 5 della l.401/2001 che affermano la competenza dello Stato alla predisposizione degli indirizzi e dei criteri generali nonché delle direttive in materia di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. Dette disposizioni statali devono considerarsi principi fondamentali della materia protezione civile, vincolanti la potestà legislativa concorrente delle Regione sulla materia stessa, ai sensi dell’articolo 117, comma 3, Cost. Infatti l’attribuzione allo Stato della competenza alla definizione degli indirizzi generali di protezione civile è finalizzata a garantire uniformità territoriale degli interventi .
Parimenti , appare censurabile l’articolo 10, comma 1, lettera d) nella parte in cui si richiama a quanto previsto dal citato articolo 57.

3)Gli artt.27 [c.1,lett. e),num.4] e 33 sottopongono l’installazione degli impianti di comunicazione elettronica ad un iter autorizzatorio comunale (rilascio del permesso di costruire), ulteriore rispetto a quello già previsto dall’art.87 del D.Lgs.259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche), attuativo delle direttive comunitarie 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE. L’art.86 del D.Lgs. 259/03 stabilisce che le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottino “senza indugio” le occorrenti decisioni, rispettando le procedure di cui agli artt.87,88 e 89, nell’esame delle domande per la concessione del diritto di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica. In particolare, il successivo articolo 87, disciplina il procedimento autorizzatorio, il cui iter si conclude con l’accoglimento delle istanze qualora entro 90 giorni dalla presentazione della domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell’Ente locale. L’Ente medesimo ben potrebbe “prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti e ulteriori forme di semplificazione amministrativa” (art.87,c.9). Al contrario, non può sottoporre l’installazione degli impianti ad un altro e diverso iter di autorizzazione, che si tradurrebbe in un ingiustificato appesantimento del procedimento e nella conseguente violazione della normativa comunitaria richiamata. Va segnalata la recentissima decisione N.100 dell’11 gennaio 2005, con la quale il Consiglio di Stato ha stabilito che, per l’installazione di torri e tralicci per gli impianti telefonici, la procedura di autorizzazione da applicare è quella di cui all’art.87 del Codice delle comunicazioni elettroniche e che pertanto non è necessario il rilascio del permesso di costruire.

« Indietro