Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2005) (4-2-2005)
Liguria
Legge n.3 del 4-2-2005
n.2 del 9-2-2005
Politiche economiche e finanziarie
7-4-2005 / Impugnata
La legge in esame è illegittima per i seguenti motivi:

- l'articolo 10 dispone l'applicazione dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevede una particolare esenzione del pagamento della tassa automobilistica per i veicoli di "particolare interesse storico" al compimento del ventesimo anno dalla loro costruzione, iscritti all'Automobilclub Storico Italiano (ASI) e alla Federazione Motociclistica italiana (FMI). L'articolo della legge regionale amplia l'ambito di applicazione della predetta norma, rendendo valida a tali fini anche l'iscrizione in altri registri (Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo). Tale norma, infatti, estendendo la caratteristica di "particolare interesse storico" a veicoli iscritti in registri non inclusi nell'articolo 63 della legge n. 342/2000 ai fini dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, viola l’articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione. È pur vero chi i veicoli iscritti agli altri registri di cui sopra sono inclusi nella categoria di veicoli di "interesse storico" ai sensi del d.lgs. n. 285/1992, recante "Nuovo codice della strada". Tuttavia, tale classificazione non può ritenersi estendibile al "particolare interesse storico" richiesto dalla legge speciale di cui alla legge n. 342/2000 ai fini dell'esenzione dal pagamento.

- l'articolo 11 dispone che per i veicoli adibiti al trasporto merci con massa complessiva fino a sei tonnellate non è dovuta la maggiorazione della tassa automobilistica in relazione alla massa rimorchiabile secondo i parametri e le misure individuati nella tabella 2-bis allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488. Tale norma, derogando alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 22-bis della legge n. 488/1999, che prevede una maggiorazione della tassa automobilistica per gli autoveicoli adibiti a trasporto cose, viola l’articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.

Entrambe le disposizioni, pertanto, eccedono la competenza legislativa della Regione, in quanto dispongono esenzioni della tassa automobilistica in termini non conformi a quanto previsto dalla legge statale.
Come più volte chiarito dalla Corte Costituzionale (sentt. 296, 297 e 311 del 2003; sentt. 37 e 241 del 2004) è precluso alle Regioni, trattandosi di un tributo istituito da legge statale, modificare la disciplina della tassa automobilistica, in quanto rientra nell'esclusiva competenza dello Stato in materia di tributi erariali.

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