Dettaglio Legge Regionale

Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia. (23-12-2004)
Emilia Romagna
Legge n.26 del 23-12-2004
n.175 del 28-12-2004
Politiche infrastrutturali
18-2-2005 / Impugnata
La legge della Regione Emilia Romagna, che detta norme in materia di energia, reca alcune disposizioni di contenuto non compatibili con i principi fondamentali della materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” , la cui determinazione è affidata allo Stato dall' art. 117, 3° comma, Cost., e che risultano altresì lesive delle competenze legislative esclusive dello Stato in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, 2° comma, lettere e) ed s) Cost.
In particolare :
1) L’art. 1, comma 3, lett. c) nello stabilire che le Regioni e gli enti locali pongono a fondamento della programmazione degli interventi di rispettiva competenza l’“obiettivo generale” di “definire gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti e di assicurare le condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale delle attività di cui al comma 2”, confligge con l’art. 117, 2° comma Cost., che affida alla competenza esclusiva statale la materia “tutela dell’ambiente” in relazione all’art. 69, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), che individua quali compiti di “rilievo nazionale per la tutela dell’ambiente” la determinazione di valori limite, standard, obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di un livello adeguato di tutela dell’ambiente sul territorio nazionale;
2) l’art. 1, comma 5, prevede l’assimilazione alle fonti di energia rinnovabile di cui all’art. 2 del D. Lgs. 387 del 2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) di ulteriori fonti energetiche non previste dalla citata disposizione statale. L’individuazione di tali fonti di energia spetta allo Stato e costituisce principio fondamentale della materia “produzione” di energia. Risulta quindi violato l’art. 117, 3° comma, Cost. Risulta altresì violato l’art. 117, 1° comma, Cost. per via del mancato rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario da parte della Regione, atteso che la direttiva 2001/77/CE, la cui attuazione è di competenza statale, all’art. 2 (Definizioni) non contempla le fonti aggiunte dalla legge regionale, che , come detto, nemmeno sono previste dal D. Lgs. 387 del 2003 attuativo della direttiva comunitaria;
3) l’art. 2, comma 1, lett. k) e comma 3, nel prevedere che sia la Regione ad esercitare le funzioni concernenti il rilascio dell’intesa di cui alla Legge 9 aprile 2002, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7) “in conformità” agli indirizzi predisposti dalla Giunta regionale per garantire il raggiungimento di condizioni di sicurezza, di continuità ed economicità degli approvvigionamenti in funzione del fabbisogno regionale di energia, delinea in verità un sistema elettrico regionale autonomo rispetto a quello nazionale. Si palesa così il contrasto con i principi fondamentali in materia energetica dettati dalla L. 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e segnatamente con l’art. 1, commi 7 e 8, che configura un unico sistema elettrico nazionale e rimette in particolare allo Stato non solo le determinazioni inerenti l’importazione e l’esportazione di energia e la definizione del quadro di programmazione di settore, ma anche il rilascio della concessione per l’esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento nazionale dell’energia elettrica e l’adozione dei relativi indirizzi;
4) l’art. 2, comma 1, lett. o) nel prevedere l'esercizio da parte della Regione delle funzioni concernenti “l’adozione di indirizzi di sviluppo delle reti di distribuzione” si pone in contrasto con l’art. 14 del D. Lgs 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144), che attribuisce invece agli enti locali “l’attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione” di gas naturale. Anche l’art. 3, comma 1, lett. c) della legge regionale, che attribuisce alla competenza delle Province le autorizzazioni all’installazione e all’esercizio delle reti “di trasporto e di distribuzione”, contrasta con la norma statale che affida la “distribuzione” ai comuni. Inoltre il “trasporto” va inteso quale “trasporto regionale” perché quello nazionale esige l’intesa fra Stato e Regioni. La normativa regionale dunque eccede la propria competenza in quanto disciplina aspetti attinenti a principi fondamentali in materia di energia di competenza statale.
5) l’art. 16 al comma 1 prevede l’emanazione di regolamenti da parte della Giunta regionale per disciplinare le procedure di propria competenza. Al comma 6 è previsto il potere regolamentare degli enti locali in conformità dei principi stabiliti al comma 2. Al comma 7 si stabilisce che i regolamenti regionali sono applicati anche ai procedimenti autorizzativi di competenza degli enti locali e che al momento dell’entrata in vigore dei regolamenti degli enti locali “cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nei regolamenti della Regione”. Si registra la violazione dell’art. 117, 6° comma, Cost. La giurisprudenza costituzionale ha chiarito come “l’inversione della tecnica di riparto delle potestà legislative e l’enumerazione tassativa delle competenze dello Stato”, operate con la riscrittura dell’art. 117 Cost., abbiano comportato l’esclusione, di norma, della facoltà dello Stato di dettare norme “cedevoli” in attesa dell’approvazione da parte delle Regioni delle leggi nelle materie di loro competenza (vedi sent. n. 303 del 2003, n. 16 del considerato in diritto). La norma regionale non fa che applicare a livello di rapporti tra fonti delle Regioni e degli enti locali il censurato criterio della cedevolezza in violazione del rigido sistema di ripartizione della potestà regolamentare configurato dall’art. 117, 6° comma, Cost. Con la recente sent. n. 30 del 2005, peraltro, in modo particolare è stato sottolineato il carattere rigido della separazione delle competenze a livello regolamentare affermando che "qualora alla legge statale, in materia di competenza concorrente, è consentita l'organizzazione e la disciplina delle funzioni amministrative, la legge stessa non può spogliarsi della funzione regolativa affidandola a fonti subordinate, neppure predeterminandone i principi che orientino l'esercizio della potestà regolamentare per circoscriverne la discrezionalità (sentenza n. 303 del 2003), con la conseguente illegittimità costituzionale della norma che prevede l'applicabilità degli emanandi regolamenti anche alle Regioni" (punto 3 del considerato in diritto).
6) l’art. 20, comma 1, contrasta con l’art. 1-quinquies L. 27 ottobre 2003, n. 290 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica) laddove attribuisce all’Amministrazione regionale le modalità di rilascio dell’autorizzazione per la messa in fuori servizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza nominale maggiore di 10 MVA. La norma statale, invece, prescrive che gli standard di efficienza degli impianti di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono fissati con decreto del Ministro delle Attività produttive su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, previo parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale mentre l’amministrazione competente provvede alla definitiva messa fuori servizio comunque su conforme parere del Ministro delle attività produttive, sentito il Gestore della trasmissione nazionale in merito al programma temporale di messa fuori servizio. L’attribuzione di tale competenza allo Stato va ritenuta principio fondamentale della materia.
7) l’art. 21 prevede la stipula di intese fra Regione e Stato “al fine di assicurare l’integrazione ed il coordinamento tra la politica energetica regionale e nazionale…”. Si ravvisa il contrasto con l’art. 1, commi 1 e 2, della L. 9 aprile 2002, n. 55 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale) ove è prescritta l’intesa regionale solo sul singolo procedimento di autorizzazione unica mentre la contemplata intesa con la Conferenza Unificata concerne esclusivamente la definizione di accordi aventi valenza generale per tutte le Regioni.
Allo stesso modo l’art. 22, comma 4, prevede che la Regione promuova intese con l’Autorità per l’energia elettrica e per il gas finalizzate alla regolamentazione e al controllo di titoli energetici (cosiddetti certificati bianchi), che però non hanno valenza esclusivamente locale, ma che sono regolamentati su scala nazionale e comunitaria.
Sulla base di quanto esposto si propone l’impugnativa con riferimento ai profili indicati.

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