Dettaglio Legge Regionale

Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023. (6-5-2021)
Basilicata
Legge n.20 del 6-5-2021
n.41 del 6-5-2021
Politiche economiche e finanziarie
24-6-2021 / Impugnata
La legge Regione Basilicata n. 21 del 6 maggio 2021, pubblicata in pari data sul BUR n. 41, recante “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023” presenta profili di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione, riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. In particolare:
art. 4: l’art 4 disciplina il ripiano del disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 secondo quanto previsto nell’allegato 7 all’allegato N (Nota integrativa) della legge in esame con modalità di copertura non conformi al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
Preliminarmente, va notato che le precedenti leggi regionali in materia sono già state impugnate per rilievi di natura analoga : la legge regionale n. 40/2020 (Prima variazione al Bilancio di previsione 2020-2022) è stata impugnata nella seduta del 29 gennaio 2021 dal momento che con tale legge la Regione ripianava i disavanzi di amministrazione relativi agli esercizi 2018 e 2019 fino al termine della legislatura, previsto nel 2024, invece che entro gli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in contrasto con l’art. 42 del citato D.lgs. n. 118/2011.
In seguito, la legge regionale n. 8/2021 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018) è stata impugnata nella seduta del 11 maggio 2011 dal momento che con tale legge la Regione esponeva un piano di rientro del disavanzo 2018 articolato sugli esercizi 2019 – 2022, invece che entro l’esercizio 2021, in contrasto con il principio contabile applicato 9.2.28 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 (applicabile anche alla legge odierna sotto esame - vedi infra).
Ciò premesso, per quanto concerne la legge in esame, l’art. 4 prevede che il disavanzo di amministrazione presunto rinveniente da esercizi precedenti venga ripianato secondo quanto previsto dall’Allegato 7, accluso all’allegato N (Nota integrativa), di cui alla lettera n) dell’art. 1 comma 2 (allegati al bilancio) della legge in esame. Si rileva innanzitutto che il riferimento all’Allegato 7 - riguardante l’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione 2020- è errato, perché si tratta invece dell’Allegato 8 della Nota integrativa- riguardante le Tabelle relative alla composizione del disavanzo di amministrazione presunto e alla modalità di copertura del medesimo.
Il merito della questione riguarda l’articolazione del ripianamento del disavanzo: dalle Tabelle dell’Allegato 8 si evince che le quote del recupero del disavanzo sono state distribuite nel triennio 2021, 2022 e 2023. A ciò si aggiunge che non risulta l’approvazione del piano di rientro del disavanzo con apposita delibera consiliare e l’allegazione della delibera al bilancio preventivo in esame. Pertanto lo stato di attuazione del piano risulta dalle tabelle allegate alla Nota integrativa.
Ora, il principio applicato 9.2.27 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 prevede che "Anche con riferimento al disavanzo di amministrazione presunto, se non è migliorato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto alla voce "Disavanzo di amministrazione" del precedente bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al bilancio e presumibilmente non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione nel quale è stato determinato il risultato di amministrazione presunto, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio, mentre l'eventuale ulteriore disavanzo presunto è ripianato [...] dalle Regioni negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale."
Inoltre, il principio applicato 9.2.28 del medesimo Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 dispone che: "il disavanzo di amministrazione di un esercizio non applicato al bilancio e non ripianato a causa della tardiva approvazione del rendiconto o di una successiva rideterminazione del disavanzo già approvato, ad esempio a seguito di sentenza, è assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2.26, ed è ripianato applicandolo per l'intero importo all'esercizio in corso di gestione. [...] È tardiva l'approvazione del rendiconto che non consente l'applicazione del disavanzo al bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui il disavanzo si è formato”.
Da quanto si evince dall'Allegato 8 della Nota integrativa allegata al bilancio di previsione in esame, della "quota del disavanzo da ripianare nell'esercizio precedente", pari ad euro 67.891.976,83 non è stato ripianato l'importo di euro 62.138.950,00 (“ripiano del disavanzo non effettuato nell’esercizio precedente” (2019) che deve essere, quindi, applicato all'esercizio 2021.
Il "disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente", pari ad euro 831.481,15, ai sensi dell'art. 42, comma 12, del D.lgs. n. 118/2011, "può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori”. Si è già rilevato, a questo proposito, che non risulta – al momento - che la Regione abbia approvato alcuna delibera consiliare, in applicazione della sopra illustrata norma statale di riferimento.
A tali rilievi è opportuno aggiungere la considerazione che allungare i tempi di recupero del disavanzo presenta elevati rischi di incostituzionalità, in contrasto con l’orientamento della Corte costituzionale che ha evidenziato l’incostituzionalità di soluzioni normative che prescrivono il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali lunghi e differenziati, ben oltre il ciclo di bilancio ordinario, con possibili ricadute negative anche in termini di equità intergenerazionale (Sentenze della Corte costituzionale n. 107/2016, n. 279/2016, n. 6/2017 e n.18/2019, da ultimo confermate dalla sentenza n. 80 del 2021).
Alla luce di quanto esposto, e ai sensi dei principi applicati sopra illustrati, le Tabelle relative alla composizione e copertura del disavanzo presunto rappresentate nella Nota integrativa (Allegato 8) e le conseguenti registrazioni contabili riguardanti l'applicazione del disavanzo al bilancio di previsione, non sono conformi alle disposizioni del D.lgs. n. 118/2011, che disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e conseguentemente violano l’art. 117, secondo comma, lettera e) Cost. riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici;
art. 1, comma 3: analoghe censure devono essere svolte in relazione all’art. 1, comma 3, che sostituisce l'allegato 02 della citata L.R. n. 40/2020 con l'allegato O della legge regionale in esame, tabella "Modalità copertura del disavanzo", con l’obiettivo di superare l’impugnativa della L.R. n. 40/2020, riguardante la composizione e le modalità di copertura del disavanzo di amministrazione al 31/12/2019. Tale sostituzione non è idonea comunque a superare i motivi di impugnativa in quanto nel nuovo allegato O è previsto nuovamente un ripiano dei disavanzi pregressi fino all'esercizio 2024, in tal modo riproducendo una tempistica già censurata con l'impugnativa della L.R. n. 40/2020. La suddetta Tabella, alla sezione “Copertura del disavanzo presunto per esercizio”, evidenzia dei piani di rientro per i disavanzi 2018 e 2019 che continuano a non rispettare l'art. 42, comma 12 del citato d.lgs. n. 118/2011, il quale, si ribadisce, prevede che il disavanzo di amministrazione "è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. [ ... ] Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori.". I piani di rientro per i disavanzi 2018 e 2019 vanno ben oltre il limite temporale concesso, prevedendo il ripiano del disavanzo fino agli “Esercizi successivi (2023 e 2024)”, come riportato nell’ultima colonna della sezione stessa. Peraltro, come già rilevato, non risulta al momento concluso l’iter per l’approvazione, da parte della Regione, del piano di rientro del disavanzo con apposita delibera consiliare – come richiesto dalla normativa di riferimento - piano nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.
Quindi anche l’art. 1, comma 3 va censurato per contrasto con le disposizioni del D.lgs. n. 118/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e) Cost. riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
Per le ragioni sopra esposte le disposizioni regionali sopra indicate debbono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

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