Dettaglio Legge Regionale

Sistema regionale di protezione civile. (5-12-2001)
Marche
Legge n.32 del 5-12-2001
Politiche socio sanitarie e culturali
7-2-2002 / Impugnata
Marche Sistema regionale di protezione civile. (Scadenza 18.02.2001)Con la legge in esame, la Regione Marche ha disciplinato il sistema regionale di protezione civile, organizzando sia l’attività di previsione e di prevenzione dei rischi per gli eventi calamitosi, sia per l’attività di soccorso e il superamento delle emergenze.La legge travalica i limiti della propria sfera di competenza in materia di protezione civile, in quanto risulta in contrasto con le norme statali e gli indirizzi nazionali nelle seguenti disposizioni:1) all’articolo 3, comma 3 il riferimento generico a tutte le attività di protezione civile che costituiscono il sistema regionale di protezione civile, definite dall’articolo 1, della stessa legge regionale, determina il superamento della sfera di competenza regionale stabilito nell’articolo 108, comma 1, lett. a) numero 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, laddove consente alle regioni di avvalersi del corpo nazionale dei vigili del fuoco, mentre tale possibilità è prevista soltanto per gli interventi urgenti di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b) della legge 24.2.1992, n.225 (eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria);2) all’art.4, comma 1, lett. a) ove si dispone che la regione possa esplicare le proprie funzioni per la previsione e la prevenzione delle varie ipotesi di rischio, manca l’indicazione che detta funzione debba essere svolta “sulla base degli indirizzi nazionali”, così come previsto dall’art.108, comma 1, lett. a), punto 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112; tale disposizione rappresenta un illegittimo ampliamento delle competenze regionali rispetto ai principi stabiliti dallo stesso decreto legislativo 112/98;3) all’articolo 4, comma 2, lett. d) non essendo stato delimitato l’ambito di competenza regionale per la formulazione degli indirizzi relativi alla predisposizione dei piani comunali, provinciali e speciali di previsione, prevenzione ed emergenza si rileva un contrasto con l’articolo 108, comma 1, lett. a) numero 3 del decreto legislativo 112/98, che invece stabilisce la possibilità per la Regione di dare tali indirizzi solo nel caso degli eventi calamitosi di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) della legge 225/92; 4) all’articolo 5, comma 1, ultimo periodo, si ritiene necessario precisare che i piani regionali devono essere predisposti nel rispetto degli indirizzi nazionali, così come previsto dall’art.108 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112;5) all’art. 7, comma 1, il potere conferito al Presidente della Giunta regionale, di individuare le strutture che, anche in deroga all’ordinario assetto delle competenze, sono chiamate ad operare per lo svolgimento degli interventi necessari in caso di crisi determinate dalla imminenza o dal verificarsi di eventi calamitosi, non trova fondamento normativo, in quanto i poteri derogatori in materia di protezione civile rientrano nella competenza statale e possono essere attribuiti al Presidente della Giunta regionale solo a seguito di apposita ordinanza ministeriale, previa formale dichiarazione dello stato di emergenza con D.P.C.M., ai sensi dell’articolo 5 della L.225/92;6) all’articolo 9, comma 5, si ritiene che la norma ecceda i limiti di competenza demandati alla regione, in quanto impone in capo alle amministrazioni pubbliche (quindi anche statali) l’obbligo di comunicare dati alla struttura regionale di protezione civile, senza specificarne la tipologia e senza alcun riferimento al rispetto della normativa di cui alla legge 31.12.96 n.675;7) all’articolo 12, comma 1, lettera e) si ritiene che i compiti affidati alle province, relativamente all’attuazione degli interventi urgenti, nei casi di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi calamitosi, devono essere riferiti soltanto agli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge n.225/92, ma nella norma manca tale riferimento normativo.Alla luce di quanto rilevato, poiché la legge eccede i limiti di competenza assegnati all’ente territoriale in materia di protezione civile invadendo la sfera di competenza statale, per violazione dell’articolo 117 della Costituzione, si ritiene di proporre giudizio di illegittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

rp/151/07.02.02

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