Dettaglio Legge Regionale

Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n 4 (1-7-2002)
Sardegna
Legge n.10 del 1-7-2002
n.20 del 9-7-2002
Politiche ordinamentali e statuti
2-8-2002 / Impugnata
La legge della Regione Sardegna n.10/2002 prevede adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997 n.4, recante la disciplina del riassetto generale delle province sarde, le procedure ordinarie per la istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali, demandando l’istituzione di nuove province ad una successiva legge regionale.Infatti con legge regionale n.9/2001 la regione ha istituito le province di Carbonia – Iglesias del Medio Campidano, dell’Ogliastra e di Olbia – Tempio..In particolare l’articolo 1 consente l’elezione degli organi delle nuove province utilizzando la prima data utile, ovvero l’ordinario turno di elezioni amministrative dell’anno 2003, con conseguente scadenza di diritto del mandato degli organi delle province preesistenti di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari, procedendo al loro rinnovo nella stessa data.La disciplina recata si appalesa costituzionalmente illegittima sotto vari profili.E’ pur vero che la Regione Sardegna, dispone di una competenza legislativa primaria nella materia “dell’ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni” (articolo 3 statuto di autonomia), e che rientra nelle sue competenze l’istituzione di nuove province nel territorio (cfr. sentenza Corte Costituzionale n.230/2001 e articolo 43 statuto di autonomia), ma tale competenza legislativa però si deve esplicare nei limiti derivanti dall’armonia con le norme della Costituzione e con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica.Pertanto, la disposizione di cui all’articolo 1 e correlati articoli 2, 3 e 4, eccede la competenza della regione, in quanto la riforma del Titolo V, della parte seconda, della Costituzione, all’articolo 117, comma 2, lettera p), attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la materia della “legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane”.Inoltre, la disciplina della materia elettorale degli enti locali è organicamente contenuta nella normativa statale vigente (cfr. L. n.81/93, L.n.122/51, L.n.182/91), che conferisce al Ministero dell’Interno la potestà di fissare la data per lo svolgimento delle elezioni dei nuovi consigli comunali e provinciali, comunicandola, immediatamente ai prefetti, affinchè provvedano alla convocazione dei comizi, nonchè nel Testo unico sugli enti locali – decreto legislativo n.267/2000 – che agli articoli 141 e seguenti, disciplina, in modo analitico e uniforme per tutto il territorio regionale lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali ad opera dello Stato, prevedendo competenze, tempi e procedure.Si ritiene, pertanto, di promuovere la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale.

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