Dettaglio Legge Regionale

Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti). (23-11-2012)
Valle Aosta
Legge n.33 del 23-11-2012
n.49 del 27-11-2012
Politiche infrastrutturali
18-1-2013 / Impugnata
La legge regionale è censurabile relativamente alla disposizione contenuta nell’articolo unico di cui essa consta , il quale prevede che nel ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi non si realizzano né si utilizzano sul territorio regionale impianti di trattamento a caldo quali incenerimento, termovalorizzazione, pirolisi o gassificazione. Tale previsione si pone in contrasto con l’art. 117, co. 2, lett. s), della Costituzione, nonché con l’art. 15, co. 2, dello Statuto di autonomia (L. Cost. 26.2.1948, n. 4), e deve pertanto essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

Occorre premettere che il trattamento e la gestione dei rifiuti sono riconducibili alla materia, di potestà legislativa esclusiva statale, della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.) (cfr. C. Cost. sent. n. 244/2011; n. 33/2011; 331/2010; 278/2010; 249/2009; 10/2009; 277/2008; 62/2008; n. 247/2006). Quest’ultima costituisce una materia di carattere trasversale, che può interferire con altri ambiti di competenza spettanti alle autonomie territoriali (ad esempio, con quelli riconducibili alle materie del governo del territorio o della tutela della salute). Le disposizioni statali adottate in questo ambito, in specie quelle di cui al d.lgs. n. 152/2006, vincolano anche la Valle d’Aosta che, come rilevato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 61/2009), “difetta tanto di una competenza statutaria generale in materia di tutela dell’ambiente quanto di un titolo statutario specifico in materia di rifiuti”.

In via preliminare si rileva che la norma censurata è stata adottata sulla base di un referendum propositivo indetto nell’esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali sancito dall’art. 15, co. 2, dello Statuto di autonomia (L. Cost. 26.2.1948, n. 4). Secondo quanto previsto dalla legge regionale 25.6.2003, n. 19 (recante “Disciplina dell’iniziativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi, dell’articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale”), il referendum è subordinato ad una delibera di ammissibilità della proposta di legge da parte della Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare, che si pronuncia espressamente e motivatamente anche in merito “alla competenza regionale nella materia oggetto della proposta di legge” e “alla conformità della proposta di legge alle disposizioni della Costituzione, dello Statuto speciale, nonché ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali” (cfr. art. 7, l.r. n. 19/2003). Nel caso di specie, la Commissione regionale, con delibera pubblicata su B.U.R. n. 40 del 27.9.2011, ha erroneamente ricondotto la proposta di legge regionale in esame alla materia della “tutela della salute”. Ne consegue che, non sussistendo la competenza regionale prevista all’art. 7, lett. a), della l.r. n. 19/2003, il referendum non doveva essere dichiarato ammissibile. La violazione della norma interposta determina l’incostituzionalità della legge in esame per violazione dell’art. 15, co. 2, dello Statuto di autonomia.

Nel merito, la disposizione regionale contrasta con la normativa statale in materia di rifiuti contenuta nel d.lgs. 152/2006. Da una lettura sistematica delle disposizioni contenute nel richiamato Codice dell’ambiente, infatti, emerge che il legislatore statale, nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva attribuita dall’art. 117, co. 2, lett. s) della Costituzione, ha inteso creare un sistema di gestione dei rifiuti integrato, che risponda all’esigenza di coniugare il principio di prossimità nella gestione dei rifiuti, il principio di concorrenza, il principio di sostenibilità ambientale e le esigenze di tutela della salute.

L’esame complessivo di alcune disposizioni del codice dell’ambiente induce ad escludere che siano compatibili con la Costituzione normative regionali volte a vietare del tutto la realizzazione e la utilizzazione di determinate tipologie di impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti. In particolare, dall’art. 195, co. 1, lett. p), d.lgs. n. 152/2006, che riserva allo Stato il compito di individuare i “criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti”, si ricava, a contrario, che la Regione non può stabilire ex lege l’inidoneità del suo intero territorio alla localizzazione di determinate tipologie di impianti, perché altrimenti le competenze statali sarebbero sostanzialmente svuotate (ex art. 195, co. 1, lett. p)). Il medesimo articolo, alla lettera f) del co. 1, riserva allo Stato l’individuazione degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. È evidente che se le Regioni potessero vietare la realizzazione degli impianti nel loro territorio, l’esercizio di tale attribuzione statale ne risulterebbe compromessa. Inoltre, l’art. 196, lett. n), attribuisce alle Regioni la competenza a definire i criteri per l’individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché, alla lett. o), la definizione dei criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento. Ne consegue che la previsione, da parte dello strumento legislativo regionale , della inidoneità di tutto il territorio regionale ad accogliere determinate tipologie di impianto, contrasta con il regime delineato dal d.lgs. n. 156/2006 e con le competenze che quest’ultimo attribuisce alle Province. Inoltre, la disposizione censurata sovverte il principio generale per cui, di regola, le aree si ritengono idonee alla realizzazione degli impianti, salvo che non siano definite non idonee sulla base dei criteri fissati dalla normativa statale in attuazione dell’art. 195, co. 1, lett. p) del d.lgs. n. 152/2006.
Per questi motivi la norma regionale eccede dalle competenze riconosciute alla Regione dallo Statuto speciale di autonomia, L. Cost. 26.2.1948, n. 4, e deve quindi essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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