Dettaglio Legge Regionale

Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie. (6-11-2012)
Liguria
Legge n.35 del 6-11-2012
n.18 del 7-11-2012
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012 è stata impugnata, da parte del Governo, la legge della Regione Liguria del 6 novembre 2012 n. 35, recante “Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie”.
E’ stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto l’art. 2, comma 4, obbligando le farmacie ad assicurare il servizio fino alle ore 8.00 del giorno successivo ove intendano restare aperte oltre le ore 21.00, si poneva in contrasto con la norma statale di cui all’art. 11, comma 8, del decreto legge n. 1/2012, convertito con legge 24/3/2012, n. 27, che assicura la liberalizzazione degli orari di apertura delle farmacie, e violava, pertanto, l’art. 117 della Costituzione, secondo comma lettera e), in materia di tutela della concorrenza, e terzo comma, in materia di tutela della salute.

Successivamente la Regione Liguria, con la legge del 28/03/2013, n.10 ha abrogato il comma 4 dell’art. 2 della legge regionale n. 35/2012, precedentemente impugnato, eliminando in tal modo i motivi di illegittimità costituzionale.

Si ritiene, quindi, che siano venuti meno i motivi del ricorso innanzi alla Corte Costituzionale e che, pertanto, ricorrano i presupposti per la rinuncia all’impugnativa.
21-12-2012 / Impugnata
La legge regionale, che disciplina gli orari, i turni e le ferie delle farmacie, è censurabile relativamente alla disposizione contenuta nell’art. 2. Tale norma, nel definire le fasce orarie obbligatorie, dispone, al comma 1, che “le farmacie svolgono il servizio ordinario a battenti aperti in orari compresi tra le ore 8.00 e le ore 21.00 e, obbligatoriamente, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle e dalle ore 16.00 alle ore 19.00”. Il successivo comma 4 aggiunge che “nel caso in cui le farmacie intendano prorogare l’apertura oltre le ore 21.00 sono tenute a garantire il servizio notturno sino alle ore 8.00 del giorno successivo”.
Quest’ultima disposizione, imponendo alle farmacie che intendano restare aperte oltre le ore 21 di garantire necessariamente il servizio notturno fino alle ore 8.00 del giorno successivo – e quindi impedendo la possibilità che le stesse farmacie restino aperte oltre le 21, ma per un periodo inferiore a quello che copre l’intero servizio notturno (che, come anche precisato dal successivo articolo 4, comma 3, deve essere svolto dalle 21.00 alle 8.00 del giorno successivo) – contrasta con la norma statale di cui all’art. 11, comma 8 del decreto legge n. 1/2012, convertito con legge 24.3.2012, n. 27, in base al quale “i turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori”.
La disposizione statale appena richiamata ha il chiaro scopo di assicurare la liberalizzazione degli orari di apertura delle farmacie, consentendo una maggiore concorrenza tra le stesse, sia pure facendo salvi gli orari di apertura previsti come obbligatori in quanto strumentali agli interessi pubblici sottesi alla regolamentazione del servizio farmaceutico.
La norma regionale in esame, invece, obbligando le farmacie ad assicurare il servizio fino alle 8.00 del giorno successivo, ove intendano restare aperte oltre le 21.00, lede la libertà, ad esse riconosciuta dalla citata normativa statale, di decidere autonomamente il proprio orario di apertura (ferma restando, ovviamente, la necessità di rispettare comunque l’apertura prevista nelle fasce obbligatorie).
La norma regionale dunque viola, per le motivazioni sopra descritte, la competenza esclusiva dello Sato in materia di tutela della concorrenza, di cui all’articolo 117, secondo comma lettera e) della Costituzione e, considerato che la liberalizzazione degli orari di apertura delle farmacie e la conseguente maggiore concorrenza tra le stesse è suscettibile di incidere sull’accessibilità al servizio farmaceutico da parte dei cittadini, contrasta con la norma di principio in materia di tutela della salute contenuta nell’art. 11, comma 8 del decreto legge n. 1/2012, convertito con l. 24. 3.2012, n. 27, in violazione dell’articolo 117, terzo comma della Costituzione.

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