Dettaglio Legge Regionale

Modifica all'art. 2 della L.R. 18 maggio 2000, n. 96 - Istituzione della Riserva Naturale di interesse provinciale "Pineta Dannunziana" e Istituzione del Parco regionale della Pace nella frazione di Pieransieri" (22-12-2010)
Abruzzo
Legge n.60 del 22-12-2010
n.7 del 17-1-2011
Politiche infrastrutturali
3-10-2011 / Impugnata
La legge regionale è censurabile relativamente all'art. 1, che , modificando la L.R. 18 maggio 2000, n. 96 , relativa alla Istituzione della Riserva Naturale di interesse provinciale, Pineta Dannunziana" ne prevede l' ampliamento dei confini.
La nuova cartografia allegata alla legge evidenzia infatti che la riperimetrazione dell'area protetta, considerata l'estensione dell'ampliamento operato, determina l'istituzione di un' ulteriore porzione di riserva naturale attuata senza che sussistano i presupposti richiesti dalla legge quadro nazionale in materia n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette). L'articolo 22 della citata legge quadro , concernente le norme quadro per le aree naturali protette regionali, stabilisce, al comma 1, lettere a) e b), che costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali, la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta. Anche la Corte Costituzionale, con sentenza n. 282/2000 ha ribadito la necessaria partecipazione al procedimento di istituzione delle aree protette regionali dei singoli enti locali il cui territorio sia destinato a far parte dell’istituenda area protetta, richiesta dall’art. 22 della legge quadro. Poiché nella istituzione della nuova area protetta regionale oggetto della legge in esame, non risultano essere state osservate tali prescrizioni , la norma regionale determina la violazione di principi fondamentali in materia di valorizzazione dei beni ambientali, in contrasto con l'articolo 117, comma 3, Cost.
Per questo motivo la legge deve essere impugnata davanti alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

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