Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Modifica art. 73 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42. Modifiche della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 7. Modifica art. 10 legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e S.M.I. (25-10-2010)
Basilicata
Legge n.31 del 25-10-2010
n.44 del 28-10-2010
Politiche ordinamentali e statuti
17-12-2010 / Impugnata
Con la legge in esame la Regione Basilicata introduce nuove norme e provvede alla modifica di disposizioni già in vigore al fine di adeguare il proprio ordinamento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2009.

La legge è censurabile per i seguenti motivi:

1 - L'articolo 2, comma 10 prevede che possano essere coperti i posti rimasti vacanti di dirigente "dopo la copertura di cui ai precedenti commi 7 e 8, conferendoli ai propri dipendenti apicali del comparto" in presenza di specifici requisiti, anche nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche.
La norma, così formulata, potrebbe consentire il conferimento di incarichi dirigenziali in misura ulteriore rispetto alle percentuali previste nei commi citati ( comma 7: percentuale non superiore al 10% della dotazione organica dei dirigenti, anche a figure dirigenziali non appartenenti ai ruoli regionali, purchè dipendenti a tempo indeterminato, di amministrazioni pubbliche; comma 8: entro il limite del 5% e dell'8% della dotazione organica complessiva dei dirigenti con contratto a tempo determinato). Tale disposizione risulta in contrasto con l'articolo 19, comma 6-ter del decreto legislativo n. 165/2001 (introdotto dall'articolo 40, comma 1, lettera f) del d. lgs. n. 150/2009, secondo cui le percentuali degli incarichi conferibili al personale non in possesso della qualifica dirigenziale si applicano anche alle regioni), nonchè con l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che conferisce competenza esclusiva allo Stato in materia di ordinamento civile. Tale disposizione viola altresì i principi di ragionevolezza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

- art. 5, laddove prevede che, relativamente al personale che abbia prestato servizio ai sensi dell'art. 14 della l.r. n. 9 del 1986 e degli artt. nn. 8 e 9 della l.r. n. 30 del 1993 e che attualmente sia dipendente della Regione con contratto a tempo indeterminato, il periodo di servizio antecedente all'immissione nei ruoli della Regione è equiparato, ai fini contributivi, al lavoro subordinato. Al riguardo viene tuttavia notato che tale personale era stato assunto dalla Regione in forza di rapporti di convenzione stipulati ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 8 del 1998 e, conseguentemente, era iscritto alla gestione separata INPS di cui all'art. 26, comma 2, della legge n. 335 del 1995. La disposizione in questione è pertanto in contrasto con la normativa nazionale che non consente l'equiparazione del servizio prestato in convenzione al lavoro subordinato e, pertanto, con l'art. 117, secondo comma, lett. o) della Costituzione che riserva allo Stato la potestà legislativa in materia di previdenza sociale.

Per i suddetti motivi, si ritiene di promuovere la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

« Indietro