Dettaglio Legge Regionale

Norme per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania. (8-2-2010)
Campania
Legge n.6 del 8-2-2010
n.16 del 19-2-2010
Politiche socio sanitarie e culturali
16-4-2010 / Impugnata

La legge regionale in oggetto, recante “Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania”, prevede, all’art. 1, commi 2, lett. a) e 3, lett. b) all’art. 2, comma 1, all’art. 3, comma 1, all’art. 4, comma 2, all’art. 8, comma 2, all’art. 14, commi 1 e 2, all’art. 17, commi 2, 5, 6 e 7 e all’art. 18,commi 1 e 3 e all’art. 20, comma 1, una serie di interventi volti a garantire l'assistenza socio-sanitaria, l' integrazione sociale e la formazione professionale, ed indica genericamente quali destinatari di tali interventi le “persone straniere presenti sul territorio regionale”.
L’uso di tale formula ampia e generica, congiuntamente alla circostanza che altre disposizioni della legge regionale (ad esempio, gli artt. 1, comma 1, lett. c) e comma 3, lett. f); art.4, comma 1; art. 5; art. 13, comma 4; art. 16; art. 21; art. 25) si riferiscono espressamente ai “persone straniere regolarmente soggiornanti nella regione”, comporta che i suddetti interventi siano inequivocabilmente rivolti anche ai cittadini stranieri immigrati privi di regolare permesso di soggiorno.
Alla luce di tale considerazione, le disposizioni regionali indicate, disciplinando ed agevolando il soggiorno degli stranieri che dimorano irregolarmente nel territorio nazionale, risultano eccedere dalle competenze della Regione, poiché incidono sulla disciplina dell’ingresso e del soggiorno degli immigrati che, come più volte affermato dalla Corte Costituzionale (sentt. n. 50 del 2008, n. 156 del 2006, n. 300 del 2005), è riservata allo Stato, in quanto ricompresa nelle materie “diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea” e “immigrazione”, previste rispettivamente alle lett. a) e b) dell’art. 117, comma 2, Cost.
Dette disposizioni regionali contrastano in particolare con i principi fondamentali stabiliti in tale materia dal d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo Unico sull’immigrazione), che, all’art. 3, comma 5 e all’art. 40, comma 1-bis, demanda alle regioni e agli altri enti territoriali le misure di integrazione sociale dei soli immigrati regolarmente soggiornanti sul territorio, e agli artt. 4, 5, 10, 11, 13 e 14, sancisce l’illegittimità e le conseguenze (respingimento, espulsione o detenzione nei centri di identificazione ed espulsione) del soggiorno degli immigrati irregolari, configurandolo, inoltre – ai sensi del nuovo art. 10 bis (aggiunto dalla legge n. 94/2009, art. 1, comma 16, lett. a) – come reato. Lo stesso Testo Unico stabilisce altresì (ad es. agli artt. 19 e 35) alcune specifiche deroghe a tale disciplina, le quali, costituendo misure eccezionali, devono ritenersi tassative.
Ne consegue che la legge regionale non può in alcun modo incidere in tale ambito normativo, tantomeno predisponendo interventi volti al riconoscimento o all’estensione di diritti in favore dell’immigrato irregolare o in attesa di regolarizzazione, cioè non può disporre, attraverso regimi di deroga non previsti dalla normativa statale, casi diversi ed ulteriori di non operatività della regola generale della condizione di illegittimità e di reato dell’immigrato irregolare.
Le citate disposizioni regionali risultano pertanto violare, oltre al già menzionato art. 117, comma 2, lett. a) e b), anche le competenze statali di cui all’art. 117, comma 2, lett. h) e l), in materia di “ordine pubblico e sicurezza” ed “ordinamento penale”.

1.In particolare, i profili di illegittimità costituzionale sopra descritti sono segnatamente evidenti nelle seguenti norme:

a) l’art. 17 estende a “tutte le persone straniere presenti sul territorio” misure di integrazione sociale che il d.lgs. 286/98 riserva ai soggetti stranieri regolarmente presenti sul territorio. Più in particolare il comma 2, prevedendo che: “I centri di accoglienza delle persone straniere nella regione svolgono attività di accoglienza temporanea nei confronti di tutte le persone straniere presenti sul territorio e sprovviste di un’autonoma sistemazione alloggiativa…”, contrasta l’articolo 40, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. 286/98 secondo il quale i centri di accoglienza predisposti dalle regioni sono destinati ad ospitare solo “stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza” e che “L’accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell’Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia”.
Inoltre il comma 5 dell’art. 17, che attribuisce “alle persone straniere”, al pari dei cittadini italiani, il diritto ad essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e destinatari di contributi erogabili ai locatari nei contratti di locazione ad uso di abitazione, nonché la possibilità di partecipare ai bandi di concorso relativi all’assegnazione di provvidenze in materia di edilizia residenziale per l’acquisto, il recupero, la costruzione e la locazione di alloggi, contrasta con l’art. 40, comma 6, del d.lgs. 286/98, secondo il quale solo “gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l’accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione”.

b) L’articolo 18, commi 1 e 3, garantendo “alle persone straniere presenti sul territorio regionale” i servizi sanitari di cui all’art. 34 del d.lgs. 286/98 e prevedendo la promozione delle misure organizzative finalizzate a rendere fruibili le prestazioni sanitarie anche per le persone straniere non iscritte al servizio sanitario regionale, risulta in contrasto con i principi di cui alla normativa statale in materia, e in particolare con l’art. 35 del d.lgs. n. 286/1998, che, nel dettare disposizioni sull’“Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale”, stabilisce, al comma 3, che “Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate” unicamente “le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva”.
Pertanto, le disposizioni regionali in esame eccedono dalle competenze regionali in relazione a tutte quelle prestazioni sanitarie da esse previste – quale l’assistenza sanitaria prevista dall’art. 34 del d.lgs. n. 286/1998 - ulteriori rispetto a quelle strettamente essenziali indicate dalla citata normativa statale.

c) L’articolo 20, comma 1, nel consentire l’accesso a corsi di formazione e di riqualificazione professionali alle “persone straniere”, viola l’art. 39-bis del d. lgs. 286/1998 che riserva espressamente l’accesso a tali corsi agli stranieri con regolare permesso di soggiorno per motivi di studio.

2. Presenta aspetti d’illegittimità costituzionale anche l’art. 16, recante disposizioni in materia di assistenza sociale a favore degli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio. Tale articolo infatti, prevedendo che “le persone straniere regolarmente soggiornanti in Campania sono equiparate ai cittadini italiani ai fini delle fruizioni delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, che sono erogate dalla regione”, contrasta con l’art. 80, comma 19, della l. n. 388 del 2000, che circoscrive l’ambito dei destinatari delle provvidenze sociali, prevedendo che “Ai sensi dell’art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno”. La disposizione regionale pertanto, limitandosi a richiedere la regolarità della presenza sul territorio del soggetto straniero, senza specificare lo specifico titolo di soggiorno necessario allo straniero per fruire dei servizi sociali, si pone in contrasto con i principi fondamentali posti dalla disciplina statale in materia di condizioni di accesso dello straniero alle prestazioni economiche previdenziali in violazione dell'art. 1, comma 4, del d. lgs. n. 286 del 1999 e dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Per i motivi esposti si ritiene che le disposizioni regionali sopra menzionate debbano essere impugnate dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.

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