Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008) (30-7-2009)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.13 del 30-7-2009
n.31 del 5-8-2009
Politiche ordinamentali e statuti
2-10-2009 / Impugnata
La legge regionale presenta profili di illegittimità costituzionale relativamente ad alcune disposizioni concernenti l’esercizio dell’attività venatoria.
Si premette che sebbene la Regione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, punto 3, e dell’art. 6, comma 1, punto 3, della L. Cost. n.1 del 31/01/1963, abbia una potestà legislativa primaria in materia di caccia e tutela del paesaggio, flora e fauna, la stessa è sottoposta al rispetto degli standards minimi ed uniformi di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale, ex art.117, comma 2, lett. s) Cost., oltre che al rispetto della normativa comunitaria di riferimento (direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE, 91/244/CEE) e delle norme fondamentali delle riforme economico sociali , secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 1 dello Statuto speciale e dall’art. 117, comma 1 della Costituzione.
Partendo da queste premesse, risultano censurabili, perché invasive della competenza esclusiva statale di cui all’art.117, comma 2, lett.s) Cost. ed in violazione dei vincoli posti al legislatore regionale dal sopracitato art. 4, comma 1, dello Statuto, le seguenti disposizioni della legge in esame:

1) la disposizione contenuta nell’articolo 37, commi 1 e 2, disciplinando la cacciabilità delle specie di cui all'allegato II dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE , prevede che “ In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Regione Friuli-Venezia Giulia, le specie elencate nell'allegato II della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, possono essere oggetto di attività venatoria nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di recepimento”.
La norma regionale quindi interviene in un ambito, quale quello della determinazione delle specie cacciabili, che è precluso alla competenza regionale. Infatti l’articolo 18 della legge n. 157/1992 nel dare l’ elenco delle specie cacciabili sul territorio nazionale, stabilisce che le variazioni allo stesso siano disposte con Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le Politiche agricole, d’intesa con il Ministro dell’Ambiente e sentito l’organismo tecnico scientifico, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.
La Corte costituzionale ha più volte affermato che «le disposizioni legislative statali che individuano le specie cacciabili» hanno carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale” (cfr. sent n.. 227 del 2003 che richiama la sentenza n. 323 del 1998) .
Pertanto la norma regionale viola l’articolo 4 dello Statuto Speciale della regione Friuli Venezia Giulia, l. cost. n. 1/1963, secondo cui la potestà legislativa regionale in materia di caccia e pesca deve svolgersi in armonia con le norme fondamentali delle riforme economico sociali, oltre a risultare in contrasto con la citata norma statale che costituisce espressione di standard minimi ed uniformi di tutela dell’ambiente, in violazione della competenza statale di cui all’articolo 117, comma 2, lettera s) Cost.;

2) la norma contenuta nell’articolo 48, comma 6, che introduce il comma 1 bis nell'articolo 40 della legge regionale n. 6/2008, dispone che fino all'individuazione della Zona faunistica delle Alpi e dei territori da destinare a protezione della fauna in attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, e comunque non oltre il 31 gennaio 2010, il territorio agro-silvo-pastorale della Regione sia destinato a protezione della fauna selvatica per una quota dal 20 al 30 per cento. Sino a tale termine, sul territorio della Regione è applicato il regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, al fine di consentire il regolare svolgimento della stagione venatoria 2009/2010 in conformità agli atti e indirizzi già adottati dalla Regione. Tale previsione, sottoponendo, seppure transitoriamente, tutto il territorio della regione Friuli Venezia Giulia al regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, contrasta con la norma dettata dall’art.10, comma 3, della L..157/1992 che stabilisce che il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce una zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. La disposizione regionale, dunque, viola il rispetto degli standards minimi e uniformi di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale (l.152.57/1992), vincolante anche per le Regioni a Statuto speciale, invadendo la competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s) Cost..
Si ricorda in proposito che analoga disposizione contenuta nella legge regionale dello stesso Friuli Venezia Giulia n. 6/2008 è stata ritenuta illegittima dalla Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 165/2009, ove essa ha affermato che “… il legislatore regionale, nel sottoporre l'intera Regione Friuli-Venezia Giulia al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi, ha, irragionevolmente, limitato la quota di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica, con ciò violando gli standard minimi ed uniformi di tutela di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e, in particolare, ponendosi in contrasto con quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 10 e 11 della legge n. 157 del 1992, in ragione del quale l'individuazione del territorio delle Alpi quale zona faunistica a sé stante presuppone la presenza di peculiari caratteristiche”;

3) l'articolo 36, comma 2, che modifica l'articolo 58, comma 2, della l.r. n. 16/2008, prevede che " Le concessioni demaniali marittime affidate a soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 2/2002, e successive modifiche non in possesso dei requisiti di legge, sono prorogate fino all'individuazione del concessionario in possesso dei requisiti di legge e comunque non oltre dodici mesi dalla data di efficacia della proroga medesima."
Tale disposizione, così novellata, presenta due aspetti di illegittimità costituzionale.
Si premette che in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative è attualmente in corso la procedura di infrazione n. 2008/4908 da parte della Comunità europea. La Commissione, infatti, ha sollevato questioni di compatibilità con il diritto comunitario della normativa italiana in materia di concessioni del demanio marittimo, nonché delle conseguenti iniziative legislative regionali. In particolare l'articolo 37, comma 2, del codice della navigazione e la l.r. Friuli Venezia Giulia n. 22/2006, nell’ambito delle procedure di affidamento in concessione di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa, attribuisce preferenza – c.d. diritto di insistenza – al concessionario uscente. Ciò determina disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione della libertà di stabilimento di cui all'articolo 43 del Trattato e di conseguenza dell'articolo 117, comma 1, Cost., in riferimento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché dell'articolo 117, comma 2, lettera a), in relazione alla competenza esclusiva statale in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea.
Si fa presente che di recente il Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2009 ha impugnato, per le medesime motivazioni, la legge della Regione Emilia Romagna n. 8/2009.
Quanto sopra premesso, la norma regionale in esame, intervenendo in materia di proroga della concessione demaniale marittima, presenta i medesimi aspetti di illegittimità costituzionale suesposti. A ciò aggiungasi che la disposizione attuale consente tale proroga a soggetti non in possesso dei requisiti di legge.

Per i suddetti motivi, si propone la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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