Dettaglio Legge Regionale

Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali", dell'articolo 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008" e modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni". (26-6-2008)
Veneto
Legge n.3 del 26-6-2008
n.54 del 1-7-2008
Politiche ordinamentali e statuti
1-8-2008 / Impugnata
La legge regionale in esame è censurabile in quanto:
a) l'articolo 1 attraverso una interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale n. 22/2007, estende l'applicabilità delle procedure attinenti la c.d. stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario regionale, anche a tutti i profili professionali di livello dirigenziale del ruolo sanitario, oltre che i medici e veterinari
Tale normativa regionale dettata in attuazione dell' articolo 1, comma 565, della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), disciplinante la stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario nazionale, viola i principi generali vigenti dettati dall'articolo 1, commi da 513 a 543, della medesima legge finanziaria, a cui il citato comma 565, lettera c) punto 3) fa rinvio e dall'articolo 3, comma 94, della legge 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che escludono l'applicabilità delle procedure di stabilizzazione per il personale dirigente, riferendosi espressamente al solo personale non dirigenziale. La medesima disposizione contrasta altresì con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.
b) l'articolo 4, commi 1, 2 e 4,disponendo, attraverso una procedura selettiva riservata, l'applicabilità dell'articolo 96 della pregressa legge regionale n1/2008, riguardante il completamento del processo di stabilizzazione dei lavoratori precari della Regione Veneto, anche al personale degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici (Uffici del Consiglio e della Giunta regionale, nonché dei gruppi consiliari) assunti ai sensi degli artt. 178 e 179 della l.r. n. 12/1991 ed agli artt. 8 e 19 della l.r. n.1/1997 si pone in contrasto con le disposizioni statali sopra richiamate, articolo 1, commi da 513 a 543 della L. n. 296/2006 e articolo 3, comma 94, della L. n. 244/2007, che escludono l'applicabilità delle procedure di stabilizzazione al personale di diretta collaborazione degli organi politici, nonché con gli articoli 3, 51, primo comma, e 97, commi primo e terzo della Costituzione che stabiliscono l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso pubblico e non riservato, come affermato dalla costante giueisprudenza costituzionale. In particolare, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato, del personale degli uffici posti alle dirette dipendenze degli organi politici regionali, a tempo indeterminato si risolve in una deroga ingiustificata alla regola del concorso pubblico, regola posta a garanzia del buon andamento e della imparzialità dell'amministrazione, così come più volte ribadito dalla consolidata giurisprudenza costituzionale in materia.
Inoltre, il comma 4 del medesimo articolo 4, adotta per la stabilizzazione del personale precario un criterio temporale difforme rispetto alla disciplina di cui all’art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006, consentendo peraltro di computare, nel periodo utile ai fini della stabilizzazione, quello trascorso presso i gruppi consiliari e gli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Per tali ragioni si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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