Dettaglio Legge Regionale

Misura a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio. (10-6-2008)
Puglia
Legge n.14 del 10-6-2008
n.93 del 13-6-2008
Politiche infrastrutturali
1-8-2008 / Impugnata
La legge regionale n. 14 del 10/06/2008 della Regione Puglia, che detta misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio presenta diversi aspetti di illegittimità costituzionale. Si premette che la Corte costituzionale (sent. 303/2003) ha ritenuto che l'assenza dei "lavori pubblici" tra le materie elencate nell'art. 117 Cost. non determina l'automatica attrazione nella potestà legislativa residuale regionale, "al contrario si tratta di ambiti di legislazione che non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti di volta in volta a potestà legislative esclusive dello Stato o a potestà legislative concorrenti". Pertanto, il d.lgs. n. 163/2006, recante il Codice dei contratti pubblici, ha individuato all'art. 4, comma 3, quegli aspetti della disciplina dei contratti pubblici che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato, in particolare : qualificazione e selezione dei concorrenti, procedure di affidamento, criteri di aggiudicazione, subappalto, poteri di vigilanza sul mercato, attività di progettazione e piani di sicurezza, stipulazione ed esecuzione dei contratti, direzione dell'esecuzione e collaudo, contenzioso, contratti per la tutela dei beni culturali, nel settore della difesa, secretati e che esigono particolari misure di sicurezza.
Tali materie vanno ricondotte alla nozione di "tutela della concorrenza" e di "ordinamento civile", attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2 Cost. e , come tali, comportano una uniforme disciplina su tutto il territorio nazionale. La Corte Costituzionale,infatti, con la sentenza n. 401 del 23 novembre 2007 ha ribadito che la regolamentazione delle procedure di appalto è di competenza esclusiva dello Stato e che gli interventi relativi alla modalità di esecuzione dei contratti, in quanto conservano prevalente natura privatistica, rientrano nell’ambito dell’ordinamento civile e, quindi, sono anch’essi di competenza esclusiva dello Stato.
La Corte con la citata sentenza ha ricondotto la disciplina degli appalti nell’orbita degli interventi normativi volti a garantire la concorrenza tra le imprese, analogamente a tutta la disciplina che riguarda i meccanismi di aggiudicazione e di qualificazione delle imprese.
La legge regionale nel disciplinare la materia del codice dei contratti, con riferimento alla qualificazione e alle gare (selezione dei concorrenti, procedure, criteri di aggiudicazione), alla esecuzione dei contratti (compresi subappalto, direzione dei lavori, contabilità e collaudo), nonché in materia di contenzioso, si pone quindi in contrasto con quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo il quale le regioni non possono prevedere una disciplina diversa nelle suddette materie.
Infatti,come detto, le procedure di affidamento vanno ricondotte alla nozione di tutela della concorrenza, mentre i rapporti connessi alla esecuzione del contratto alla nozione di ordinamento civile, materie rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, della Costituzione.
Pertanto sono censurabili, perché invasive della competenza esclusiva statale di cui all'art. 4, comma 3, del d.lgs. 163/2006 le seguenti norme della legge in esame:

1)l’articolo 5, comma 2, nonché gli articoli 6 (con particolare riferimento al termine di 45 giorni contenuto nel comma 2) e 7, prevedendo tempi e modalità diversi, in materia di procedure concorsuali di idee e di progettazione, da quelli statali, sono in contrasto con l’articolo 4, comma 3, e con gli articoli 99 e seguenti del decreto legislativo n. 163 del 2006. Il fatto di prevedere un “importo stimato inferiore al limite posto dalla legislazione statale” non comporta alcuna differenza in quanto anche per gli appalti sotto soglia è stata riconosciuta, (citata sentenza della Corte Costituzionale), valida la disciplina statale e, pertanto, le regioni non possono prevedere una disciplina diversa.
Analoghe considerazioni valgono per l’articolo 16, che demanda ad apposito regolamento le modalità attuative della legge. Anch’esso viola l’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in quanto la regione non può prevedere una disciplina diversa dal codice, mantenendo lo Stato il potere regolamentare per dettare la disciplina esecutiva e attuativa del codice in relazione ai contratti non solo delle amministrazioni centrali ma anche delle regioni.

2) l’articolo 8, nel prevedere “Concorsi di progettazione banditi da privati”, rientra in una materia prettamente privatistica che fa parte, quindi, dell’ordinamento civile, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2 lett. L) della cost.

Per tali ragioni si ritiene che la legge vada impugnata ai sensi dell'art. 127 della costituzione.

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