Dettaglio Legge Regionale

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023. (22-12-2020)
Bolzano
Legge n.17 del 22-12-2020
n.51 del 23-12-2020
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
22-2-2021 / Impugnata
La legge Provincia Bolzano n. 17 pubblicata sul B.U.R n. 51 del 23/12/2020 recante: “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023” è censurabile in quanto viola l’articolo 81 della Costituzione con riferimento all'articolo 2, commi 2 e 3 ed all’articolo 3, comma 1 ed all’allegato C nonché ai conseguenti allegati di spesa, relativamente agli esercizi 2022 e 2023, per le motivazioni che di seguito si illustrano.

E’ necessario premettere che le censure in merito alla copertura finanziaria prevista dalla legge provinciale n. 16 del 2020 mediante riduzione della spesa obbligatoria pari a circa 108 milioni di euro per l'anno 2022 e alla carenza di risorse iscritte nel bilancio provinciale 2022 e 2023 per il concorso alla finanza pubblica (circa 138 milioni di euro per l'anno 2022 e circa 190 milioni di euro per l'anno 2023 in luogo di circa 514 milioni di euro annui), di cui alla presente legge provinciale n. 17 del 2020, sono strettamente connesse.

Fermo restando quanto censurato in merito alla legge provinciale n. 16/2020 concernente "Legge di stabilità provinciale per l'anno 2021" per la parte che si riflette sull'elaborato in esame, con riferimento agli esercizi finanziari 2022 e 2023 del bilancio in parola, si rileva che lo stanziamento iscritto nella Missione 18, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 04, Rip. 5 finanze non garantisce il concorso alla finanza pubblica previsto a carico della Provincia autonoma di Bolzano dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e determinato in circa 514,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. In particolare, si rileva che il capitolo U 18011.0270 del bilancio finanziario gestionale della Provincia autonoma per gli anni finanziari 2021-2023, finalizzato al concorso alla finanza pubblica, prevede uno stanziamento di circa 138,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di circa 190,3 milioni di euro per l'anno 2023 in luogo dei richiamati 514,2 milioni di euro circa, in contrasto con il citato articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, con il principio di leale collaborazione e con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

Le disposizioni in esame si pongono in contrasto con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione in quanto pregiudicano gli equilibri finanziari del bilancio provinciale per gli anni 2022 e 2023 in relazione alla mancata copertura del concorso alla finanza pubblica, concorso che in caso di mancato versamento da parte della provincia sarà comunque recuperato dallo Stato. In ogni caso, non costituisce idoneo mezzo di copertura degli oneri la riduzione della spesa obbligatoria operata dalla legge Provincia Bolzano n. 16 del 22 dicembre 2020, in assenza di modifica della relativa legge autorizzativa.

Pertanto, si ritiene che ricorrano i presupposti per l'impugnativa dell'articolo 2, commi 2 e 3, e dell’articolo 3, comma 1 e dell’allegato C, nonché dei conseguenti allegati di spesa, relativamente agli esercizi 2022 e 2023, della legge provinciale in esame innanzi la Corte costituzionale per violazione dell'obbligo di copertura finanziaria di cui all’articolo 81, comma terzo della Costituzione.

Le disposizioni della presente legge di bilancio eccedono, peraltro, dalle competenze statutarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige” che limita la potestà legislativa delle Province entro il confine dell’assunto “in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica”, sancito all’articolo 5 per le leggi regionali del Trentino e richiamato nelle successive disposizioni relative alle funzioni delle Province.

« Indietro