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Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità). (7-7-2021)
Calabria
Legge n.17 del 7-7-2021
n.54 del 8-7-2021
Politiche ordinamentali e statuti
5-8-2021 / Impugnata

Con la presente legge la Regione Calabria, intende apportare modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità).

Tuttavia la presente legge è censurabile per le seguenti motivazioni:

L’articolo 1 modifica l'articolo 3, comma 2, della Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24 sostituendo la parola “tabellare” con la parola “economico”. In particolare, la modifica riguarda il trattamento economico del commissario straordinario, nominato dal Presidente della Giunta regionale per ciascun ente derivante dagli accorpamenti, nel caso in cui, in assenza del profilo professionale nell'ambito dei dirigenti interni della Regione, venga scelto un commissario esterno. La norma in esame prevede ora che il compenso del commissario non possa essere superiore al trattamento economico - prima "tabellare" - dei dirigenti di settore della Giunta regionale.

Preliminarmente, si osserva che la disposizione in esame comporta maggiori oneri a carico dei bilanci degli enti conseguenti agli accorpamenti, in quanto il trattamento economico dirigenziale, ora introdotto, è superiore al trattamento tabellare il quale si riferisce unicamente allo stipendio tabellare.

Difatti la struttura retributiva dirigenziale, così come definita dall'articolo 53 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali (triennio 2016 - 2018), sottoscritto in data 17 dicembre 2020, è composta da:
1) stipendio tabellare;
2) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
3) retribuzione di posizione;
4) retribuzione di risultato, ove spettante.
Ne consegue, pertanto, di tutta evidenza, la maggiore onerosità della norma in esame.
Invero, seppure l'articolo 2 della legge in argomento preveda la clausola di invarianza finanziaria, in quanto stabilisce che "Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale ", i suddetti maggiori oneri gravano in ogni caso sui bilanci degli enti accorpati, così come definito dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, che viene modificata dalla norma in esame, facenti parte del "perimetro di consolidamento" regionale.

Va evidenziato, peraltro, che le entrate degli enti in argomento, così come disposto dall'art. 17, comma 3, della citata legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, sono costituite, tra l'altro, da "contributi ordinari della Regione". In aggiunta, si rammenta che tale legge regionale è finalizzata alla "... riduzione degli oneri finanziari a carico del bilancio regionale ... in coerenza a quanto disposto dall'articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento Patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135".

A fortiori, il relativo articolo 24 ribadisce che "Dall'attuazione della presente legge derivano risparmi di spesa che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legge 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 ".

A fronte di quanto sopra esposto, l'articolo 1, che modifica l'articolo 3, comma 2, della Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24, si pone in contrasto con la normativa statale sopra richiamata, in violazione dell'articolo 81 e dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Per i motivi esposti, si ritiene di proporre l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale dell’articolo 1 della legge regionale in esame.

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