Dettaglio Legge Regionale

Modifica alla legge regionale 15 ottobre 2001 n. 20 sull' organizzazione e sul personale della Regione e alla legge regionale 30 giugno 2003 n. 14 sulla riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale. (13-5-2004)
Marche
Legge n.10 del 13-5-2004
n.51 del 20-5-2004
Politiche ordinamentali e statuti
9-7-2004 / Impugnata
La legge regionale è censurabile in relazione all'articolo 4, commi 2 e 3, in quanto prevede l'applicazione ope legis ai dipendenti regionali, anche in quiescenza ed in possesso di determinati requisiti, di benefici previsti dall'articolo 86 della legge regionale n. 47/80, norma peraltro abrogata dall'articolo 42, comma 1, lettera l) della legge regionale n. 20/2001, che stabiliva la possibilità di essere inquadrati automaticamente, previa domanda, in un livello immediatamente superiore a quello assegnato in sede di primo inquadramento. Tale inquadramento era subordinato al superamento di un concorso interno e al possesso di determinati requisiti. Le disposizioni regionali in esame si pongono in contrasto con l'articolo 97, commi primo e terzo, della Costituzione e con la consolidata giurisprudenza costituzionale, che stabilisce l'accesso ad un livello superiore mediante superamento di un concorso pubblico. Inoltre, la retroattività di una norma abrogata si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.
Per tali ragioni si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione dinanzi alla Corte Costituzionale.

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