Dettaglio Legge Regionale

Legge di stabilita’ regionale 2015. (27-1-2015)
Basilicata
Legge n.5 del 27-1-2015
n.3 del 31-1-2015
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia parziale
RINUNCIA PARZIALE

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2015 è stata impugnata da parte del Governo la legge della Regione Basilicata n. 5 del 27 gennaio 2015 recante "Legge di stabilità regionale 2015."

E’ stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto:

1 . l’art. 12 della legge, rubricato “Spesa per acquisto di prestazioni da privato”, al comma 1, prevedeva che la spesa per prestazioni di specialistica ambulatoriale, assistenza ospedaliera e assistenza riabilitativa da privato accreditato sostenuta dalle Aziende Sanitarie Locali negli anni 2015 e 2016 non può essere superiore al costo consuntivato sostenuto nell'anno 2013, al netto della mobilità sanitaria attiva. La disposizione era in contrasto con l'articolo 15, comma 14, del DL 95/2012 (convertito in legge n.135/2012), disposizione di "spending review", che prevede una riduzione dell’importo e dei corrispondenti volumi d’acquisto in misura percentuale fissa tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l’anno 2011, ridotta del 2%, a decorrere dall'anno 2014. L’importo da prendere a riferimento, quindi, è quello consuntivato nel 2011 al lordo della mobilità attiva e ridotto del 2%.
La disposizione impugnata, violava l’articolo 117, comma 3 della Cost. nelle materie relative alla tutela della salute ed al coordinamento della finanza pubblica, nonché l'articolo 81, comma 3 in quanto priva di copertura finanziaria.

2. l’articolo 16, invece, in materia di tariffe per prestazioni sanitarie, stabiliva al comma 3, che le tariffe da riconoscere agli erogatori per le prestazioni sanitarie, nei confronti dei residenti fuori regione (c.d. mobilità sanitaria attiva), sono quelle di cui all’accordo interregionale sulla compensazione della mobilità sanitaria, disponendo, in favore degli erogatori privati, una remunerazione delle prestazioni che differisce in base alla residenza del soggetto che usufruisce della prestazione, determinando una differenziazione remunerativa delle prestazioni erogate dagli operatori, a seconda della residenza degli assistiti. La disposizione si poneva in contrasto con l'articolo 1, comma 171 della legge n. 311/2004, che vieta, nella remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale.
Anche l’art. 16, pertanto, si poneva in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica, violava l’articolo 117, comma 3, della Costituzione.

Successivamente la Regione Basilicata, con la legge regionale n. 36 del 13 agosto 2015 recante “Norme in materia di sanità”, ha apportato modifiche alla legge regionale n. 5 del 27 gennaio 2015 tali da superare:
- solo parzialmente i profili di illegittimità costituzionale relativi al primo punto
- totalmente quelli relativi al secondo punto.

1. L’articolo 4 della legge n. 36/2015, infatti, in relazione al primo punto modifica l’articolo 12, comma 1, della legge n. 5/2015, sostituendo al costo consuntivato sostenuto nell’anno 2013 la spesa consuntivata sostenuta nell’anno 2011 ridotta del 2%. Corregge quindi il riferimento temporale ed inserisce la riduzione in percentuale stabilita dall’art. 15 comma 14, del DL n. 95/2012, rispetto alla norma impugnata. Permane tuttavia il contrasto con la normativa statale con riferimento alla nettizzazione della mobilità sanitaria attiva. L’articolo 4 della L. 36/2015, infatti, come la precedente norma impugnata, esclude dal calcolo del tetto della spesa per l’acquisto di prestazioni da privato, specialistica ed ospedaliera, la quota riferita all’acquisto di prestazioni da privato per pazienti extra regionali (mobilità attiva). Il comma 1 dell’articolo 12 della legge n. 5/2015, anche se modificato, continua a confliggere con l’art. 15, comma 14 del DL n. 95/2012, nella parte in cui insiste nel prevedere che la spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati, accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera, debba essere calcolata al netto della mobilità sanitaria attiva, ossia al netto della spesa sostenuta per l’acquisto delle predette prestazioni erogate nei confronti dei cittadini non residenti in Basilicata. Le modifiche apportate non sono quindi sufficienti a superare totalmente le censure di illegittimità costituzionali del ricorso pendente dinanzi alla Corte Costituzionale, persistendo la violazione con l’articolo 117, comma 3 ed 81 della Costituzione con riferimento alle materie della tutela della salute, di coordinamento della finanza pubblica e di copertura finanziaria.

2. L’articolo 5 della legge regionale n. 36/2015 provvede ad abrogare il comma 3, dell’articolo 16 della legge n. 5/2015, impugnato. In tale caso può ritenersi totalmente superata la censura già sollevata, in quanto l’abrogazione ha determinato il venir meno delle motivazioni oggetto del ricorso davanti alla Corte Costituzionale.

Conclusivamente, atteso il parere favorevole del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sussiste il presupposto per la rinuncia parziale all’impugnativa della legge regionale n. 5/2015, limitatamente all’art. 16 ed all’art. 12, comma 1, esclusivamente per la parte oggetto di modifiche, come sopra evidenziato.
Permangono tuttora validi, invece , gli altri motivi di impugnativa dell’articolo 12, comma 1, in ordine alla nettizzazione della mobilità sanitaria attiva ed all’articolo 27 della legge regionale n. 5/2015, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2015.
27-3-2015 / Impugnata
In merito alla legge regionale indicata in oggetto, si rileva che gli articoli 12, 16, 27, 29 e 61, sono in contrasto con la Carta Costituzionale per i seguenti motivi:

L’articolo 12 rubricato “Spesa per acquisto di prestazioni da privato” al comma 1 prevede che la spesa per prestazioni di specialistica ambulatoriale, assistenza ospedaliera e assistenza riabilitativa da privato accreditato sostenuta dalle Aziende Sanitarie Locali negli anni 2015 e 2016 non può essere superiore al costo consuntivato sostenuto nell'anno 2013 al netto della mobilità sanitaria attiva. La disposizione è palesemente in contrasto con quanto disposto dall'articolo 15, comma 14, del DL n. 95/2012, convertito in legge n.135/2012, rubricato “Disposizioni urgenti per l’equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica”, il quale, in merito alla spesa per prestazioni specialistiche ed ospedaliere acquistate da privato, prevede una riduzione dell’importo e dei corrispondenti volumi d’acquisto in misura percentuale fissa tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l’anno 2011; in particolare, a decorrere dall'anno 2014, la spesa complessiva non può superare il valore consuntivato nell'anno 2011, ridotto del 2%. Quindi, l’importo da prendere a riferimento è quello consuntivato nel 2011 al lordo della mobilità attiva e ridotto del 2%.
La norma regionale, invero, nel determinare il livello di spesa per gli anni 2015 e 2016, prende come riferimento l'anno 2013 (che da una verifica dei dati di CE presenta un livello di spesa superiore a quello del 2011) ed in ogni caso non applica la prevista riduzione del 2%.
Il predetto articolo 15, comma 14, DL 95/2012 è inserito nel contesto delle cosiddette disposizione di "spending review" da attuarsi da parte di tutte le regioni per il conseguimento della manovra prevista nel settore sanitario. Tale norma statale detta disposizioni contenenti principi di carattere generale, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso una razionalizzazione e una riduzione della spesa sanitaria.
Per quanto illustrato, il disposto normativo regionale in esame confligge palesemente con la soprarichiamata disposizione statale che è da configurarsi quale principio fondamentale in materia di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica; pertanto, viola l’articolo 117, comma 3 della Cost. nelle materie relative alla tutela della salute ed al coordinamento della finanza pubblica, nonché con l'articolo 81, comma 3 in quanto priva di copertura finanziaria.
Articolo 16
L’articolo 16, in materia di tariffe per prestazioni sanitarie, al comma 1 stabilisce che la Giunta regionale definisce le tariffe delle prestazioni sanitarie nel rispetto di quanto previsto dal DM 18 ottobre 2012. In base al comma 2, nelle more della definizione delle tariffe regionali, e a partire dal 1° gennaio 2015, si applicano, per alcune tipologie di prestazioni, direttamente le tariffe del predetto decreto ministeriale. Infine, il comma 3 dell’articolo in esame, stabilisce che le tariffe da riconoscere agli erogatori per le prestazioni sanitarie, nei confronti dei residenti fuori regione (c.d. mobilità sanitaria attiva), sono quelle di cui all’accordo interregionale sulla compensazione della mobilità sanitaria.
Il comma 3, quindi, dispone, in favore degli erogatori privati, una remunerazione delle prestazioni che differisce in base alla residenza del soggetto che usufruisce della prestazione; determinando, dunque, una differenziazione remunerativa delle prestazioni erogate dagli operatori, a seconda della residenza degli assistiti.
Ciò, risulta in contrasto con l'articolo 1, comma 171 della legge n. 311/2004, che dispone espressamente che "è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio."
La citata disposizione di cui all’articolo 16, comma 3, invece, viola tale principio. Occorre precisare, infatti, che un conto è la definizione delle tariffe con cui la regione remunera gli erogatori sanitari per le prestazioni prestate nei confronti dei pazienti – tariffe che devono essere definite, ai sensi della citata norma statale, in modo indifferenziato sia per le prestazioni erogate ai residenti in regione che per quelle erogate ai residenti fuori regione - un altro conto è la remunerazione delle spese sostenute da una regione per prestazioni erogate dagli operatori sanitari, sulla base delle predette tariffe, nei confronti, specificamente, di pazienti residenti in altre regioni; remunerazione, quest’ultima, che grava, in termini di rimborso, sulla regione di residenza dell’assistito, secondo modalità definite con apposito accordo interregionale.
Pertanto, anche l’articolo 16 della legge regionale è in contrasto i richiamati principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica, con conseguente violazione dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione.

L’articolo 27, nel sostituire il comma 4 dell’art. 19 della L.R. n. 8/2014, stanzia una somma di euro 100.000,00 per ciascun esercizio finanziario 2015-2017 destinata a finanziare i Comuni che promuovo assunzioni in ruolo per i lavoratori impiegati in attività socialmente utili, nonché in lavori di pubblica utilità (disciplinate ai precedenti commi 2 e 3). Tale finanziamento, tuttavia, risulta privo di copertura finanziaria per gli anni 2016 e 2017. Infatti, il bilancio di previsione 2015 alla Missione 12 programma 2 prevede uno stanziamento pari ad euro 40.000,00 per l'anno 2016 e nessuna disponibilità per il 2017.
La norma, pertanto, viola l'articolo 81, terzo comma, Cost.
L’articolo 29 prevede la sottoscrizione di quote consortili della Società Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano s.c.a.r.L per un limite massimo di euro 280.000,00 per l'anno 2015, di euro 300.000,00 per l'esercizio finanziario 2016 e infine, di euro 1.400-000,00 per il 2017. I predetti oneri a carico della missione 10 programma 04 risultano parzialmente non coperti. Infatti, lo stanziamento del bilancio 2015 per l'anno 2017 è pari ad curo 1,250.000,00, in contrasto con l'articolo 81, terzo comma, Cost.
L’articolo 61, nel modificare ed integrare l’articolo 27 della legge regionale n. 26/2014, consente la stipula di convenzioni tra Giunta regionale e centri di servizio i cui eventuali oneri potranno gravare su programmi cofinanziati da risorse comunitarie o in generale sulle risorse della programmazione regionale unitaria. La disposizione è suscettibile di comportare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a fronte dei quali non è puntualmente indicata la correlata copertura finanziaria. La norma è quindi in contrasto con l’articolo 81, terzo comma, Cost.
Per quanto sopra si ritiene che gli 12, 16, 27, 29 e 61 della legge in esame debbano essere impugnati dinanzi alla Corte Costituzionale.

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