Dettaglio Legge Regionale

Collegato alla legge di stabilità regionale 2015. (27-1-2015)
Basilicata
Legge n.4 del 27-1-2015
n.3 del 31-1-2015
Politiche economiche e finanziarie
27-3-2015 / Impugnata
La legge regionale in oggetto presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento agli articoli 39, 47 ed al Capo IV. A seguire le motivazioni del caso:
• Capo IV, disposizioni i materia di intese tra Regione Basilicata e Stato;
• Articolo 47 gestione dei rifiuti.
Capo IV
Il Capo IV della legge regionale in oggetto si intitola "Disposizioni in materia di intese tra la regione Basilicata e lo Stato" e reca disposizioni che regolamentano il procedimento mediante il quale la Regione, dopo aver consultato gli Enti locali, possa esprimere il parere, positivo o negativo, in merito ai procedimenti sui quali è richiesta l'intesa tra lo Stato e le regioni, "...nell'ambito delle materie di legislazione di interesse dei territori e della popolazione appartenente alle Comunità locali, il presente Capo disciplina il procedimento di codecisione per il rilascio, ovvero il diniego, dell'atto di intesa,…”, (articolo 27).
La L.R. Basilicata, dunque, norma le modalità di consultazione dei territori, in quei procedimenti nei quali l'amministrazione regionale è chiamata ad esprimere la propria intesa o il diniego della stessa.
L'ambito di applicazione dell’articolo 27 ha portata generale; comprende, pertanto, anche tutte le opere energetiche soggette ad intesa regionale, tra cui i gasdotti (di competenza di una Direzione Generale del Ministero dello Sviluppo Economico) ed è in contrasto con la carta costituzionale, in quanto disciplina le forme e i modi di co-decisione all'interno del territorio regionale per dare o negare l’intesa con lo Stato, in materie a legislazione concorrente.
La Corte Costituzionale ha già chiarito a quali titoli di competenza vadano ascritte le disposizioni normative concernenti la disciplina dell'intesa. Con sentenza n. 331/2010, infatti, il Giudice delle leggi ha affermato che: “la disciplina normativa di queste forme di collaborazione e dell'intesa stessa, spetta… al legislatore che sia titolare della competenza legislativa in materia: si tratta, vale a dire, del legislatore statale, sia laddove questi sia chiamato a dettare una disciplina esaustiva con riferimento alla tutela dell'ambiente, sia laddove la legge nazionale si debba limitare ai principi fondamentali, con riferimento all'energia. Anche in quest'ultimo caso, infatti, determinare le forme ed i modi della collaborazione, caratterizza, quale principio fondamentale, l'assetto normativo vigente e le stesse opportunità di efficace conseguimento degli obiettivi prioritari, affidati dalla Costituzione alle cure del legislatore statale. “
La legge n. 239 del 2004 (Riordino del settore energetico) sancisce all’articolo 1, comma 1, che “sono principi fondamentali in materia energetica, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma Cost., quelli posti dalla presente legge” ed il successivo comma 7, lett. h) riserva a favore dello Stato l'esercizio delle funzioni amministrative in tema di imposizione e vigilanza sulle scorte energetiche obbligatorie; laddove il comma 8 lett. b), numero 2 assegna allo Stato funzioni in merito al settore del gas naturale, l’individuazione della rete nazionale dei gasdotti. In tali campi è indefettibile il principio dell'intesa, assunto a principio fondamentale negli ambiti individuati dalle citate disposizioni.
La Corte Costituzionale ha già qualificato le norme interposte invocate come principi fondamentali della materia di potestà legislativa concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» (tra le tante, sentenze n. 124 del 2010, n. 282 del 2009 e n. 383 del 2005). Analogamente, l'art. 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) - ulteriore parametro interposto, ai fini del giudizio di legittimità costituzionale - riserva allo Stato, come già riconosciuto dalla Corte Costituzionale, funzioni amministrative e autorizzatorie in materia di impianti costituenti parte della rete energetica nazionale e le altre reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti (sentenze n. 313 del 2010 e n. 383 del 2005). Le richiamate disposizioni, sulla scorta degli insegnamenti espressi dalla Corte Costituzionale, con la nota sentenza n. 303 del 2003, in virtù del principio di legalità, hanno l'effetto della conseguente attrazione della indispensabile competenza legislativa per la disciplina delle funzioni "chiamate in sussidiarietà".
Si rileva, dunque, che, gli articoli 27 e seguenti, della Legge Basilicata 27 gennaio 2015, n. 4, sono stati emanati in aperta violazione non solo dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto regola, illegittimamente, principi fondamentali riservati alla competenza dello Stato, bensì anche in violazione dell'art. 118, primo comma, Cost; infatti, il problema della competenza legislativa dello Stato non può essere risolto esclusivamente alla luce dell'art. 117 Cost. come ripetutamente chiarito dalla Corte Costituzionale (ex plurimis: C.Cost. sent. n. 6 del 2004), ma con una ricostruzione che tenga conto dell'esercizio del potere legislativo di allocazione delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui al primo comma dell'art. 118 Cost., conformemente a quanto già la Corte costituzionale ha sancito a seguito del nuovo assetto costituzionale (cfr. sentenza 303 del 2003).
In questa logica, la legge 239/2004 e le altre discipline specifiche in materia di energia, come quelle relative ai procedimenti di autorizzazione di infrastrutture lineari energetiche, (legge 330/2004, e da ultimo D.L. 133/2014, convertito nella legge il novembre 2014, n.164, cosiddetto Sblocca-Italia, entrambe modificative del D.P.R. 327/2001), pur senza negare il vigente ordinamento costituzionale ed in particolare l'attribuzione di potestà legislativa di tipo concorrente alle Regioni in tema di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", hanno ridefinito in modo unitario ed a livello nazionale i procedimenti di autorizzazione delle maggiori infrastrutture lineari energetiche, in base all'evidente presupposto della necessità di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative. In tal guisa, pur ritenendo che la normativa soprarichiamata non contenga, in parte qua, principi fondamentali volti a guidare il legislatore regionale nell'esercizio delle proprie attribuzioni, esso tuttavia costituisce, nel ricostruito quadro costituzionale, norma di dettaglio auto-applicativa e intrinsecamente non suscettibile di essere sostituita da singole Regioni. Se infatti ciò fosse possibile, si potrebbe giungere a una procedura "per il rilascio, ovvero il diniego, dell'atto di intesa.... "diversa per ogni regione italiana.
Con riguardo al DL 133/2014, convertito nella legge Il novembre 2014, n. 164, (cosiddetto Sblocca Italia), ed in particolare all'articolo 37, nella parte in cui ha modificato, tra l'altro, l'art. 52— quinquies, comma 5, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", laddove trattasi di infrastrutture lineari energetiche, stabilisce il termine di trenta giorni per il procedimento di rilascio dell'intesa, decorsi i quali il parere si intende acquisito; laddove la legge Regione Basilicata, all'art. 29, reca un allungamento notevole dei termini che vengono portati a 90 gg, vanificando così totalmente l'intento acceleratorio delle procedure voluto dal legislatore statale.
Inoltre con specifico riferimento ai procedimenti di autorizzazione di infrastrutture lineari energetiche, le norme impugnate violerebbero, altresì, l'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., ridondando in ambiti materiali espressamente riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in punto di determinazione dei livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali. Il procedimento unico di autorizzazione, in via generale, attuandosi mediante la convocazione della conferenza dei servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nelle ipotesi di diniego dell'intesa, ne imporrebbe il superamento per il tramite della procedura aggravata di cui all'art. 14- quater, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 241.
In ultima istanza, dunque, la norma regionale introduce un'alterazione nel procedimento di composizione d'interessi confliggenti, disciplinato dal legislatore statale nell'art. 14-quater L. 241/1990, da ritenersi, ai sensi dell'art. 29, comma 2-ter, della medesima legge, norma afferente ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione, ed in quanto tale, suscettibile di modificazioni solo ad opera del legislatore statale, cui è riconosciuta competenza legislativa esclusiva nella materia de qua.
D'altro canto, siffatta alterazione del quadro normativo, introducendo ulteriori oneri procedimentali e tempi ingiustificatamente prolungati, viola il principio di buon andamento dell'amministrazione ex art. 97, secondo comma, della Costituzione.
Si ritiene pertanto che il Capo IV debba essere impugnato per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. m), in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, dell'art. 117, terzo comma Cost. in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, dell'art. 118, primo comma, Cost. per il principio di sussidiarietà e dell’art. 97, secondo comma Cost sul buon andamento.
statale – “

Articolo 47
L’articolo 47, comma 4, prevede la progressiva eliminazione degli inceneritori nel territorio della Basilicata disponendo che il Piano regionale di gestione dei rifiuti definisca, tra gli obiettivi prioritari, modalità e tempi di dismissione degli stessi, con contestuale adozione di soluzioni tecnologiche e gestionali destinate esclusivamente alla riduzione, riciclo, recupero e valorizzazione dei rifiuti. Ciò in applicazione dei principi di precauzione, sostenibilità, efficienza ed economicità, fissati dall' art. 178 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 -Norme in materia ambientale.
La norma ha pertanto l’”obiettivo prioritario” di eliminare dal territorio regionale gli inceneritori.
Il D.L. 133/2014, (convertito in Legge con l. 164/2014) annovera, tra le misure urgenti in materia ambientale, quelle per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani, per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti; attribuendo allo Stato la competenza ad individuare un sistema nazionale integrato e moderno di gestione e smaltimento dei rifiuti, necessario a garantire il principio di autosufficienza nazionale (e quindi non più limitato al solo bacino regionale dove è localizzato l’impianto). Lo Stato individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo; ciò al fine del progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Peraltro, l’articolo 35 al comma 1 del D.L. 133/2014 recita: “Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica”.
Ciò posto, l’articolo 47 della legge regionale, prevedendo la progressiva eliminazione dei predetti impianti di incenerimento, contrasta con la norma statale che prevede un sistema integrato a livello nazionale in grado di garantire il principio di autosufficienza nazionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
In merito, la sentenza n. 249/2009 della Corte Costituzionale riporta che “il carattere trasversale della materia della tutela dell’ambiente, se da un lato legittima la possibilità delle Regioni di provvedere attraverso la propria legislazione esclusiva o concorrente in relazione a temi che hanno riflessi sulla materia ambientale, dall’altro non costituisce limite alla competenza esclusiva dello Stato a stabilire regole omogenee su tutto il territorio nazionale per procedimenti e competenze che attengono alla tutela dell’ambiente e alla salvaguardia del territorio”
Alla luce delle suesposte considerazioni, il comma 4 dell’articolo 47 della legge in esame dissente dalla normativa statale di riferimento (articolo 35 del D.L n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 164/2014) e viola l’articolo 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione che consegna alla competenza esclusiva dello Stato la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

Per la motivazioni riportate si ritiene, pertanto, di promuovere ai sensi dell’art. 127 Cost. la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale.

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