Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni in materia di vendita dei carburanti per autotrazione. Modifiche al titolo II, capo IV della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) (19-12-2014)
Lombardia
Legge n.34 del 19-12-2014
n.52 del 23-12-2014
Politiche infrastrutturali
10-2-2015 / Impugnata
La legge regionale, che detta modifiche alla legge regionale n. 6/2010, in materia di distribuzione di carburanti per autotrazione, è censurabile relativamente alla disposizione contenuta nell’articolo 1 , comma 1, lettere d) ed e ) che introducono misure limitative della concorrenza, in violazione dell’art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione.

In particolare dette norme regionali, modificando gli artt. 88 e 89 della Legge regionale n. 6/2010 al fine di completare la diffusione dei carburanti a basso impatto ambientale, quali il metano e il GPL, impone obblighi di erogazione a carico dei soli nuovi gestori e di quelli che intendano ammodernare i propri impianti prevedendo l'aggiunta della vendita di nuovi prodotti petroliferi o la ristrutturazione totale dell'impianto, in violazione di quanto disposto del comma 5 dell’art. 17 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale, ha modificato l’art. 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133. La citata norma statale , infatti, prevede che, al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento dei mercato, l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati, tra l’altro, all'obbligo della erogazione “di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo”.

Le disposizioni regionale contenuta nell’ art. 1, comma 1 lettera e) nn. 4 e 5, che modificano il comma 2 dell’art. 89 della L.r. 6/2010, impongono l'obbligo per i nuovi impianti di distribuzione di dotarsi, fino al raggiungimento del numero minimo stabilito dalla Regione, di almeno un prodotto a basso impatto ambientale, con precedenza per il metano, nonché, in aggiunta, dell'erogatore di elettricità per veicoli se l'impianto è aperto "nelle aree urbane individuate con provvedimento amministrativo della Giunta regionale".
Gli stessi obblighi sono, inoltre, estesi, dalla norma di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), che modifica l’articolo 88 dellla l.r. n. 6/2010 anche a carico degli impianti già esistenti se oggetto degli indicati interventi dì ammodernamento e operano "fin da subito a carico del nuovi impianti con più prodotti petroliferi", prevedendo , una clausola di esclusione totale solo in favore degli impianti gia esistenti e oggetto di interventi di ammodernamento per il caso in cui l'intallazione dei predetti erogatori "sia tecnicamente impossibile e, comunque, abbia costo sproporzionato all 'entià della modifica in conformià ai criteri preventivamente individuati dalla Giunta con apposita delibera".
Con riguardo ai nuovi impianti, ai sensi dell’ art. 1, comma 1 lettera e) n. 6, che modifica il comma 4 dell’art. n. 89 della L.r. 6/2010, è, prevista una clausola di esclusione parziale, che opera solo se l'impossibilità tecnica o l'eccesiva onerosità riguardi l’istallazione del prodotto metano, nel qual caso resta, comunque, obbligatoria l'erogazione del GPL.
Le descritte norme regionali confermano dunque come modalità di promozione della diffusione dei carburanti a minore impatto ambientale l'imposizione di obblighi asimmetrici a carico dei soli nuovi impianti e li estende selettivamente ai soli gestori esistenti maggiormente virtuosi, perchè disponibili a investire per l'ammodernamento dei loro impianti di distribuzione. Tali limitazioni all'accesso a un'attivita economica completamente liberalizzata e, nello specifico, all'accesso all'attività di distribuzione di carburante per autotrazione, ha natura distorsiva rispetto al corretto svolgersi delle dinamiche concorrenziali, in quanto obblighi di questo tipo sono idonei ad accrescere significativainente i costi dei nuovi entranti, nonche a ridurre il numero dei soggetti potenzialmente disposti a svolgere questa attivita, ad esempio perche accrescono le dimensioni minime richieste per i nuovi impianti riducendo il numero del siti idonei a ospitare nuovi punti vendita.
Le stesse previsioni risultano inoltre ingiustificatamente discriminatorie perché non impongono obblighi analoghi anche agli operatori gia attivi creando, di conseguenza, barriere all'ingresso nel mercato interessato in contrasto con i principi di libera prestazione dei servizi che vietano di subordinare l'autorizzazione all'accesso e all'esercizio di un'attività economica a condizioni discriminatorie e/o sproporzionate rispetto all'eventuale obiettivo di interesse generale perseguito.
La Corte Costituzionale si è già pronunciata sull’argomento dichiarando illegittima per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), la legge della Regione Umbria n. 10/2013 nella parte in cui ha introdotto l'obbligo per i nuovi impianti di distribuzione di carburanti di erogare contestualmente più tipologie di prodotti, perché "in contrasto con quanto previsto dall’ art.83-bis, comma 17, del D.L. n. 112 del 2008 che vieta restrizioni che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti" .

Le norme regionali citate introducono misure limitative della concorrenza in violazione dell’art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione e quindi devono essere impugnate ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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