Dettaglio Legge Regionale

Norme in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale e attuazione del comma 529 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. (14-11-2014)
Puglia
Legge n.47 del 14-11-2014
n.162 del 21-11-2014
Politiche ordinamentali e statuti
20-1-2015 / Impugnata
Con la legge in esame, la Regione Puglia intende promuovere una nuova riorganizzazione delle strutture e degli uffici con conseguente eventuale ridefinizione della dotazione organica dei dipendenti regionali, avviando, in attuazione del comma 529, dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), procedure di stabilizzazione per l'assunzione a tempo indeterminato, riservato al personale non dirigenziale che abbia maturato, entro la data del 31 dicembre 2015, i requisiti di cui al citato comma 529, dell'articolo 1, della legge 147/2013 e che risulti in servizio presso la Regione Puglia alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tuttavia, la legge regionale è censurabile per le seguenti motivazioni:

1) L’articolo 2 prevede che, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 529 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, al fine di favorire una più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, la regione avvia procedure di stabilizzazione per l’assunzione a tempo indeterminato, riservate al personale non dirigenziale che abbia maturato, entro la data del 31 dicembre 2015, i requisiti di cui al comma 529 dell’articolo 1 della L. 147/2013 e che risulti in servizio presso la regione Puglia alla data di entrata in vigore della legge regionale.
Tale disposizione si pone in contrasto con il citato comma 529 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, in quanto amplia la sfera dei destinatari della norma statale, che prevede le regioni che, alla data dell'ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2012, non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica sia complessiva, sia relativa alla categoria/qualifica interessata, e che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità, purché con il medesimo datore di lavoro, e ove le predette deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal contratto stesso siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali abilitate e l'ente interessato ai sensi dell' articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, possano procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato.
Si ritiene, inoltre, che la disposizione della norma finanziaria costituisca esplicazione della competenza statale in materia di "coordinamento della finanza pubblica " di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare nonché si pone in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

2) L'articolo 4, prevede che le procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale per l'assunzione a tempo indeterminato, riservato al personale che abbia maturato, entro la data del 31 dicembre 2015, i requisiti di cui al citato comma 529, dell'articolo 1, della legge 147/2013, previste dagli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale n. 47/2014, debbano intendersi “quali principi applicabili alle agenzie regionali, agli enti, all’Autorità di bacino e alle società in house della Regione Puglia di cui alla deliberazione di Giunta regionale 5 maggio 2014 n. 810 e alla legge regionale 20 maggio 2014 n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore), costitutiva dell’Agenzia ARCA”.
Tale disposizione, estendendo agli enti e alle agenzie sopra evidenziate i principi di cui al comma 529 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), si pone in contrasto con le medesime disposizioni di cui al citato comma 529, nella considerazione che la legge di stabilità consente le procedure di stabilizzazione alle sole regioni per il personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità, purché con il medesimo datore di lavoro, e non prevede tali procedure per gli enti elencati nell’articolo 4.
Tale disposizione si pone in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 117, comma 3, della Costituzione cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare nonché con gli articoli 3 e 97 della Costituzione. Il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, è vincolante per le Regioni, al fine di soddisfare esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

Per i suesposti motivi si ritiene, pertanto, di promuovere le questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale.

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