Dettaglio Legge Regionale

Modifica della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt". (22-10-2014)
Veneto
Legge n.30 del 22-10-2014
n.103 del 28-10-2014
Politiche infrastrutturali
12-12-2014 / Impugnata
Con la legge regionale 22.10. 2014, n. 30, recante “Modifica della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt." la Regione Veneto detta disposizioni in materia linee e impianti elettrici. La legge regionale presenta profili di illegittimità costituzionale in relazione alla disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 1, che sostituisce il comma 6, dell’articolo 2, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt".
Il comma 6, di nuova formulazione, stabilisce che: "6. Non sono soggette all'obbligo dell'autorizzazione le modifiche di linee esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 500 m., le trasformazioni di linee con conduttori nudi in linee con cavo aereo, gli adeguamenti alle tensioni di esercizio normalizzate e le sostituzioni dei componenti, a condizione che tali interventi non comportino variazioni alla natura del progetto precedentemente approvato né incremento della potenza già autorizzata e non ricadano in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. È in ogni caso fatto salvo l'obbligo di progettazione tecnica e relativo collaudo.".
La nuova disposizione regionale inserisce, quindi, nella previgente disciplina relativa a tutte le linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt, una esenzione dall’autorizzazione, oltre che per interventi di manutenzione o sostituzione di componenti, anche per tutte la varianti di tracciato che non superino i 500 metri.

In primo luogo, si evidenzia che la norma regionale non specifica se nella fattispecie “linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt” siano inclusi anche gli elettrodotti facenti parte della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN). In tale ipotesi, l’art. 1-sexies, al comma 1, del decreto-legge 29/8/2003 n. 239, stabilisce che la competenza a rilasciare l’autorizzazione è nazionale e non regionale e al comma 4-quinquies, prevede l’esenzione dall’autorizzazione per alcune fattispecie di interventi sostitutivi e di manutenzione degli elettrodotti “consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche", senza estendere tale esenzione alle varianti di tracciato degli stessi.

Nella più realistica ipotesi che la formulazione della norma regionale in esame si riferisca, invece, unicamente agli elettrodotti non facenti parte della RTN, si deve, comunque, rilevare una violazione della normativa ambientale.

In particolare, per ciò che concerne la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), le linee (elettrodotti) non facenti parte della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) con potenza superiore a 100.000 volt rientrano nei progetti di competenza regionale da assoggettare a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, a seconda della lunghezza del tracciato (rispettivamente >10 km e > di 3 km), ai sensi dell’Allegato III, lettera z), e dell’Allegato IV, punto 7, lettera z), alla Parte II del decreto legislativo n 152/2006 (Norme in materia ambientale).

Inoltre, per quanto qui di interesse, ai sensi della lettera ag) dell’Allegato III e ai sensi del punto 8, lettera t) dell’Allegato IV alla Parte II del citato d.lgs. n. 152/2006, le modifiche o estensioni dei progetti sopra citati sono soggetti rispettivamente a VIA, se conformi a eventuali limiti stabiliti oppure, nel caso in cui non rientrassero in tali limiti, a verifica di assoggettabilità a VIA qualora la loro realizzazione possa potenzialmente produrre effetti negativi sull’ambiente.
Ne consegue che le variazioni di tracciato, seppur di scarsa entità (inferiori a 500 metri), non possono essere aprioristicamente escluse da qualsiasi forma di valutazione ambientale, in quanto lo specifico contesto localizzativo oggetto della variante di tracciato può determinare situazioni di incompatibilità con la tutela ambientale [ad es.: siti di importanza comunitaria (SIC) e zone speciali di conservazione (ZSC)].

Di contro, le disposizioni regionali in esame dispongono una generalizzata deroga all’obbligo di autorizzazione per le modifiche di tracciato inferiori a 500 metri a condizione che “tali interventi non ricadano in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”, senza tuttavia prevedere la necessaria norma di salvaguardia della normativa in materia di VIA, operando così una indebita restrizione del campo di applicazione della disciplina in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.

Pertanto, l’art 1 della l.r. n. 30/2014, dettando disposizioni difformi rispetto alla normativa statale vigente in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, viola l’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione.
Per questi motivi la norma sopra indicata deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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