Dettaglio Legge Regionale

Modifiche alla Legge Regionale 23 dicembre 2013, n. 49 “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione. Legge Finanziaria 2014”. (10-9-2014)
Marche
Legge n.22 del 10-9-2014
n.86 del 11-9-2014
Politiche economiche e finanziarie
30-10-2014 / Impugnata
La legge regionale in esame (pubblicata nel BUR Anno XLV n. 86), a cui è seguita una “Errata corrige" del 2/10/2014 (BUR Anno XLV n. 94) è stata, infine, ripubblicata con il testo corretto, in data 23/10/2014 (BUR Anno XLV n. 100), con il medesimo n. 22.
Tale disposizione è censurabile relativamente alla norma contenuta nell'articolo 1, comma 2, che si pone in contrasto con gli articoli 107 e 108, paragrafo 3 del TFUE, concernenti gli aiuti di Stato, e viola dunque l'articolo 117, comma 1 della Costituzione.
La citata disposizione regionale, rubricata contributo straordinario alla Società Aerdorica S.p.A. per la definizione degli adempimenti fiscali pregressi, prevede un finanziamento di oltre un milione di euro a favore di detta Società, gestore dell’Aeroporto delle Marche a controllo regionale.
Il predetto finanziamento non risulta essere stato sottoposto al vaglio della Commissione Europea che avrebbe dovuto valutare la compatibilità della norma con l'impatto sulla concorrenza sugli scambi tra Paesi membri e si configura quindi come un aiuto di Stato non autorizzato.
L’art. 45, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), stabilisce infatti che: «Le amministrazioni che notificano alla Commissione europea progetti volti a istituire o a modificare aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, contestualmente alla notifica, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee una scheda sintetica della misura notificata».

Risulta evidente dunque che la Regione Marche ha adottato, con la norma in esame, un atto definitivo di concessione del contributo senza aver preventivamente sottoposto progetto, modalità e contenuto alla predetta Commissione, in ossequio al combinato dell’art. 108, paragrafo 3, TFUE e dell’art. 45, comma 1, della legge n. 234 del 2012.
L'ammontare dell’agevolazione attribuita all’aeroporto delle Marche, risulta nettamente superiore al massimo consentito (euro 200.000,00 complessivi in tre esercizi finanziari) entro il quale l’intervento può essere qualificato «de minimis» e conseguentemente sottratto alle procedure di verifica preventiva di pertinenza della Commissione europea.
La norma non prevede inoltre alcuna clausola di sospensione del finanziamento (c.d. clausola "stand still") fino alla verifica di compatibilità da parte della Commissione europea.
Si aggiunge che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 299/2013, ha già dichiarato incostituzionale una analoga norma della stessa Regione Abruzzo con la quale si disponeva un identico finanziamento a favore della Società SAGA SpA, gestore dell’Aeroporto d’Abruzzo.
Per i suesposti motivi la norma regionale deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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