Dettaglio Legge Regionale

Tutela, governo e gestione pubblica delle acque. (4-4-2014)
Lazio
Legge n.5 del 4-4-2014
n.28 del 8-4-2014
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2014, il Governo ha impugnato la legge della Regione Lazio n. 5 del 4/04/2014 recante: “Tutela, governo e gestione pubblica delle acque”.

In particolare, la questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, è stata sollevata in relazione alle norme contenute negli articoli 2 (comma 7); 3 (comma 9); 4 (comma 2); 5 (comma 2 e comma 5, lettere a) e d); 10 (comma 1). Tali norme, in materia di organizzazione del servizio idrico integrato e determinazione delle relative tariffe, sono state ritenute in contrasto con le norme statali contenute nel codice dell’ambiente in materia e, di conseguenza, in contrasto con l’articolo 117, comma 2, lettere e) ed s) della Costituzione.

Successivamente la Regione Lazio, con la legge regionale n. 13 del 28 ottobre 2015, è intervenuta sulle sopra citate norme censurate. In particolare, con l’art. 1, comma 2, della l.r. n. 13/2015 ha modificato l’art. 2, comma 7, della legge regionale 4 aprile 2014, n. 5. Tale norma prevedeva che “Al fine di garantire, in linea di fatto e di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il conseguimento dei principi e delle finalità enunciate e il raggiungimento della missione affidata, ciascuna Autorità, sentite le comunità di riferimento ed i comuni interessati, all'interno degli ambiti di bacino idrografico, decide, nell'ambito delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato e di scelta della forma di gestione, in merito all'applicazione delle regole della concorrenza”. La norma era stata impugnata in quanto l’attribuzione all’Autorità competente di un potere di scelta circa l’applicazione delle regole della concorrenza non era apparsa conforme all’art. 150, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, secondo cui “L'Autorità d'ambito aggiudica la gestione del servizio idrico integrato mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto delle competenze regionali in materia”. Le modifiche introdotte sono idonee a far venire meno le criticità rilevate.

L’Articolo 2 della l.r. n. 13/2015 modifica l’ultimo periodo del comma 9 della l.r. n. 5/2014, che consentiva la revoca delle concessioni al prelievo e le autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello potabile, anche prima della loro scadenza amministrativa, per gravi problemi qualitativi e quantitativi al corpo idrico interessato. La disposizione, nella parte in cui stabiliva che “In tali casi non sono dovuti risarcimenti di alcun genere, salvo il rimborso degli oneri per il canone di concessione delle acque non prelevate”, era stata ritenuta invasiva della competenza legislativa statale in materia “ordinamento civile” e quindi in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. La nuova formulazione, supera le criticità rilevate in quanto prevede che "In tali casi non è dovuta la corresponsione di alcun indennizzo da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione".
L’Articolo 3 della l.r n. 13/2015 modifica l'articolo 4 comma 2, della l.r. n. 5/2014. La norma impugnata prevedeva che la gestione del servizio idrico integrato fosse “svolta senza finalità lucrative e ha come obiettivo il pareggio di bilancio, persegue finalità di carattere sociale e ambientale ed è finanziata attraverso risorse regionali e meccanismi tariffari”. A questo riguardo, il Governo aveva ritenuto che la norma interveniva in un ambito materiale di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lettere e ed s, Cost., con riferimento alla tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente), e che si poneva in contrasto con l’art.154 del d.lgs n.152/2006. La disciplina statale, infatti, attribuisce all’Autorità per l’energia elettrica e il gas e i sistemi idrici (AEEGSI) le competenze in materia di determinazione del metodo tariffario, prevedendo che le funzioni stesse vengano esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. L’art. 1 della l. n. 481/1995, nonché l’art. 3, comma 1, lett. d) del dPCM 20/07/2012, lungi dall’assicurare ex lege il pareggio in bilancio dei gestori, anche in presenza di costi inefficienti, prevede che la regolazione debba assicurare “costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori”. Tale principio secondo il governo è incompatibile con quello della garanzia del pareggio in bilancio, anche in presenza di costi inefficienti. Con la legge in esame la regione Lazio ha modificato la disposizione impugnata, sostituendo l’obiettivo del pareggio di bilancio con l’obiettivo dell’equilibrio economico-finanziario della gestione. Di conseguenza, anche su questo punto sono venuti meno i profili di incostituzionalità evidenziati.

L’Articolo 4 della l.r. 13/2015 reca modifiche all'articolo 5 della L.R. n. 5/2014. In particolare, sopprime il secondo e il terzo periodo del comma 2 e elimina, al comma 3, il riferimento a quanto previsto dal comma 2. La disposizione, impugnata dal governo, al secondo periodo prevedeva che la Regione rilasciasse alle Autorità di ambito di bacino idrografico le concessioni per le grandi derivazioni di acque sotterranee e superficiali affioranti nei rispettivi bacini idrografici. Il terzo periodo prevedeva che tali concessioni potessero eventualmente essere rilasciate anche in modalità cointestata con altre Autorità di bacino idrografico interferenti che, alla data di entrata in vigore della legge, avessero in uso prevalente la risorsa idrica captata a scopi idropotabili. La disposizione era stata impugnata perché le Autorità d’ambito di bacino idrografico, oltre a non essere ancora state costituite, non saranno soggetti di diritto privato. Pertanto, la disposizione era ritenuta in contrasto con l’articolo 150 del d.lgs. n. 152/2006, secondo cui le Autorità d'ambito, quali soggetti di governo degli ambiti di bacino idrografico, aggiudicano la gestione del servizio idrico integrato mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie. Di conseguenza, veniva ravvisata la violazione della competenza esclusiva dello stato in materia di tutela della concorrenza, alla quale, per costante giurisprudenza costituzionale, sono riconducibili le disposizioni relative alle modalità di affidamento delle concessioni di derivazione delle acque. Si riscontrava, inoltre, la violazione l’art. 12 del d.lgs. n. 79/1999, che prevede che le concessioni relative alle grandi derivazioni d’acqua per uso idroelettrico siano affidate tramite procedura ad evidenza pubblica.
La disposizione in esame, inoltre, modifica la lettera a) del comma 5. Anche tale disposizione aveva costituito oggetto di impugnativa. La norma prevedeva che “Gli ambiti di bacino idrografico si organizzano sulla base di una convenzione di cooperazione tipo (..) che contiene comunque i seguenti principi: a) alle assemblee decisionali dell'ambito di bacino idrografico, per quanto attiene la determinazione e la revisione dei piani d'ambito, la determinazione e la revisione delle tariffe e l'esame a consuntivo della gestione del servizio idrico integrato, i delegati degli enti partecipano col vincolo di mandato delle assemblee elettive del proprio ente di appartenenza”. Il governo aveva ritenuto che tale disposizione avesse l’effetto di attribure in maniera surrettizia agli Ambiti di Bacino idrografico un potere in materia di determinazione e revisione delle tariffe, che spetta invece all’AEEGSI, e che pertanto, intervenendo in ambiti quali la tutela della concorrenza e dell’ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, violasse l’art. 117, comma 2, lett. e) ed s) della Costituzione. La disposizione in esame sostituisce il riferimento alla "determinazione e la revisione delle tariffe" con un riferimento alla "predisposizione delle tariffe", in modo da superare le prospettate censure di incostituzionalità.
Inoltre, è abrogata la lettera d) del comma 5, secondo cui restava in capo “ad ogni singolo ente il diritto a provvedere direttamente alla gestione del servizio idrico integrato sul proprio territorio”.
Anche tale disposizione aveva costituito oggetto di impugnativa. Il governo aveva, infatti, ritenuto che la norma citata contrastasse con il principio di unitarietà della gestione affermato dall’art. 147, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 e dall’articolo 150, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 e che pertanto invadesse la potestà legislativa statale in materia di tutela dell'ambiente. La disposizione censurata pareva introdurre una modalità di affidamento del servizio idrico integrato volta a favorire o preservare la gestione del servizio idrico integrato da parte dei singoli comuni, invadendo la sfera di competenza statale, in contrasto con le norme statali interposte che sanciscono il principio della gestione sovra comunale del servizio idrico integrato per ambiti territoriali ottimali e, in particolare, con l’art. 3-bis del decreto–legge n. 138/2011. Inoltre, in deroga ai principi del diritto dell'Unione europea di libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza, sembrava consentire una applicazione estensiva, invece che restrittiva, dell’in house providing.
L’Articolo 6 modifica all'articolo 6 della L.R. n. 5/2014, solo al fine di eliminare il rinvio all'articolo 5, comma 5, lettera d, in quanto abrogato dalla legge in esame.

Infine, l’Articolo 7 della l.r. n. 13/2015 abroga il comma 1 dell'articolo 10 della L.R. n. 5/2014. Tale disposizione prevedeva che “Fermo restando l'operatività delle convenzioni di cooperazione in essere di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 gennaio 1996, n, 6 e successive modifiche, le gestioni provvisorie non rientranti nelle convenzioni di cooperazione operano fino all'individuazione degli ambiti dì bacino idrografico di cui all'articolo 5, comma 1". La disposizione consentiva una sanatoria delle gestioni in essere intervenendo in un ambito materiale, riguardante la modalità di affidamento del servizio, di competenza esclusiva statale. Come più volte affermato dalla Corte Costituzionale, la disciplina concernente le modalità di affidamento del servizio rientra nella materia della tutela della concorrenza "tenuto conto degli aspetti strutturali e funzionali propri e della sua diretta incidenza sul mercato"(vedi sentenza Corte Cost. n. 325/2010). Pertanto, era stato ravvisato un contrasto con la normativa statale di riferimento afferente alle materie della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e tutela della concorrenza, per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva, e quindi una violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e) ed s) della Costituzione .

Il Ministero dell'Ambiente ha comunicato di ritenere che il mutamento normativo operato con la l.r. 13 del 2015, è satisfattivo rispetto alle censure inizialmente poste e, imoltre, che la documentazione fornita dalla Regione a sostegno della mancata attuazione delle normativa regionale, risulta sufficiente a poter escludere che le norme oggetto di impugnazione abbiano avuto applicazione medio tempore.
Infatti il contenuto della disposizione regionale oggetto di censura non ha trovato attuazione anche in considerazione del fatto che la norma impugnata non era di automatica e immediata applicazione, dal momento che quest’ultima era subordinata alla costituzione delle Autorità di ambito, da individuare mediante successiva legge regionale a tutt’oggi non approvata.

Per questi motivi, si ritiene che ricorrano i presupposti per rinunciare al ricorso di fronte alla Corte Costituzionale avverso la legge regionale della Regione Lazio n. 5/2014.
6-6-2014 / Impugnata
La legge regionale 7 aprile 2014, n. 5, recante: “Tutela, governo e gestione pubblica delle acque.” detta disposizioni per il governo del patrimonio idrico della Regione. Essa presenta profili di illegittimità costituzionale in relazione a numerose disposizioni, per i motivi di seguito specificati. In particolare :

1) L’art. 2, comma 7, stabilisce che “Al fine di garantire, in linea di fatto e di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il conseguimento dei principi e delle finalità enunciate e il raggiungimento della missione affidata, ciascuna Autorità, sentite le comunità di riferimento ed i comuni interessati, all'interno degli ambiti di bacino idrografico, decide, nell'ambito delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato e di scelta della forma di gestione, in merito all'applicazione delle regole della concorrenza”.
La norma citata non risulta coerente con le norme nazionali di settore, attribuendo all’Autorità competente un potere di scelta circa l’applicazione delle regole della concorrenza , discrezionalità questa che non si risolve in una facoltà, a tutela della concorrenza, come sancita dalla Costituzione, di scegliere tra le forme di gestione e le modalità di affidamento previste dalla disciplina europea e dalla normativa statale di settore. Al riguardo l’art. 150, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, prevede che “L'Autorità d'ambito aggiudica la gestione del servizio idrico integrato mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto delle competenze regionali in materia”.
Pertanto, così come formulata la citata disposizione regionale, intervenendo in ambiti quali la tutela della concorrenza e dell’ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, viola l’art. 117, comma 2, lett. e) ed s) della Costituzione.

2) L’art. 3, comma 9, della l. r. n. 5/2014, stabilisce che “Le concessioni al prelievo e le autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello potabile possono essere revocate dall'autorità competente, anche prima della loro scadenza amministrativa, se è verificata l'esistenza di gravi problemi qualitativi e quantitativi al corpo idrico interessato. In tali casi non sono dovuti risarcimenti di alcun genere, salvo il rimborso degli oneri per il canone di concessione delle acque non prelevate”.
La norma appena citata appare censurabile laddove prevede che, a seguito della revoca delle concessioni al prelievo e delle autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello potabile, in via generale, è negato qualunque risarcimento dei danni eventualmente subiti dal concessionario. Detta previsione deve essere ricondotta alla materia “ordinamento civile” di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.
Pertanto, la citata disposizione regionale, intervenendo in materia di ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato, viola l’art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione.

3) L’art. 4, comma 2, prevede che “Al fine di garantire, in linea di fatto e di diritto, l'affermazione dei principi enunciati, la gestione del servizio idrico integrato deve essere svolta nel rispetto dei principi costituzionali, degli esiti referendari e della legislazione statale vigente, nonché secondo quanto disposto dall'articolo 106, paragrafo 2 del TFUE. Inoltre la medesima gestione deve essere svolta senza finalità lucrative e ha come obiettivo il pareggio di bilancio, persegue finalità di carattere sociale e ambientale ed è finanziata attraverso risorse regionali e meccanismi tariffari.”
Premesso che le disposizione regionale interviene in materia di natura della gestione del servizio idrico integrato e modalità di affidamento del medesimo, ambiti materiali riconducibili, per costante giurisprudenza costituzionale, alle materie di competenza esclusiva dello Stato di cui all’art. 117, comma 2, lettere e ed s, Cost. (tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente), essa presenta criticità nella parte in cui prevede che “la gestione del servizio idrico integrato (…) ha come obiettivo il pareggio di bilancio, persegue finalità di carattere sociale e ambientale ed è finanziata attraverso risorse regionali e meccanismi tariffari.”
La pertinente normativa statale, contenuta nell’art.154 del d.lgs n.152/2006, disciplinando la tariffa del Servizio idrico integrato, al comma 14, prevede che questa sia predisposta dall’ Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 . L’art. 21, comma 19 del d.l. 6/12/2011 n. 201 come convertito in legge L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto che le funzioni già appartenenti alla Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, siano trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas prevedendo che le funzioni stesse vengano esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. L’art. 1 della l. n. 481/1995, nonché l’art. 3, comma 1, lett. d) del dPCM 20/07/2012), lungi dall’assicurare ex lege il pareggio in bilancio dei gestori, anche in presenza di costi inefficienti, prevede che la regolazione debba assicurare “costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori”. Pertanto, è competenza dello Stato (nella specie l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico) definire “un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti” (art. 1 della l. n. 481/1995) e garantire la copertura dei costi efficienti di investimento e di esercizio e non certo quello, con esso incompatibile, della garanzia del pareggio in bilancio, anche in presenza di costi inefficienti.
Al riguardo, con la sentenza n. 67/2013, la corte Costituzionale ha ribadito che “la costante giurisprudenza della Corte, che qui si intende ribadire, ha dunque ricostruito la disciplina statale relativa alla determinazione della tariffa, come complesso di norme atte a preservare il bene giuridico “ambiente” dai rischi derivanti da una tutela non uniforme ed a garantire uno sviluppo concorrenziale del settore del servizio idrico integrato”, da cui deriva la sussistenza dei citati titoli di competenza esclusiva statale.
Pertanto, la citata disposizione regionale, intervenendo in ambiti quali la tutela della concorrenza e dell’ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, viola l’art. 117, comma 2, lett. e) ed s) della Costituzione.


4) L’art. 5, comma 2, prevede che “Le Autorità degli ambiti di bacino idrografico concorrono, in coordinamento tra loro e con la Regione, al conseguimento dei principi di cui agli articoli 2 e 3. A tal fine, la Regione deve rilasciare alle Autorità di ambito di bacino idrografico le concessioni per le grandi derivazioni di acque sotterranee e superficiali affioranti nei rispettivi bacini idrografici. Tali concessioni possono eventualmente essere rilasciate anche in modalità cointestata con altre Autorità di bacino idrografico interferenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano in uso prevalente la risorsa idrica captata a scopi idropotabili.”.
Tale disposizione, imponendo che il rilascio delle concessioni di captazione mediante le grandi derivazioni di acque sotterranee e superficiali siano rilasciate in capo alle Autorità di ambito di bacino idrografico , considerato anche che dette Autorità , ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 5 della legge regionale, non sono state costituite e che esse, comunque, non saranno soggetti di diritto privato, contrasta con quanto stabilito dall’articolo 150 del d.lgs. n. 152/2006, secondo cui sono le Autorità d'ambito, quali soggetti di governo degli ambiti di bacino idrografico, ad aggiudicare la gestione del servizio idrico integrato mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie.
E’ infatti costante la giurisprudenza costituzionale nell’affermare che le disposizioni relative alle modalità di affidamento delle concessioni di derivazione delle acque "rientrano nella materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva dello Stato: a detto ambito va ricondotta l’intera disciplina delle procedure di gara pubblica (sentenze n. 46 e n. 28 del 2013, n. 339 del 2011 e n 283 del 2009), in quanto quest’ultima costituisce uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza in modo uniforme sull’intero territorio nazionale” (Corte Cost., 25 febbraio 2014, n. 28).
Inoltre, tra le norme statali interposte – la cui violazione determina la violazione indiretta dell’art. 117, comma 2, Cost. – occorre menzionare l’art. 12 del d.lgs. n. 79/1999, che prevede che le concessioni relative alle grandi derivazioni d’acqua per uso idroelettrico siano affidate tramite procedura ad evidenza pubblica.
Pertanto, detta disposizione regionale, intervenendo in ambiti quali la tutela della concorrenza e dell’ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, viola l’art. 117, comma 2, lett. e) ed s) della Costituzione.

5) L’art. 5, comma 5, lett. a), prevede che “Gli ambiti di bacino idrografico si organizzano sulla base di una convenzione di cooperazione tipo (..) che contiene comunque i seguenti principi: a) alle assemblee decisionali dell'ambito di bacino idrografico, per quanto attiene la determinazione e la revisione dei piani d'ambito, la determinazione e la revisione delle tariffe e l'esame a consuntivo della gestione del servizio idrico integrato, i delegati degli enti partecipano col vincolo di mandato delle assemblee elettive del proprio ente di appartenenza”.
Tale norma attribuisce in maniera surrettizia agli Ambiti di Bacino idrografico un potere in materia di determinazione e revisione delle tariffe, che spetta invece all’ Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, in forza dell’art. 10, comma 14, del d.l. n. 70/2011 e dell’art. 3, comma 1, del dPCM 20 luglio 2012, in quanto riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente (cfr. sentenza Corte Cost. n. 67/2013).
Pertanto, detta disposizione regionale, intervenendo in ambiti quali la tutela della concorrenza e dell’ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, viola l’art. 117, comma 2, lett. e) ed s) della Costituzione.


6) l’art. 5, comma 5, lett. d) prevede che “d) fermi restando il diritto alla disponibilità e all'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile, la salvaguardia della risorsa e la sua utilizzazione secondo criteri di solidarietà, pur nell'ambito di una gestione coordinata della risorsa a livello di bacino idrografico, resta in capo ad ogni singolo ente il diritto a provvedere direttamente alla gestione del servizio idrico integrato sul proprio territorio.”.
La norma citata contrasta con il principio di unitarietà della gestione affermato dall’art. 147, del d.lgs. n. 152/2006, che al comma 2 prevede “Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi: a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati; b) unitarietà della gestione e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni; c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici”.
Anche l'articolo 150, comma 1, del citato d.lgs. n. 152/2006, richiama il principio di unitarietà della gestione, stabilendo che "1. L'Autorità d'ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unitarietà della gestione per ciascun ambito, delibera la forma di gestione fra quelle di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.".
Le linee generali relative alla modalità dell'organizzazione del servizio idrico stabilite dallo Stato, sono riconducibili alla materia della tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, nella quale rientra anche lo stabilire le condizioni in presenza delle quali si possa non partecipare alla gestione unica del servizio idrico (si veda sul punto la sentenza Corte Cost. n. 246/2009).
La medesima disposizione regionale , disponendo in particolare che “resta in capo ad ogni singolo ente il diritto a provvedere direttamente alla gestione del servizio idrico integrato sul proprio territorio.”, introduce una modalità di affidamento del servizio idrico integrato volta essenzialmente a favorire o preservare la gestione del servizio idrico integrato da parte dei singoli comuni, invadendo la sfera di competenza statale, in contrasto con con le norme statali interposte, che sanciscono il principio della gestione sovra comunale del servizio idrico integrato per ambiti territoriali ottimali. In particolare, l’art. 3.bis del decreto–legge n. 138/2011, stabilisce infatti che “A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale” e che “ Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (..) sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo.”.
Pertanto, la norma censurata finisce per riconoscere ai singoli enti territoriali il diritto di provvedere direttamente alla gestione del servizio idrico integrato e attribuendo ad essi la discrezionalità di scegliere se applicare o meno le regole delle concorrenza. L'autorità competente ha la facoltà di scelta in ordine alle modalità di gestione fermo restando comunque, anche nel ricorso all'affidamento diretto o in house, il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e libera concorrenza.
Trattandosi di deroga ai principi del diritto dell'Unione europea di libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza, l’in house providing, infatti, è ammissibile soltanto in presenza di alcune rigorose condizioni, individuate in maniera sempre restrittiva dalla giurisprudenza dell'Unione europea. Con la celebre sentenza Teckal del 18 novembre 1999 n. 107/1998, la Corte di Giustizia subordina la legittimità dell'istituto in esame alla sussistenza di due requisiti: il "controllo analogo" a quello esercitato dall'ente su i propri servizi, e la realizzazione della parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti controllanti (criterio della prevalenza).
La norma regionale, dunque, si pone in contrasto con quanto previsto dalla normativa europea, oltre che con quanto disciplinato dai richiamati articoli 147 e 150 del d.lgs. n. 152/2006 e, intervenendo in ambiti quali la tutela della concorrenza e dell’ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, viola l’art. 117, comma 2, lett. e) ed s) della Costituzione.

7) l'art. 10, comma 1, prevede che “Fermo restando l'operatività delle convenzioni di cooperazione in essere di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 gennaio 1996, n, 6 (Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36) e successive modifiche, le gestioni provvisorie non rientranti nelle convenzioni di cooperazione operano fino all'individuazione degli ambiti dì bacino idrografico di cui all'articolo 5, comma 1".
Con tale norma, la Regione consente una sanatoria delle gestioni in essere intervenendo in un ambito materiale, riguardante la modalità di affidamento del servizio, di competenza esclusiva statale. Come più volte affermato dalla Corte Costituzionale, la disciplina concernente le modalità di affidamento del servizio rientra nella materia della tutela della concorrenza "tenuto conto degli aspetti strutturali e funzionali propri e della sua diretta incidenza sul mercato"(vedi sentenza Corte Cost. n. 325/2010).
La norma regionale de qua, quindi, dettando disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento afferente alle materie della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e tutela della concorrenza, per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva, viola l'art. 117, comma 2, lett. e) ed s) della Costituzione .
Per i motivi sopra esposti le sopra descritte norme della legge regionale in esame devono essere impugnate ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

« Indietro