Dettaglio Legge Regionale

Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali. (2-8-2013)
Toscana
Legge n.46 del 2-8-2013
n.39 del 7-8-2013
Politiche ordinamentali e statuti
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2013, è stata impugnata, da parte del Governo, la legge della Regione Toscana n. 46 del 2 agosto 2013 recante: "Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali".

E' stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto L'articolo 6, al comma 2 riconosceva ai componenti dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione un gettone di presenza di euro 300,00 lordi per ogni seduta collegiale, fino ad un massimo di quattro sedute mensili.

Tale formulazione era in evidente contrasto con quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del d.l. n. 78/2010 convertito, con modificazioni nella legge n. 122/2010, ai sensi del quale "la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano previsti gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro lordi a seduta giornaliera"

Successivamente, la Regione Toscana con legge regionale n. 9 del 19 febbraio 2014, assentita dal Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2014, ha apportato modifiche ed integrazioni alla citata legge regionale n. 46/2013.

La nuova formulazione dell'articolo 6, al comma 2, prevede che ai componenti dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione viene corrisposto un gettone di presenza di € 30,00 lordi.
Tale compenso è inteso per ogni seduta giornaliera, in conformità all'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010 che costituisce disposizione di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

Si ritiene quindi, che siano venuti meno i motivi oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale e che, pertanto, ricorrano i presupposti per rinunciare all'impugnativa.
27-9-2013 / Impugnata
La legge in esame intende riconoscere il diritto dei cittadini alla partecipazione attiva all'elaborazione delle politiche pubbliche regionali e locali anche mediante l'istituzione di una Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione

Tuttavia la legge regionale è censurabile per la seguente motivazione:

1) L'articolo 6, comma 2, riconosce ai componenti dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione un gettone di presenza di euro 300,00 lordi per ogni seduta collegiale, fino ad un massimo di quattro sedute mensili. Tale disposizione è in evidente contrasto con quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del d.l. n. 78/2010 convertito, con modificazioni nella n. legge n. 122/2010, ai sensi del quale "la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano previsti gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera". La Corte Costituzionale ha affermato costantemente che le disposizioni contenute nel citato articolo 6 del d.l. n. 78/2010 possono considerarsi espressione di un principio fondamentale della finanza pubblica, che persegue il contenimento della spesa di funzionamento degli enti pubblici regionali. La disposizione della legge regionale censurata, più che lasciare del tutto inalterate le spese, ne determina, addirittura, un aumento. Essa va oltre i margini di discrezionalità del legislatore regionale ed è intrinsecamente lesiva non solo dell'obiettivo di abbattimento della spesa pubblica regionale, ma direttamente di quello minimale di contenimento della spesa (sentenze n. 211/2012 e 218/2013).
Pertanto, costituendo l'art. 6, comma 2, del d.l. n. 78/2010 disposizione di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la norma regionale si pone, altresì, in contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Per i suesposti motivi si ritiene, pertanto, di promuovere le questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale.

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