Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013). (23-5-2013)
Sardegna
Legge n.12 del 23-5-2013
n.24 del 24-5-2013
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA TOTALE IMPUGNATIVA

La legge regionale Sardegna n. 12/2013, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013)", è stata oggetto di impugnazione dinanzi la Corte Costituzionale sensi dell’art. 127 della Costituzione, per il seguente motivo:
l’art. 2, commi 1, 2 e 3 della legge in esame, introduce, a decorrere dal 2013, una serie di riduzioni dell'aliquota IRAP a favore delle imprese (nella misura del 70%) e degli enti pubblici (nella misura del 70% per le amministrazioni regionali e locali e dell'1% per le altre amministrazioni pubbliche statali).
La normativa statale non consente una così ampia manovrabilità delle aliquote IRAP in quanto la modifica delle aliquote, di fatto, è riconosciuta alle Regioni a statuto speciale con esclusivo riferimento alle nuove iniziative produttive.
Il legislatore regionale, quindi, disciplinando in modo non conforme alla disciplina statale di riferimento, eccede dalla propria competenza ed invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione, sia i principi stabiliti dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell’ottica del coordinamento della finanza pubblica.
Successivamente l’art. 1, comma 514, della legge n. 147/2013 ha modificato l’art. 10 dello statuto della Regione apportando nei confronti della disposizione oggetto di censura modifiche tali da eliminare i motivi di illegittimità costituzionale.
Il Ministero dell’economia e delle finanze – Ufficio Legislativo Finanze, con nota 3-698 del 23 gennaio 2014, ha comunicato che, per effetto della disposizione introdotta dall’art. 1, comma 514, della legge 23 dicembre 2013, n. 147 , sono da ritenere superati i rilievi di incostituzionalità precedentemente formulati dallo stesso Dicastero.
Per le ragioni sopra rappresentate si ritiene sia venuto meno il suesposto motivo del ricorso proposto innanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e, pertanto, si propone la rinuncia totale all'impugnazione.
19-7-2013 / Impugnata
Con la legge in esame la Regione Sardegna approva le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2013).
La legge regionale è censurabile in quanto eccede dalle competenze legislative statutarie di cui agli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto Speciale della Regione, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 , e successive modificazioni e integrazioni.
Eccede, altresì, dalla competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento di finanza pubblica, prevista per le Regioni ordinarie dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione, ed estesa, ex art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001, alla Regione Sardegna quale forma di autonomia più ampia. Come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale, il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi agli obiettivi nazionali condizionati anche dagli obblighi comunitari che grava sulle Regioni ad autonomia ordinaria in base all’art. 119 della Costituzione, si impone anche alle Regioni a statuto speciale nell’esercizio della propria autonomia finanziaria.
In particolare la legge in oggetto presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale :
1) L’art. 2, commi 1, 2 e 3 della legge in esame, introduce, a decorrere dal 2013, una serie di riduzioni dell'aliquota IRAP a favore delle imprese (nella misura del 70%) e degli enti pubblici (nella misura del 70% per le amministrazioni regionali e locali e dell'1% per le altre amministrazioni pubbliche statali).

La normativa statale non consente una così ampia manovrabilità delle aliquote IRAP in quanto la modifica delle aliquote, di fatto, è riconosciuta alle Regioni a statuto speciale con esclusivo riferimento alle nuove iniziative produttive. Il dettato normativo di cui all’’art. 40 del d.l. n. 78/2010, infatti, riconosce alle regioni ricadenti in zone disagiate (tra le quali anche la Sardegna) la facoltà di modificare l'aliquota IRAP, fino ad azzerarla, nonché di disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni, con ristretto riferimento unicamente alle nuove iniziative produttive.
Anche il d.lgs. n. 446/97, istitutivo dell'IRAP, aveva peraltro già previsto, all'art. 18, agevolazioni consistenti in crediti d'imposta a valere sull'IRAP (e sull'IRPEF) con esclusivo riferimento alle nuove iniziative produttive.
Pertanto, la disposizione regionale in esame, nel consentire agevolazioni fiscali di carattere generale e non finalizzate a sostenere le nuove iniziative produttive, contrasta con le citate norme statali e viola sia la competenza esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione, sia i principi stabiliti dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell’ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.
Per le motivazioni esposte, le disposizioni sopra indicate devono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell’art. 127 Cost.

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