Dettaglio Legge Regionale

Modifiche alle leggi regionali n. 29 dell’11.8.2011 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), n. 2 del 10.1.2013 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013), n. 3 del 10.1.2013 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015), n. 6 dell'11.3.2013 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell’Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), n. 143 del 17.12.1997 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative. (24-4-2013)
Abruzzo
Legge n.10 del 24-4-2013
n.17 del 8-5-2013
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia parziale
RINUNCIA PARZIALE
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2013 è stata impugnata da parte del Governo la legge della Regione Abruzzo n. 10 del 24/04/2013, pubblicata sul BUR n. 17 dell’ 08/05/2013 recante “Modifiche alle leggi regionali n. 29 dell’11.8.2011 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), n. 2 del 10.1.2013 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013), n. 3 del 10.1.2013 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015), n. 6 dell'11.3.2013 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell’Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), n. 143 del 17.12.1997 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative.”
Nello specifico, tra le diverse disposizioni per le quali è stata deliberata l’impugnativa costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione, sono ricompresi gli articoli 5 e 6 i cui oneri sono posti a carico del capitolo 321907, denominato "Oneri derivanti da transizioni, liti passive, procedure ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale" che è ricompreso nell'elenco delle spese obbligatorie allegato al bilancio di previsione 2013 della regione Abruzzo. L'art. 27 , comma 1, lett. c), della legge di contabilità regionale n. 3/2002, contrariamente, prevede che "La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata ... mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio riguardanti spese di natura non obbligatoria". Pertanto gli articoli 5 e 6 si pongono in contrasto con il citato art. 27 della legge regionale di contabilità e violano gli articoli 117, terzo comma e 81, quarto comma, della Costituzione.
Con successiva legge regionale 16 luglio 2013, n. 20 recante “Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015" e ulteriori disposizioni normative” è stata disposta, all’art. 15, comma 2, l’abrogazione dei citati articoli 5 e 6.
Il Ministero dell’economia e delle finanze, con nota LEXR 12306 del 1° ottobre 2013, ha espresso parere favorevole in merito alla rinuncia dell’impugnativa relativa agli articoli 5 e 6, sopra citati.
Per le ragioni sopra rappresentate si ritiene sia venuto meno il suesposto motivo del ricorso proposto innanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e, pertanto, si propone la rinuncia parziale all'impugnazione limitatamente agli articoli 5 e 6.
Permangono ancora validi gli ulteriori motivi di impugnativa di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2013.
26-6-2013 / Impugnata


La legge regionale indicata in oggetto, è censurabile per i seguenti motivi.
Articoli 2, 5 e 6: gli oneri derivanti dalle disposizioni in esame sono posti a carico del capitolo 321907, denominato "Oneri derivanti da transizioni, liti passive, procedure ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale" è ricompreso nell'elenco delle spese obbligatorie allegato al bilancio di previsione 2013 della regione Abruzzo.
Al riguardo, l'art. 27 , comma 1, lett. c), della legge di contabilità regionale n. 3/2002 prevede che "La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata ... mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio riguardanti spese di natura non obbligatoria".
Conseguentemente, ai sensi dell'art. 34, comma 1, D.Lgs. 28 marzo 2000, n, 76, le
disposizioni in esame, ponendosi in contrasto con il citato art. 27 della legge di contabilità, si pongono in violazione dell'articolo 117, terzo comma e dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.
Per le suesposte considerazioni si ritiene che sussistano i presupposti per l'impugnativa
della legge regionale in parola dinanzi alla Corte Costituzionale.

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