Dettaglio Legge Regionale

Provvedimenti per garantire la piena funzionalità del Servizio Sanitario regionale (29-3-2013)
Calabria
Legge n.12 del 29-3-2013
n.7 del 5-4-2013
Politiche socio sanitarie e culturali
24-5-2013 / Impugnata
La legge della regione Calabria n. 12 del 2013, recante “Provvedimenti per garantire la piena funzionalità del Servizio Sanitario regionale”, presenta profili di illegittimità costituzionale.

E’ opportuno premettere che la regione Calabria, per la quale si è verificata una situazione di disavanzi nel settore sanitario tali da generare uno squilibrio economico-finanziario che compromette l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ha stipulato, il 17 dicembre 2009, un accordo con i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze, comprensivo del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, che individua gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).
La Regione Calabria, peraltro, non avendo realizzato gli obiettivi previsti dal Piano di rientro nei tempi e nelle dimensioni di cui all'articolo 1, comma 180, della l. n. 311/04, nonché dall'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, e dai successivi interventi legislativi in materia, è stata commissariata ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, in attuazione dell’articolo 120 della Costituzione, nei modi e nei termini di cui all’articolo 8, comma 1, della legge n. 131/2003.
Nella seduta del 30 luglio 2010, infatti, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la nomina del Commissario ad acta per la realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Calabria, individuando lo stesso nella persona del Presidente della Regione pro tempore.
Successivamente i competenti tavoli di monitoraggio (Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza), nella riunione del 7 novembre 2012, rilevando le numerose criticità in essere e al fine di consolidare e rendere effettivamente strutturali gli interventi previsti nel Piano di rientro la cui realizzazione stava avvenendo con ritardi, hanno chiesto alla struttura commissariale di redigere ed adottare il Programma operativo per gli anni 2013-2015 per la prosecuzione del piano di rientro.
La regione non ha ancora trasmesso il Programma operativo 2013-2015.

In tale quadro appare opportuno segnalare in particolare che:
1) il Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario, sottoscritto in data 17 dicembre 2009 dalla Regione Calabria, prevede, tra l’altro, al punto 13-1, la riduzione della spesa di personale, anche mediante una gestione mirata del blocco del turn-over;
2) la Regione Calabria, a seguito di verifiche successive, è stata sottoposta al blocco automatico del turn-over del personale del SSR fino al 31 dicembre 2014;
3) Il Commissario ad acta ha manifestato la volontà della regione di avvalersi della deroga al blocco del turn over nella misura del 15%, secondo quanto previsto dall’art. 4-bis della legge n. 189/12, di conversione del d.l. n. 158/12. Al riguardo tuttavia la regione deve ancora predisporre una relazione esplicativa nella quale sia documentata la necessità, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, di assumere personale limitatamente al ruolo sanitario per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza.

Ciò premesso, la legge regionale in esame presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale.

- L’articolo 1, comma 1, dispone la stabilizzazione da parte delle Aziende sanitarie e ospedaliere regionali del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato che abbia i requisiti stabiliti dalla stesso comma 1, nonché dai successivi commi 2 e 3.
Tali disposizioni, che trasformano rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro di ruolo a tempo indeterminato in costanza di Piano di rientro dal disavanzo sanitario, sono censurabili sotto vari aspetti.

- Innanzitutto le disposizioni in esame, disponendo in materia di personale sanitario, interferiscono con l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, affidata al Commissario ad acta con il mandato commissariale del 30 luglio 2010. Per un verso, infatti, menomano le attribuzioni del Commissario previste dal punto 3), lettera a), del mandato commissariale, che affida al Commissario ad acta, “la razionalizzazione e il contenimento della spesa per il personale” in violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost. Per altro verso, non rispettano i vincoli posti dal Piano di rientro dal disavanzo, che prevede, tra l’altro, al punto 13-1, il blocco totale del turn over del personale. Le disposizioni regionali in esame, pertanto, non rispettando i vincoli imposti dal piano di rientro dal deficit sanitario vigente nella Regione Calabria, pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di risparmio in essi previsti, ledendo i principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali in costanza di Piano di rientro è preclusa alla regione l’adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano, essendo le previsioni dell'Accordo e del relativo Piano vincolanti per la regione stessa. Dette disposizioni regionali pertanto violano l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto contrastano con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.
La Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 73 del 2013 ha giudicato incostituzionali analoghe disposizioni della legge della regione Campania n. 19 del 2012, ritenendole per un verso interferenti con le funzioni e le attività del commissario ad acta, in violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost. e per, altro verso - in quanto foriere di spese ulteriori rispetto a quelle già stanziate - in contrasto anche con il principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria – espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica – e quindi con l’art. 117, terzo comma, Cost. (ex plurimis: sentenze n. 260 del 2012, n. 131 del 2012 e n. 91 del 2012).
Inoltre, nell’ambito delle norme statali che riguardano i piani di rientro dal disavanzo sanitario, le disposizioni in esame contrastano in particolare, violando l’art. 117, terzo comma, Cost., con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica contenuto nell’articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004, che stabilisce il mantenimento del blocco automatico del turn-over del personale del servizio sanitario regionale qualora, come nel caso di specie, non venga raggiunto l’obiettivo del ripianamento del disavanzo sanitario.
Al riguardo si precisa che i competenti tavoli di monitoraggio (Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza), nella riunione del 4 aprile 2012, hanno rilevato quanto segue: “il disavanzo non coperto relativo all’anno 2011, che ricomprende la rettifica della penitenziaria, tutti gli ammortamenti non sterilizzati e la perdita 2010 portata a nuovo, è pari a 35,488 mln di euro. Alla luce di quanto sopra riportato, essendo presente un disavanzo non coperto di 35,488 mln di euro, si sono realizzate le condizioni per l’applicazione degli automatismi fiscali previsti dalla legislazione vigente, vale a dire l’ulteriore incremento delle aliquote fiscali di IRAP e addizionale regionale all’IRPEF per l’anno d’imposta in corso, rispettivamente nelle misure di 0,15 e 0,30 punti, per l’applicazione del blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso e per l’applicazione del divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo.”
Anche nella successiva riunione dell’8 aprile 2013, i tavoli di monitoraggio hanno rilevato che “in ragione dei disavanzi pregressi di 200,166 mln di euro che non hanno trovato adeguata copertura, per la Regione Calabria si sono realizzate le condizioni per l’applicazione degli automatismi fiscali previsti dalla legislazione vigente, vale a dire l’ulteriore incremento delle aliquote fiscali di IRAP e addizionale regionale all’IRPEF per l’anno d’imposta in corso, rispettivamente nelle misure di 0,15 e 0,30 punti, per l’applicazione del blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso e per l’applicazione del divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo”.

- Inoltre le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 1, che dispongono una deroga al blocco del turn-over, si pongono in contrasto con l’articolo 4-bis del D.L. n. 158/2012, che consente alle regioni sottoposte a Piani di rientro la disapplicazione del blocco del turn-over, nel limite del 15 per cento, a condizione che i competenti tavoli tecnici di verifica dell’attuazione del piano accertino il raggiungimento, anche parziale, degli obiettivi previsti nei piani medesimi, e che tale disapplicazione sia disposta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. Condizioni queste che, come specificato nella premessa al punto 3), non si sono ancora verificate per la regione Calabria in quanto il Commissario ad acta, pur avendo avanzato la richiesta di avvalersi della deroga al blocco del turn over nella misura del 15%, secondo quanto previsto dal citato art. 4-bis del d.l. n. 158/12, non ha ancora presentato la relazione esplicativa che documenta la necessità di assumere personale sanitario, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, per garantire i livelli essenziali di assistenza.
Per tali motivi le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 dell’art. 1 della legge regionale in esame, contrastando con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui art. 4-bis del d.l. n. 158/12 , violano l’articolo 117, terzo comma 3, della Costituzione.

- Infine, sotto un profilo più generale, le disposizioni regionali in questione, prevedendo procedure selettive totalmente riservate al personale interno, contrastano con l’articolo 35, comma 3-bis del d.lgs. n. 165/2001 (inserito dall’art. 1, comma 401, L. 24 dicembre 2012, n. 228) - secondo il quale nelle procedure di reclutamento mediante concorso pubblico la riserva dei posti disponibili per il personale interno con contratto di lavoro a tempo determinato può avvenire solo entro limiti determinati - nonché con la costante giurisprudenza costituzionale secondo la quale le procedure per l’accesso al pubblico impiego devono essere aperte a soggetti esterni alla pubblica amministrazione. Si ravvisa, pertanto, anche la violazione del principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione (si veda, tra le altre, la sentenza n. 52/2011 Corte Cost.), nonché il contrasto con la legislazione statale vigente in materia e con la normativa contrattuale relativa al comparto degli enti del SSN, con violazione, per quest’ultimo aspetto, dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi).

Per i motivi esposti le disposizioni indicate debbono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

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