Dettaglio Legge Regionale

"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia". (28-12-2012)
Puglia
Legge n.45 del 28-12-2012
n.189 del 31-12-2012
Politiche economiche e finanziarie
26-2-2013 / Impugnata
Il provvedimento in esame, con il quale la Regione Puglia approva il bilancio di previsione 2013 - 2016, presenta profili di illegittimità costituzionale.

In particolare, appare censurabile per i seguenti motivi:

L’articolo 3, recante disposizioni relative alle “Aliquote dell’addizionale regionale IRPEF per l’anno 2013” dispone che “A decorrere dal 1° gennaio 2013, l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è determinata per scaglioni di reddito, applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di base:

a) per i redditi sino a euro 15 mila: 0,1 per cento;
b) per i redditi oltre euro 15 mila e sino a euro 28 mila: 0,2 per cento;
c) per i redditi oltre euro 28 mila e sino a euro 55 mila: 0,5 per cento;
d) per i redditi oltre euro 55 mila e sino a euro 75 mila: 0,5 per cento;
e) per i redditi oltre euro 75 mila: 0,5 per cento”.

La sopra riportata disposizione regionale introduce maggiorazioni delle aliquote d’imposta che, pur rispettando gli scaglioni di reddito fissati dall’art. 11 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), non sono improntate al principio di progressività cui il sistema tributario è informato, ponendosi in contrasto con l’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e, pertanto, contrasta con quanto stabilito dall’art. 53 della Costituzione.
In particolare, le maggiorazioni delle aliquote d’imposta, pur rispettando il criterio di progressività richiamato per il primo scaglione di reddito (fino a euro 15.000) e per il secondo scaglione (da euro 15.000 a euro 28.000) ne violano il disposto nei restanti tre scaglioni (da 28.000 a 55.000 euro; da 55.000 a 75.000 euro e per quelli oltre i 75.000 euro). Infatti, le maggiorazioni corrispondenti ai punti “a” e “b” dell’articolo 3 sono rispettivamente pari allo 0,1 e allo 0,2 per cento; mentre, per quelle di cui alle lettere “c”, “d” ed “e” del medesimo articolo 3, l’incremento dell’aliquota è pari, per tutte , a 0,50 punti in violazione del principio di progressività.
Inoltre, la norma in esame, nel prevedere le suddette variazioni dell’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 2013, si pone in contrasto con l’articolo 6 del D.lgs. n. 68/2011 che, modificato dal comma 555 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto che le variazioni dell’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF si applicano a decorrere dal 2014.
L’anticipazione temporale è, quindi, avvenuta in violazione di quanto statuito dall’art. 6 del D.lgs. n.68/2011, come novellato dal comma 555 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che accorda tale facoltà solo a fronte di una differenziazione delle aliquote effettivamente rispettosa del principio di progressività, non osservato nel caso di specie.
Ne consegue che la disposizione regionale, contrasta con le norme statali in materia di rimodulazione delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF, violando i principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, il principio di progressività cui è informato il sistema tributario italiano di cui all’articolo 53 della Costituzione nonché i principi stabiliti dall’articolo 117 terzo comma della Costituzione, nell’ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.

Per i motivi esposti la disposizione indicata deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.

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