Dettaglio Legge Regionale

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012. (21-12-2012)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.26 del 21-12-2012
n.37 del 28-12-2012
Politiche ordinamentali e statuti
8-2-2013 / Impugnata
La legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 26/2012 recante"Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012" è censurabile per le seguenti motivazioni:

1) L’articolo 112 della legge in esame inserisce il comma 2bis all’articolo 5 della legge regionale 9 del 2007, prevede che: “2 bis. Ai sensi dell' articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono escluse dalla verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), le sistemazioni idraulico - forestali, di cui all'articolo 54, che non comportino la realizzazione di opere idrauliche trasversali di altezza fuori terra in gaveta superiore a cinque metri e che abbiano come finalita' prevalente il consolidamento dei versanti instabili attigui alle sezioni d'alveo interessate o il consolidamento del fondo e degli argini di tratte di corsi d'acqua con sezioni idrauliche non superiori a quattro metri o il ripristino della piena funzionalita' idraulica di opere esistenti.”.
Al riguardo, l’articolo 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006 stabilisce che: “9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato V, un incremento nella misura massima del trenta per cento o decremento delle soglie di cui all'allegato IV. Con riferimento ai progetti di cui all'allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.”, mentre l’Allegato IV allo stesso d.lgs. 152/06, al punto 7, lettera o) prevede la classe di interventi:
“o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;” senza fissazione di alcuna soglia dimensionale.
Pertanto, la norma regionale in esame si pone in contrasto con le citate disposizioni del d.lgs. n. 152/06 in quanto esclude dalla verifica di assoggettabilita' un’intera classe di progetti senza considerare in alcun modo gli elementi indicati nell'allegato V del medesimo d.lgs. 152/2006 né, peraltro, porre alcuna attenzione e/o considerazione alla circostanza che gli interventi in questione possano ricadere in aree naturali protette.
Ulteriormente, si osserva che, considerato che nella classe di interventi sopra citata non è prevista alcuna soglia dimensionale, è evidente che non è possibile in alcun modo stabilire incrementi o decrementi di soglie e cioè, in altri termini, in tale fattispecie l’articolo 6, comma 9, del d.lgs. n. 152/06 non risulta applicabile.
La norma regionale in oggetto, pertanto, eccede dalla competenza statutaria di cui agli articoli 4 e 5 dello statuto, in quanto detta disposizioni difformi dalla normativa nazionale di riferimento afferente alla materia della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» di cui all’art. 117, co. 2, lett s), per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva.

2) Considerazioni del tutto analoghe valgono per le esclusioni dalla verifica di assoggettabilità operate all’art. 175 della legge regionale, che modifica l'articolo 5 bis della l.r. n. 43/90, relative agli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e di demolizione “a condizione che la campagna abbia durata inferiore a novanta giorni, nonché gli impianti mobili di trattamento di rifiuti non pericolosi a condizione che la campagna abbia durata inferiore a trenta giorni”.
A tal proposito, si deve rilevare che “la durata” non costituisce in alcun modo una soglia dimensionale né vi è alcuna considerazione, anche in questa disposizione, di alcuno dei fattori di cui all'allegato V del d.lgs. n. 152/06 né, peraltro, anche in tale fattispecie, si pone alcuna attenzione e/o considerazione alla circostanza che gli interventi in questione possano ricadere in aree naturali protette.
La norma regionale in oggetto, pertanto, eccede dalla competenza statutaria di cui agli articoli 4 e 5 dello statuto, in quanto detta disposizioni difformi dalla normativa nazionale di riferimento afferente alla materia della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» di cui all’art. 117, co. 2, lett s), per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva.

3) L'articolo 171 introduce al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 16/2009 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio) la lettera "c bis)" che così recita "gli interventi che per la loro limitata importanza statica sono esentati dagli adempimenti di cui agli articoli 65 e 93 del decreto dal Presidente della Repubblica 380/2001."
Attraverso tale modifica si demanda al regolamento regionale, da emanarsi previo parere della competente Commissione consiliare, la definizione degli interventi che per la loro limitata importanza statica sono esentati dagli adempimenti di cui agli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
Al riguardo, tenuto conto che ai sensi dell'articolo 10 della L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, la Regione Friuli Venezia Giulia è titolare di potestà legislativa concorrente nella materia "protezione civile", e posto che la legge regionale n. 16/2009, modificata dalla legge in oggetto, non riporta la definizione di "interventi di limitata importanza statica", la cui individuazione è rimessa al regolamento regionale, né tale categoria di opere è prevista nella normativa statale di riferimento (DM 14 gennaio 2008), la predetta nuova lettera c-bis), sopra richiamata risalta in contrasto con i principi fondamentali in tale materia contenuti negli articoli 65 "Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica" e 93 "Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche" del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, in violazione quindi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione in materia di protezione civile.


4) L’articolo 199 della legge in esame inserisce l'articolo 18-ter nella legge regionale n. 35 del 1986. Le disposizioni di nuova introduzione prevedono che: "nelle more dell'emanazione della disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non supera i 6.000 metri cubi, in relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, autorizzati in base a norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 152/2006" a condizione che il produttore dimostri l'esistenza di alcuni requisiti elencati nel medesimo articolo.
Si deve rilevare che tale elencazione non appare soddisfare i criteri dettati dal citato DM 161/2012, adottato ai sensi dell’art. 184-bis del d.lgs. 152/06, che stabilisce le condizioni da rispettare affinché il materiale da scavo sia considerato sottoprodotto e non rifiuto.
A tal proposito, si osserva che la disciplina dei rifiuti, afferendo alla materia di tutela dell'ambiente, è attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato. Pertanto, le Regioni non possono derogare alle norme statali che disciplinano la materia, neppure in via sussidiaria e cedevole.
Tale orientamento trova conforto nei principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza 249/2009 in cui si evidenzia che "il carattere trasversale della materia della tutela dell'ambiente, se da un lato legittima la possibilità delle Regioni di provvedere attraverso la propria legislazione esclusiva o concorrente in relazione a temi che hanno riflessi sulla materia ambientale, dall'altro non costituisce limite alla competenza esclusiva dello Stato a stabilire regole omogenee nel territorio nazionale per procedimenti e competenze che attengono alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio".
La stessa sentenza sottolinea, inoltre, che "la disciplina dei rifiuti si colloca nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, anche se interferisce con altri interessi e competenze" e, pertanto, poiché rientra " in una materia che, per la molteplicità dei settori di intervento, assume una struttura complessa, riveste un carattere di pervasività rispetto anche alle attribuzioni regionali".
La norma regionale in oggetto, pertanto, eccede dalla competenza statutaria di cui agli articoli 4 e 5 dello statuto, dettando disposizioni difformi dalla normativa nazionale di riferimento afferente alla materia della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» di cui all’art. 117, co. 2, lett s), per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva.

Per le considerazioni suesposte si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale.

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