Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni per la valorizzazione dei servizi volontari in provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in materia di attività di cooperazione allo sviluppo e personale. (19-11-2012)
Bolzano
Legge n.19 del 19-11-2012
n.48 del 27-11-2012
Politiche socio sanitarie e culturali
18-1-2013 / Impugnata
La legge della Provincia autonoma di Bolzano del 19 novembre 2012, n. 19, recante "Disposizioni per la valorizzazione dei servizi volontari in Provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in materia di attività di cooperazione allo sviluppo e personale", presenta i profili d’illegittimità costituzionale con riferimento all’art.3, comma 1, lett. a), all’art.6, commi 5, 6 e 9 e all’art. 15, comma 1, lett.b).

E’ opportuno premettere che la legge della Provincia autonoma di Bolzano in esame, che reca disposizioni per la valorizzazione dei servizi volontari in ambito territoriale, dopo aver individuato le finalità di detti servizi, indica (all'articolo 3) tra gli strumenti per la loro realizzazione, anche il servizio civile nazionale prestato ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, la cui disciplina è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Infatti il servizio civile nazionale è da ricondursi, come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 228 del 16 luglio 2004, alla materia "difesa e sicurezza della Stato" riservata (lettera d) alla competenza statale.
Con tale sentenza la Consulta ha fissato alcuni principi generali e ha definitivamente chiarito, ribadendo quanto già affermato nella sentenza n. 164 del 1985, come la previsione contenuta nel primo comma dell'art. 52 della Costituzione - che configura la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino - abbia un'estensione più ampia dell'obbligo di prestare il servizio militare.
Infatti, il dovere di difesa della Patria deve essere inteso come attività di impegno sociale non armato e non solo come attività finalizzata a contrastare o prevenire una aggressione esterna. Pertanto accanto alla difesa "militare" si colloca un'altra forma di difesa, per così dire "civile", che si traduce nella prestazione di comportamenti di impegno sociale non armato.
La Corte Costituzionale, nelle pronunce n. 228 del 2004 e n.. 431 del 2005, ha altresì precisato che è riservata alla competenza statale anche la disciplina degli aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale. La regolamentazione di tali aspetti è stabilita, infatti, nel decreto legislativo n. 77 del 2002, che delinea un sistema caratterizzato da un accentramento delle funzioni in materia di servizio civile in capo allo Stato e prevede l'attribuzione di specifiche competenze alle Regioni e Province Autonome relative a compiti di attuazione degli interventi di servizio civile nazionale.
In tale prospettiva le leggi regionali possono prevedere l'istituzione di un autonomo servizio civile regionale, di natura sostanzialmente diversa da quello nazionale e non riconducìbile al dovere di difesa della Patria, e, qualora dettino disposizioni in materia di servizio civile nazionale, devono tener conto dei limiti imposti dalla normativa statale.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte la legge provinciale in esame presenta profili d’illegittimità costituzionale per i seguenti motivi:

1) l'articolo 3, comma 1, lett. a), prevede che le finalità perseguite dai servizi volontari della Provincia siano realizzate anche “tramite il servizio civile nazionale volontario di cui alla legge n. 64/2001”. Tale disposizione utilizza, pertanto, per il perseguimento delle specifiche finalità dei servizi volontari della Provincia di Bolzano non solo l’istituto del servizio civile provinciale, ma anche l’istituto del servizio civile nazionale, che è disciplinato dalla legge n. 64 del 2001 e dal decreto legislativo n. 77 del 2002, e al quale, come esposto in premessa, il legislatore nazionale e la Corte Costituzionale hanno riconosciuto finalità più ampie di quelle perseguite dalla legge provinciale in esame, consistenti nella difesa civile della Patria e nell'attuazione di altri principi costituzionali. La disposizione in esame pertanto, sovrapponendo i due istituti riguardanti il servizio civile, finisce col regolamentare anche il servizio civile nazionale, invadendo in tal modo la materia “difesa e sicurezza dello Stato", la cui disciplina è riservata alla competenza statale dall’art. 117, secondo comma, lett. d), della Costituzione.
Ulteriore conferma della destinazione dei volontari del servizio civile nazionale alla realizzazione di finalità estranee alla legge n. 64 del 2001 si rinviene nell’art. 6, comma 9. Tale disposizione prevede che, laddove i servizi provinciali siano svolti dai volontari del servizio civile nazionale, a questi ultimi spetti l'assegno indicato dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 77/2002 e non il rimborso spese mensile, previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge provinciale in esame a favore dei volontari impegnati nei servizi provinciali. Ne consegue che le risorse statali del Fondo nazionale per il servizio civile sono distratte dall'assegnazione, prevista dalla legge statale, al servizio civile nazionale, per essere diversamente destinate al finanziamento dei servizi volontari provinciali. Anche tale previsione provinciale pertanto, incidendo nella disciplina del servizio civile nazionale, incorre nella violazione dei sopra menzionati principi costituzionali in materia “difesa e sicurezza dello Stato", la cui disciplina è riservata alla competenza statale dall’art. 117, secondo comma, lett. d), della Costituzione.


2) L’art. 6 , comma 6, prevede che “A tutti i volontari e tutte le volontarie impegnati nei servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), sono inoltre garantite le assicurazioni obbligatorie per la copertura del rischio di infortuni e la responsabilità civile. I relativi oneri sono a carico delle organizzazioni e degli enti presso i quali i volontari e le volontarie prestano servizio”. Tale disposizione, richiamando l'art. 3, comma 1, lett. a), attribuisce anche ai volontari del servizio civile nazionale la copertura assicurativa obbligatoria con oneri a carico degli enti presso i quali i volontari stessi prestano servizio. La disposizione in esame, riconoscendo a tali soggetti una forma assicurativa ulteriore rispetto a quella prevista dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 77 del 2002, che pone in capo all'Amministrazione statale l'obbligo di predisporre condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile nazionale, invade la materia “difesa e sicurezza dello Stato”, riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. d), della Costituzione, determinando altresì una duplicazione di spesa pubblica, in violazione dei principi fondamentali di coordinamento della spesa pubblica, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.

4) l'art. 6, comma 5, stabilisce che “Qualora sussistano i requisiti, i volontari e le volontarie vengono retribuiti con le modalità previste dagli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”. Tale disposizione, prevedendo a favore dei volontari impegnati nei servizi di cui all’art. 3, comma 1, una retribuzione per prestazioni di lavoro accessorio, è contrario ai principi di gratuità delle prestazioni volontarie sanciti dalla legge n. 266 del 1991 e contenuti in particolare nell’art. 2 di detta legge. Esso viola pertanto l'art. 3 della Costituzione, atteso che attribuire un compenso ai volontari che operano nel territorio provinciale costituisce una discriminazione sostanziale rispetto ai volontari operanti nel restante territorio nazionale che operano in base al principio di gratuità della prestazione. Peraltro, il legislatore della Provincia, disponendo anche in ordine al trattamento economico dei volontari dei servizio civile nazionale, invade la materia “difesa e sicurezza dello Stato”, riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. d), della Costituzione, e disciplinata pertanto unicamente da normativa statale.

2) L’articolo 15, comma 1, lett. b), individua, tra i soggetti che possono svolgere l'attìvità di volontariato, le persone (con età non inferiore ai 29 anni) che abbiano residenza stabile in provincia di Bolzano e cittadinanza italiana oppure di un altro Stato membro dell’U.E., escludendo di fatto i cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno. Tale disposizione contrasta con l’articolo 2 del DLgs. 286/1998, che garantisce a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio italiano parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani e con l'articolo 43 del citato decreto legislativo, secondo il quale ogni comportamento che determina un'esclusione basata, tra le altre cose, sull’origine nazionale o etnica costituisce discriminazione. Il comma 1 di tale articolo 43 prevede infatti che “costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica ogni comportamento che determina un'esclusione basata, tra le altre cose, sull’origine nazionale o etnica costituisce discriminazione”.
La disposizione provinciale in esame, pertanto, introducendo una discriminazione arbitraria nei confronti dei cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, viola il canone della ragionevolezza, espressione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, che, in linea generale, informa il godimento di tutte le posizioni soggettive (come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 148 del 2008).

Per i motivi esposti le disposizioni indicate debbono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

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