Dettaglio Legge Regionale

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale. (18-6-2012)
Toscana
Legge n.29 del 18-6-2012
n.31 del 22-6-2012
Politiche ordinamentali e statuti
3-8-2012 / Impugnata

La legge regionale , che detta norme in materia di manutenzione regionale, è censurabile relativamente alla norma contenuta nell’articolo 117, che modifica il comma 4 dell’articolo 10 della LR 39/2005 (comma 1), sostituisce il comma 5 del medesimo articolo (comma 2) e abroga il comma 6 sempre del medesimo articolo (comma 3).
A seguito delle modifiche apportate, il testo dei commi 4 e 5 dell’articolo 10 della predetta LR 39/2005, risulta il seguente:
“4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, le opere e i lavori oggetto della presente legge sono realizzati in conformità con le normative statali e regionali vigenti in materia di prevenzione sismica, ed in particolare con le disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), nonché con quelle dettate dalla parte II, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), e dalla legge 28 giugno 1986, n. 339 (Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee aeree esterne) e dalle rispettive norme di attuazione.
5. Ai fini del rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio delle linee elettriche aeree e relativi impianti, non si applica quanto previsto dagli articoli 105, 105-bis, 105-ter e 105-quater della L.R. n. 1/2005 “
Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell’articolo 117 della LR 29/2012, dispongono, quindi, per la costruzione ed esercizio delle linee elettriche aeree e relativi impianti, la disapplicazione di quanto previsto dagli articoli 105 (Autorizzazione per l'inizio dei lavori nelle zone sismiche), 105-bis (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e verifiche della struttura regionale), 105-ter (Verifiche nelle zone a bassa sismicità) e 105-quater (Procedimento per il deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità e modalità di svolgimento delle verifiche della struttura regionale) della l.r n.1/2005, escludendo, pertanto, le opere in parola dal rilascio delle autorizzazioni per l’inizio dei lavori nelle zone sismiche da parte del competente ufficio tecnico della regione e dal preavviso scritto con contestuale deposito del progetto nonché dalle verifiche della competente struttura regionale per le zone a bassa sismicità, dettando dunque una disciplina derogatoria che risulta in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio contenuti all’ articolo 94 del d.P.R. n. 380/2001. Tale norma statale infatti , prevede che, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, …, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.”
Si richiama, in proposito, la sentenza n. 182 del 2006, nella quale la Corte Costituzionale ha precisato che la citata norma dell’art 94 del dpr. 380/2001, prevede l’autorizzazione regionale esplicita e che quindi “intento unificatore della legislazione statale è palesemente orientato ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l'ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui ugualmente compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali.”
Le richiamate disposizioni regionali introducono inoltre anche una deroga a quanto previsto dagli articoli 65, 83 e 93 del predetto d.P.R. 380/2001. Al riguardo, si evidenzia che l’articolo 88 del d.P.R. n. 380 del 2001, prevede la possibilità di concedere deroghe all’osservanza delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche “quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici”, ma rimette questo potere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti “previa apposita istruttoria da parte dell'ufficio periferico competente e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici”.
Il conferimento al Ministro del suddetto potere di deroga ha un contenuto precettivo, valevole erga omnes, ai fini della garanzia di applicazione in maniera uniforme sul territorio nazionale di una normativa avente particolari e delicati riflessi sulla tutela della pubblica incolumità. La disposizione contenuta nell’art. 88 del testo unico costituisce un principio che trascende anche l’ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell’incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile (Corte Costituzionale, sentenza n. 182 del 2006).
In proposito, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 254 del 2010, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009, n. 16, ha già avuto modo di soffermarsi sulla questione affermando che “Con l’affidare al Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, e con il previo parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il potere di riconoscere le ragioni particolari che impediscono, in nome della salvaguardia delle caratteristiche ambientali dei centri storici, il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche, il legislatore statale ha inteso dettare una disciplina unitaria a tutela dell’incolumità pubblica, mirando a garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il territorio nazionale, in un settore nel quale entrano in gioco sia l’alta tecnicità dei provvedimenti in questione, sia l’esigenza di una valutazione uniforme dei casi di deroga. In questo contesto, il citato art. 88 – completando la disciplina statale che rimette a decreti del Ministro l’approvazione delle norme tecniche per le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche (art. 83 del d.P.R. n. 380 del 2001) – costituisce la chiara espressione di un principio fondamentale.” (cfr. al riguardo anche la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 201/2012).
Si ritiene, pertanto, che le disposizioni regionali in questione siano anche lesive del principio fondamentale contenuto nell’articolo 88 del d.P.R. n. 380 del 2001, che attribuisce il potere derogatorio al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità ivi indicate, invadendo la potestà legislativa statale riguardante la determinazione dei principi fondamentali in materia di protezione civile, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.
In conclusione, si ritiene che le norme regionali recate dal suddetto articolo 117 della legge regionale n. 29/2012 , violando gli articoli 94 e 88 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che costituiscono principi fondamentali in materia di “governo del territorio” e di “protezione civile”, contrastano con l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.



Per le suesposte considerazioni si ritiene che sussistano i presupposti per l’impugnativa della legge regionale in parola dinanzi alla Corte Costituzionale.

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